Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14199 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14199 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 2568-2012 proposto da:
TEKNO DOMUS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (c.f./p.i.
04032231211), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 05/06/2013

FLAVIO STILICONE 264, presso l’avvocato GIACANI
FRANCESCO, rappresentata
2013
492

e difesa dall’avvocato

RICCARDI ALFREDO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

EQUITALIA SUD S.P.A.,

FALLIMENTO TEKNO DOMUS

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 89/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 14/07/2011;

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 29/6-14/7/2011,
ha respinto il reclamo proposto da Tekno Domus Costruzioni
Generali s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di

fallimento pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata
con sentenza 3 marzo 2011, e condannato la reclamante alle
spese.
Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del
merito ha ritenuto infondato il primo motivo di reclamo,col
quale la società aveva dedotto l’invalidità della notifica
del ricorso e del decreto di comparizione nella fase
prefallimentare, eseguita a mezzo posta all’amministratore
unico presso la sua residenza, rilevando che l’avviso di
ricevimento riportava l’avvenuta immissione nella cassetta
della corrispondenza

per temporanea assenza del

destinatario, ed il numero della raccomandata inviata,
questa a sua volta risultava immessa nella cassetta postale
in data 10/12/2010, ed il plico non era stato ritirato nel
termine di giacenza di 10 giorni.
La notifica, pertanto, secondo la Corte del merito, era
validamente avvenuta per compiuta giacenza, anche se
nell’atto da notificare non risultava la residenza della
legale rappresentante, ma il solo nominativo della stessa,

/

che pure risultava indicato nella richiesta di notifica
predisposta dalla ricorrente,

da considerarsi parte
3

integrante dell’atto, sì da non potersi ritenere alcun
vizio rilevante ex art.145 c.p.c.
Ultroneo è stato ritenuto l’esame delle ulteriori doglianze
relative alla validità della notifica presso la sede della
società.

Ricorre la società Tekno Domus Costruzioni Generali s.r.1.,
sulla base di unico motivo.
Il Fallimento non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.1.-

Con

l’unico

motivo,

la

ricorrente

denuncia

l’illegittimità della decisione impugnata per violazione
del diritto di difesa e del contraddittorio; violazione e
falsa applicazione dell’art.15 1.f. e degli artt.145 e 148
c.p.c.
Secondo la ricorrente, la notificazione del ricorso per
fallimento e del pedissequo decreto di convocazione
eseguita alla sig. Tarczon Joanna Monika, nella qualità di
legale rappresentante della Tekno Domus Costruzioni
Generali s.r.1., è invalida, per violazione dell’art.145
c.p.c., per avere Equitalia Polis nel corpo del ricorso
indicato, in via del tutto incidentale, le generalità
dell’amministratrice dell’epoca, e pur tuttavia chiesto ed
ottenuto dall’UNEP presso il Tribunale di Torre Annunziata
che la notifica venisse eseguita presso la residenza della
Tarczon.

4

Secondo la ricorrente, altresì, la notifica in oggetto deve
ritenersi inefficace, non essendo il ricorso di fallimento
ed il pedissequo decreto entrati nella sfera di effettiva
conoscenza dell’amministratrice dell’epoca.
2.1.- La Corte del merito, nel ritenere valida la

notificazione in oggetto, ha reso piena e corretta
applicazione dell’art.145 c.p.c.
Ed infatti, nel caso, nell’atto era stato indicato il solo
nominativo del legale rappresentante della società, e la
residenza era stata indicata nella richiesta di notifica
predisposta dal notificante, che forma parte integrante
– dell’atto, per cui, avuto riguardo allo scopo della norma ;
(non demandare all’Ufficiale giudiziario di effettuare
ricerche in tal senso), l’indicazione della residenza nella
sola richiesta di notifica e non nell’atto costituisce una
irregolarità priva di rilevanza.
La seconda censura della ricorrente è inammissibile: la
parte infatti si duole del tutto genericamente della
mancata effettiva conoscenza da parte della Tarczon, quando
la notificazione eseguita a mezzo posta si è perfezionata
per compiuta giacenza, e nel resto vorrebbe introdurre
inammissibilmente il fatto del tutto nuovo del
trasferimento, riferito peraltro a data successiva a quella
della convocazione ex art.15 1.f.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; non si dà pronuncia

sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
0

5

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 20 marzo 2013

Il Presidente

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