Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14198 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIMET SRL in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra T.

C. P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE PINTO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO P PIGNATELLI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 1795-2006 proposto da:

LABORATORIO P PIGNATELLI SRL P.IVA (OMISSIS) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MANFREDI 12, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO GIORGIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SIMET SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 562/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato CALABRESE Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GRECO, che chiede l’accoglimento del ricorso

incidentale e controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Laboratorio Dott. P. PignateIli, con atto di citazione notificato il 13.10.1994, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, la SIMET s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla spesa necessaria per eliminare i difetti dell’impianto di condizionamento e riscaldamento del proprio stabile in Lecce, nonchè al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione dell’impianto.

Esponeva la società attrice: di aver appaltato, alla SIMET s.r.l., con contratto del 23.11.1988, la realizzazione di detto impianto che, alla fine del mese di marzo del 1993, aveva manifestato gravi vizi di funzionamento (perdite di acqua); secondo l’accertamento tecnico preventivo espletato, tali vizi erano da imputarsi alla formazione di condensa causata da inidonea coibentazione;

la società SIMET si era dichiarata disponibile a ripristinare l’impianto con addebito alla committente del costo del materiale da utilizzarsi.

La convenuta eccepiva la decadenza dalla garanzia contrattualmente prevista per difformità e vizi dell’opera, la prescrizione dell’azione ex art. 1667 c.c. e la nullità dell’accertamento tecnico preventivo, non essendosi il C.T.U. limitato a descrivere lo stato dei luoghi, ma avendo indagato sulla causa dei vizi lamentati dall’attrice.

Con sentenza del 23.5.2002 il Tribunale dichiarava la società attrice decaduta dalla garanzia contrattuale e, per l’effetto, rigettava la domanda con integrale compensazione delle spese processali.

Con sentenza, in data 10.6.2004, la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dalla s.r.l. Laboratorio Dott. P. Pignatelli, condannava la SIMET s.r.l. al pagamento, in favore della società appellante, della somma di Euro 14.305,86, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; dichiarava non luogo a procedere sull’appello incidentale e condannava l’appellata al pagamento delle spese processuali.

I giudici di appello ritenevano che la società appaltatri-ce, dichiarandosi disponibile a sostituire “le tubazioni corrose”, avesse riconosciuto l’esistenza dei vizi denunciati, così da dispensare la controparte dall’onere di provarne la tempestiva denuncia; rilevava che il termine biennale di prescrizione era stato osservato, essendo la consegna dell’opera avvenuta il 7.6.1991 ed avendo il Laboratorio Pignatelli interrotto la prescrizione con lettera del 7.4.93 con cui invitava la società appaltatrice ad eliminare a proprie spese i vizi dell’opera, con e-spresso avvertimento che tale diffida valeva “quale atto interruttivo di cui all’art. 1667 c.c..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la SIMET s.r.l, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Laboratorio dott. P. Pignatelli e propone ricorso incidentale per violazione dell’art. 115 c.p.p.(mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti) e per difetto di motivazione. Replica con memoria la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente denuncia:

1) violazione degli artt. 1667-1362-2697 c.c.; artt. 166 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, 4, 5, per avere la Corte di appello interpretato la clausola contrattuale concernente la garanzia per vizi, come descritta a pag. 9 del contratto 23.11.88 (“Gli appaltatori dovranno garantire che, al completamento dei lavori, tutte le parti che il compongono siano conformi alle richieste di contratto e che i materiali e la posa in opera siano perfetti e che tali rimangano per un periodo non minore di mesi 12 dalla data di accettazione del committente, salvo che non vengano specificati termini di garanzia più lunghi”), ritenendo, erroneamente, che riguardasse solo le mere imperfezioni dei materiali e la loro posa in opera e non anche i gravi difetti dell’opera, come accertati dal C.T.U., per i quali trovava applicazione il disposto dell’art. 1667 c.c.; il tenore letterale di tale clausola era, invece, aderente al contenuto dell’art. 1667 c.c. cui derogava, esclusivamente, per la durata della garanzia, stabilita convenzionalmente dalle parti in dodici mesi dalla data di accettazione dell’opera; ne conseguiva che la società committente era decaduta dalla garanzia per aver diffidato la SIMET s.r.l. alla eliminazione dei presunti vizi solo con raccomandata del 7.4.1993, a distanza di 22 mesi dall’accettazione dell’opera, avvenuta il 6.6.1991;

2) il giudice di secondo grado aveva fondato la decisione su un accertamento tecnico preventivo nullo, per avere il C.T.U. esteso l’indagine, in violazione degli artt. 696 e 62 c.p.c., alla individuazione delle cause dei presunti vizi dell’opera; era, incorso, inoltrerei vizio di ultra ed extrapetizione, ex art. 112 c.p.c., poichè aveva attribuito a detta clausola contrattuale un ambito di operatività più ristretto rispetto a quello previsto dall’art. 1667 c.c.; 3) violazione degli artt. 1667 c.c., comma 2 e 3, e degli artt. 1668-1362 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5, laddove i giudici di appello avevano ritenuto che l’appaltatore, con la risposta al fax del Laboratorio Pignatelli del 22.3.1009, avesse riconosciuto l’esistenza dei vizi lamentati dalla società committente, dichiarando la propria “disponibilità alla sostituzione delle tubazioni corrose con relativa coibentazione” e compilando un preventivo della spesa necessaria per sostituire le tubazioni difettose; il tenore letterale della comunicazione del Laboratorio Pignatelli del 22.3.1993 s.r.l., non poteva, però, considerarsi una denuncia, ex art. 1667 c.c., ma solo una richiesta di intervento di manutenzione, al di fuori di un riconoscimento dei vizi lamentati dalla società committente che, solo successivamente, con raccomandata del 7.4.93, aveva, per la prima volta, denunciato i presunti vizi dell’impianto di condizionamento; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, detta raccomandata non integrava un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto non esprimeva la volontà di interrompere la prescrizione con riguardo a tutti i rimedi previsti dall’art. 1668 c.c., ma soltanto quella di eliminare i vizi a spese della società appaltatrice. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 273 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto implica una diversa valutazione ed interpretazione della clausola contrattuale sub 9),riservata al giudice di merito, a fronte di una congrua e logica motivazione laddove è stata evidenziata, nella sentenza impugnata, la portata ridotta di detta clausola rispetto al disposto dell’art. 1667 c.c. E’ stato evidenziato al riguardo, che l’ambito di operatività dell’art. 1667 c.c. è comprensivo non solo delle semplici “imperfezioni” dell’opera cui è rapportata, secondo lo stesso tenore letterale, la pattuizione sulla durata limitata della garanzia, ma anche dei vizi più gravi, quali, nella specie, quelli accertati, riguardanti la corrosione delle tubazioni dell’impianto in questione.

La Corte d’Appello ha correttamente rilevato, inoltre, che la società appaltatrice si era dichiarata disponibile a sostituire”le tubazioni corrose”, così riconoscendo l’esistenza dei vizi e dispensando la controparte dall’onere di provarne la tempestiva denuncia.

Infondata è, pertanto, anche la terza censura avuto riguardo alla giurisprudenza della S.C. (Cfr. Cass. n. 19560/2009; n. 5984/2000) che ha ribadito come il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli,da parte dell’appaltatore, implicano non solo l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 c.c., ma determinano pure l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta solo al termine prescrizionale ordinario che, nella specie, risulta rispettato con la lettera 7.4.93, come evidenziato dal giudice di appello, avuto riguardo al carattere di diffida della lettera stessa, diretta a sollecitare la eliminazione dei vizi ed alla sua espressa valenza ” quale atto interruttivo della prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.. La doglianza sub 2) è priva di fondamento sia per l’intervenuto riconoscimento dei vizi lamentati e sia per il fatto che la liquidazione del danno è stata effettuata sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla stessa società appaltatrice.

Il ricorso incidentale, attinente alla “parte in cui dispone la limitazione dei danni ed il rigetto della domanda di risarcimento” è stato condizionato all’ipotesi di accoglimento del terzo motivo di ricorso della SIMET s.r.l. e, quindi, è assorbito da quanto sopra osservato in ordine alla infondatezza del motivo stesso.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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