Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14198 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27161/2006 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Medaglie d’Oro n. 419/G, presso lo studio dell’Avv. Martellino

Giorgio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giannini Marco del foro

della Spezia per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A., quale

procuratore per atto notaio Ambrosone rep. n. 36583 del 15.06.2005,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo

studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Paolo Tosi come da procura a

margine del controricorso ora dom.to in Roma Viale Mazzini n. 134;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

695 del 28.09.2 005/6.10.2005 nella causa n. 690 R.G. 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Abbritti

Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, B.G. dipendente delle Poste italiane S. p. A., esponeva:

– di avere svolto attività dirigenziale dal 24.01.1996 al 18.02.1999 con mansioni di Direttore Agenzia Coordinamento di (OMISSIS);

– di essere stato successivamente assegnato alla direzione della Agenzia di base di (OMISSIS).

Ciò premesso, chiedeva – in via principale – il riconoscimento della qualifica di dirigente dal 24.01.1996, con conseguente diritto al trattamento economico e normativo di dirigente e condanna delle Poste Italiane alle differenze economiche tra le due qualifiche.

Il B. chiedeva – in via subordinata – l’accertamento dell’illegittimità del demansionamento rispetto alle precedenti funzioni svolte, con tutte le conseguenze di ordine reintegratorio e risarcitorio.

Le Poste Italiane contestavano le avverse deduzioni ed argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito il Tribunale della Spezia con sentenza n. 389 del 2002 respingeva le domande del B., salvo quella per il mantenimento del livello stipendiale goduto fino al 28.02.1999. Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane e dal B. con distinti atti, è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 695 del 2005.

La Corte ha ritenuto – con riguardo all’appello del B. – che questi avesse svolto in maniera assolutamente prevalente le attività tipiche di “quadro” e solo per aspetti marginali e, presumibilmente, per un impegno particolarmente limitato nel tempo, attività al confine tra quella di quadro e quella di dirigente. La stessa Corte ha osservato – con riguardo all’appello delle Poste Italiane – che le voci retributive risultavano riconosciute dalla busta-paga e che le stesse Poste non avevano neppure dedotto che tali voci fossero correlate alla tipologia della filiale, producendo solo in appello la relativa documentazione.

Il B. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

Le Poste Italiane resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il B. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 1 CCNL relativo alla dirigenza del Personale delle Poste Italiane.

Al riguardo sostiene che con l’incarico, ricevuto con telex n. 296/96, di direttore dell’Agenzia di coordinamento di (OMISSIS), veniva a ricoprire una posizione connotata non solo dalla partecipazione alle scelte strategiche della società, ma anche della funzione di attuare tali scelte e di preordinare gli strumenti operativi nell’ambito di un diffuso decentramento dei poteri decisionali. Di qui l’illegittimità dell’impugnata sentenza sotto l’indicato profilo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che l’impugnata sentenza non ha proceduto ad una congrua valutazione della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei testi escussi, non esaminando i fatti decisivi e le prove raccolte proprio in relazione a tali fatti.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha affermato il principio, secondo cui la diminuzione della retribuzione collegata al demansionamento sarebbe possibile nel caso di mutamento tecnico-organizzativo da parte del datore di lavoro dell’attività produttiva; puntualizzando che la disposizione in esame opera anche nella ipotesi di assegnazione di mansioni equipollenti, in quanto la decurtazione retributiva costituisce un elemento ulteriore attestante l’avvenuta dequalificazione.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi. Invero il ricorrente si è limitato a criticare l’interpretazione e la valutazione delle prove dedotte in senso difforme da quello prospettato, il che involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici.

D’altro canto i giudici di merito hanno valutato le prove e la documentazione prodotta argomentando, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che le mansioni svolte dal dipendente B. con la qualifica di quadro non rientravano nell’ambito della funzione dirigenziale per la mancanza dei requisiti dell’autonomia e della direzione di una parte notevole dell’ente. Gli stessi giudici hanno aggiunto che, con l’intervenuta soppressione delle agenzie di coordinamento e l’assegnazione del B. all’agenzia di base di (OMISSIS), questi non aveva subito alcun demansionamento e un conseguente pregiudizio risarcibile.

In tal modo i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’art. 2103 cod. civ. ed hanno interpretato le disposizioni del contratto collettivo, indicando in maniera logica e coerente la ratio decidendi.

3. Con il terzo motivo il B. lamenta violazione degli artt. 184, 345, 414, 416, 420 e 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale dato ingresso ai documenti prodotti da esso ricorrente in fase di appello senza valutarne la indispensabilità degli stessi. Anche questo motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sulla questione della producibilità o meno di documento per la prima volta in appello, hanno interpretato l’art. 345 c.p.c., comma 3 nel senso che esso fissa, sul piano generale, il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova “nuovi”, la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli per cause a loro non imputabili ovvero nel convincimento della indispensabilità degli stessi per la decisione (Cass. S.U. sentenza n. 8203 del 20 aprile 2005).

Orbene la decisione impugnata si è attenuta agli esposti principi, che si condividono con convinta adesione, per non avere preso in considerazione i documenti richiamati dal ricorrente, depositati per la prima volta in appello senza alcuna dimostrazione, per causa non imputabile allo stesso ricorrente, di non averli potuto presentare in precedenza con il ricorso iniziale.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 27,00 oltre Euro 2.500.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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