Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14198 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19412-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B. SPA, B.G.M., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 489/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

A seguito di verifica fiscale nei confronti della società B. l’amministrazione finanziaria ha contestato: errata valutazione delle rimanenze dei lavori in corso alla data del 31.12.2004; contabilizzazione di spese legali sostenute da B.A. prive del requisito di inerenza; errata applicazione dell’aliquota IVA al 10% sulla attività di manutenzione strade invece che nella misura del 20%.

Rettificato il reddito della società e dei soci, i contribuenti hanno impugnato i relativi atti impositivi. I ricorsi dei contribuenti e della società, riuniti, sono stati sono stati parzialmente accolti dalla CTP di Potenza nella parte relativa alla rettifica delle rimanenze. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’Agenzia e appello incidentale i contribuenti. La CTR della Basilicata con sentenza del 21.6.2017 ha accolto parzialmente sia l’appello principale che l’appello incidentale.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la Agenzia lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. L’Agenzia lamenta che la sentenza non consente di comprendere la ratio iudicandi e in particolare in quale parte abbia accolto l’appello dell’appello dell’ufficio e in quale parte quello incidentale. Deduce inoltre che la indeducibilità delle spese legali e l’IVA non erano in contestazione e che il reddito a partecipazione dei soci esulava dalla res controversa.

I motivi sono da esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

L’Agenzia deduce che i contribuenti nell’impugnare gli atti impositivi nulla hanno contestato circa la variazione delle rimanenze finali al 31.12.2004 nè sulla non deducibilità delle spese legali sostenute da B.A. o di recupero dell’IVA e che la società si è limitata ad una richiesta di rettifica del valore delle rimanenze finali al 1 gennaio 2005. La CTR nella parte in fatto della sentenza, espone che l’appello principale riguarda la conferma degli avvisi relativamente ai redditi di partecipazione dei soci e l’appello incidentale dei contribuenti è stato proposto lamentando la determinazione di un maggior reddito; inopinatamente poi, nella parte motiva della sentenza, tratta del recupero IVA e della inerenza delle spese legali sostenute dal B.. Afferma poi che non si comprendono i calcoli operati relativamente ai lavori di completamento della strada (OMISSIS) e che in tale contesto “va tenuto conto della sola dichiarazione correttiva operata in data 31.10.2005 al netto sia della fattura delle spese legali, sia dell’IVA di Euro 5.268,00 già pagata dalla società con la relativa cartella di pagamento circostanza questa incontestata dalla Agenzia”. L’affermazione che entrambi gli appelli sono fondati e vanno “rispettivamente accolti come da motivazione di cui appresso” resta così priva di connessione con le domande proposte, con violazione dell’art. 112 c.p.c. e non consente di comprendere la ratio decidendi nè in quale misura e per quale pare siano stati accolti le rispettive impugnazioni. Si tratta quindi di una motivazione apparente, atteso che è tale anche la motivazione obiettivamente incomprensibile (Cass. 166611/2018; Cass. 22598/20118). Nè maggiori delucidazioni si traggono dal dispositivo ove ci si limita a dire che “accoglie parzialmente gli appelli principale e incidentale come in motivazione “.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Basilicata, in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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