Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14197 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33643/2006 proposto da:

L.N., sia in proprio che in qualità di legale

rappresentante della Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C, T.

L., R.D., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

TAGLIAVENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO Nicola, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI

ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.C.C.I. S.P.A., GEST LINE S.P.A., (già GERICO S.P.A.);

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 174/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/07/2006 R.G.N. 206/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 22 bis, depositato in data 14.7.2000, L.N. si opponeva all’ordinanza n. 108/1999 con la quale l’INPS di Venezia le aveva ingiunto il pagamento, in solido con la Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C. s.n.c. dell’importo di L. 3.262.000, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa relativa all’asserito omesso versamento di contributi previdenziali dovuti nel periodo marzo 1994 – gennaio 1995.

L’opponente eccepiva la nullità dell’ordinanza, per non esserle mai stato contestato l’accertamento della violazione, e il difetto di motivazione; nel merito sosteneva che l’importo ingiunto non era dovuto in quanto per il periodo indicato erano stati pagati i contributi per tutti i lavoratori assunti.

Nel corso del giudizio, alla causa così radicata, rubricata al R.G. n. 1459/00 veniva riunita quella contraddistinta dal R.G. n. 1158/2002, promossa da L.N. in qualità di socia e legale rappresentante della Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C. da T.L.e R.D., contro INPS e Gerico s.p.a., con la chiamata in causa di S.C.CI. s.p.a. (società di cartolarizzazione, quale acquirente dei crediti INPS), diretta a ottenere l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Euro 9.068,34 emessa per pretesi omessi contributi nel periodo marzo 1994 – gennaio 1995 relativamente alla lavoratrice S.K.; veniva altresì riunita altra causa (R.G. n. 452/03), promossa sempre da L.N., in qualità di legale rappresentante della Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C. contro INPS, Gerico s.p.a. e S.C.CI. s.p.a., volta a ottenere l’annullamento della cartella n. (OMISSIS) per Euro 1.861,50, relativa alla medesima omissione contributiva di cui sopra, ma riguardante le somme dovute al servizio sanitario nazionale.

Espletata l’istruttoria, l’adito Tribunale di Venezia con sentenza n. 66/04, decideva sulle cause riunite, rigettando tutte le opposizioni proposte, perchè ritenute infondate, e condannando L.N. al pagamento delle spese legali relative alle cause n. 1459/00 e 452/03, nonchè la sig.ra L. in solido con T.L. e R.D. quanto alla causa n. 1158/02.

Avverso detta decisione proponevano appello sia L.N., in proprio e in qualità di liquidatrice e legale rappresentante della Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C., sia T.L. e R.D., le quali, in via preliminare, chiedevano la sospensione, anche inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione dell’INPS di Venezia n. 108/1999, nonchè del ruolo esecutivo delle cartelle di pagamento opposte. Nel merito chiedevano che la sentenza venisse riformata in ogni sua parte, attesa la nullità dell’ordinanza ingiunzione per omessa motivazione, l’intervenuta abolizione delle sanzioni amministrative L.R. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12, l’inopponibilità della condanna alle spese alla sig.ra L.N. in proprio, relativamente alla causa r.g. n. 452/03, e l’errata valutazione delle istanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. Chiedevano, quindi, che accertata l’ammissibilità e la fondatezza delle proposte opposizioni, venisse dichiarata la nullità e/o l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione e delle cartelle esattoriali opposte.

L’INPS si costituiva tardivamente in giudizio, anche per S.C.CI. s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza, mentre Gerico s.p.a. continuava a rimanere contumace.

Con sentenza del 21 marzo-6 luglio 2006. l’adita Corte di Appello di Venezia decideva le cause riunite riformando parzialmente la sentenza n. 66/04 del Tribunale, condannando la Essegi s.n.c., quanto alla controversia R.G. n. 452/03, alla rifusione a favore dell’INPS delle spese di lite, e confermando integralmente nel residuo l’impugnata sentenza.

Condannava poi le parti appellanti a rifondere all’INPS le spese di lite.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono L.N., sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Essegi s.n.c. di Nadia Lazzarini e C, nonchè T.L. e R. D. con tre motivi.

L’INPS si è limitato ad apporre procura al ricorso notificato, svolgendo la propria attività difensiva in udienza, mentre GEST LINE S.p.A. (già Gerico S.p.A.) non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione, parte ricorrerne, con riguardo alla causa R.G. n. 1459/00 proposta da L.N. in proprio contro l’I.N.P.S. di Venezia, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione o falsa applicazione di una norma di diritto In particolare, deduce che, per espressa indicazione del legislatore, l’ordinanza ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, deve essere motivata o, meglio, deve riportare, tutti i presupposti di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento impugnato, in modo tale che il destinatario dell’ordinanza possa avere piena consapevolezza in ordine alla sua assunta responsabilità e alla gravità della contestazione.

Al contrario, la predetta ordinanza, essendo provvista solo della indicazione delle norme di legge, ritenute violate, con mancanza di ogni riferimento ai criteri d’esercizio del potere discrezionale attribuito all’ente che aveva ingiunto il pagamento di somme di danaro, risultava emessa in violazione della richiamata normativa.

Il motivo è infondato.

Dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative c.d. “punitive” (v. Cass. 22 luglio 2008 n. 20189; Cass. 13 luglio 2005, n. 14771; Cass. 5 novembre 2003, n. 16630) discende che la disposizione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, non è direttamente applicabile ad atti che non possono essere compresi nella categoria dei “provvedimenti” amministrativi, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente. E’ il caso, appunto, dell’ordinanza- ingiunzione, contemplata dalla L. n. 689 del 1981, che è strumento esclusivamente preordinato alla riscossione di un’obbligazione già sorta ex lege con la commissione e l’accertamento della violazione, secondo il chiaro disposto art. 4 della Legge (decorrenza della prescrizione del credito dell’amministrazione dal giorno in cui è stata commessa la violazione). Pertanto, si deve fare riferimento esclusivo alla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, che impone l’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, e il contenuto di tale obbligo va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall’indicata natura dell’atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiami) di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203). Ulteriore precisazione della giurisprudenza della Corte è che lo specifico sistema normativo esclude che l’obbligo di motivazione si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall’autorità ingiungente per liquidare l’obbligazione, atteso che al giudice dell’opposizione, eventualmente investito della questione relativa alla congruità della sanzione, è espressamente attribuito (L n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma) il potere di determinarla applicando direttamente i criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (vedi Cass. 19 marzo 2007, n. 6417). A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata accertando in fatto l’avvenuto rispetto dell’obbligo di motivazione, nei termini appena indicati.

Ha osservato, infatti, che dall’esame dell’ordinanza opposta emergeva che la stessa venne emessa sulla base degli accertamenti ispettivi svolti e che il verbale risultava esplicitamente richiamato nel contenuto del detto atto, costituendo dunque parte integrante della motivazione del provvedimento sanzionatoria e che risultavano indicate le causati del credito azionato, la natura dei contributi pretesi, l’anno di riferimento nonchè gli importi dovuti, così da consentire a parte ricorrente di poter esercitare compitamente il proprio diritto di difesa (come in effetti era avvenuto).

Con il secondo motivo e con riguardo a tutte le cause decise con la sentenza impugnata, si denuncia violazione dell’obbligo di pronuncia secondo diritto e secundum alligata e probata, ai sensi degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendosi che nei precedenti gradi di giudizio non era stato provato che la dipendente S.K. avesse intrattenuto un rapporto di lavoro con la Essegi s.n.c. di Lazzarini Nadia e C. nel periodo a cui era stato riferito l’omesso versamento dei contributi previdenziali.

Più in dettaglio, con detta censura si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere discrezionale del giudice di prime cure di sentire liberamente la lavoratrice S. (incapace a testimoniare), peraltro svolto, da parte dello stesso giudice, senza alcuna adeguata motivazione a riguardo.

Il motivo non è fondato: benchè, infatti, la giurisprudenza di questa Corte sull’art. 246 c.p.c. cit., non sia uniforme, escludendo alcune sentenze l’interesse del lavoratore nella cause per sanzioni amministrative o civili in materia del lavoro o previdenziale (Cass. 21 ottobre 2003. n. 15745), tuttavia anche le pronunce che affermano l’incapacità non escludono futilizzabilità delle dichiarazioni rese dal lavoratore quali risposte ad interrogatorio libero (Cass. 14 novembre 2008 n. 27161; Cass. 29 maggio 2006, n. 12729);

interrogatorio, reso necessario dalla peculiarità della fattispecie.

In particolare, è stato affermato che nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 29 maggio 2006 n. 12729; Cass. 4 agosto 1998 n. 7661).

La Corte d’Appello si è attenuta a tale principio, ritenendo legittima la libera audizione della S., disposta ai sensi art. 421 c.p.c., u.c., ed ha, altresì, rilevato che la sentenza resa in prime cure non era sorretta solo dalle dichiarazioni della lavoratrice interessata, le quali sono state legittimamente valutate nell’insieme delle risultanze processuali (teste D. e accertamento ispettivo). Al riguardo deve ribadirsi che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”, (v., fra le altre. Cass. 7/6/2005 n. 11789).

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla abolizione delle sanzioni amministrative L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

La Corte di merito, in relazione alla doglianza, inerente alle sanzioni amministrative asseritamente non più dovute a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, dopo avere dato atto del contrasto giurisprudenziale allora esistente, ha condiviso l’orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza del 17.12.2003 n. 19334 secondo cui, in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicchè ne è esclusa l’applicabilità a violazioni verificatesi prima della relativa entrata in vigore (ex plurimis, Cass. 17 aprile 2007 n. 9126; Cass. S.U. 7.3.2005 n. 4808).

Va, pertanto, affermato che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non opera retroattivamente in quanti) in materia di illeciti amministrativi, l’adozione de principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell’analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le difficoltà insite negli accertamenti in l’atto, inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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