Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14197 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17920/2011 proposto da:

B.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso l’Avvocato MARCO DE

FAZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO AMBROSIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/12/2010 R.G.N. 272/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da B.R. diretta ad ottenere la condanna del Ministero della salute a pagamento della rivalutazione della quota di indennità integrativa speciale, componente dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. Riteneva la Corte di appello di aderire all’indirizzo interpretativo espresso nella sentenza di questa Corte n. 22112 del 2009. Aggiungeva che nelle more era intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, che, all’art. 11, comma 13, aveva interpretato la disciplina di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, nel senso della non spettanza della rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.

2. Avverso tale sentenza ricorre il B. con ricorso notificato il 13 giugno 2011 (e dunque anteriormente alla sent. C.Cost. n. 293 del 7 novembre 2011) con unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico, articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 3 CEDU, all’art. 47 Carta UE, all’art. 117 Cost.; contrasto con l’art. 14 CEDU, art. 21 Carta UE, artt. 3 e 117 Cost.; contrasto con gli artt. 2 e 8 CEDU, artt. 1, 2, 3 e 35 Carta UE, artt. 2, 32, 38 e 117 Cost.; contrasto con l’art. 25, comma 1, artt. 102, 104, 111 Cost.; contrasto con l’art. 1, Prot. 1 CEDU. 2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

3. L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-

trasfusionali dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, consta di due componenti; un importo fisso “ex lege” (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, comma 1 e dall’art. 2, comma 2, della stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959.

Oggetto del giudizio in sede di legittimità è se l’indennità integrativa speciale accedente all’indennizzo per epatite post-

trasfusionale L. n. 210 del 1992, art. 2, sia soggetta a rivalutazione monetaria al pari dell’indennizzo, essendo componente dello stesso, o se sia prestazione autonoma non rivalutabile. In proposito, questa Corte (già con Sez. L, Sentenza n. 15894 del 28/07/2005) aveva ritenuto che entrambe le dette componenti dell’indennizzo fossero rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dalla citata L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1.

Era successivamente sopravvenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010, che aveva espressamente escluso la rivalutazione, prevedendo che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

La giurisprudenza si era adeguata alla nuova disciplina, ritenendola retroattiva (Sez. L, Sentenza n. 22112 del 19/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24072 del 16/11/2011).

Successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 293/11, ha dichiarato illegittima la previsione della Legge del 2010. A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte si è assestata nell’affermare che, in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale L. n. 210 del 1992, ex art. 2, comma 2, è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l’esclusione della rivalutazione D.L. n. 78 del 2010, ex art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010 (Sez. 6-L, Ordinanza n. 21639 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013; Sez. 6-L, Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012; Sez. 6-L, Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011; v. da ultimo, Cass. n. 9387/2015 e numerose altre).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria domanda. Non risulta dalla sentenza di appello che fossero stati devoluti alla Corte distrettuale, da parte del Ministero appellante, questioni riguardanti la determinazione del quantum debeatur nei termini accolti dal primo Giudice.

4. Tenuto conto che la declaratoria di incostituzionalità (sentenza pubblicata il 16 novembre 2011) è intervenuta in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, si compensano le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono invece regolate in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali al pagamento, in favore di B. R., della rivalutazione sulla componente indennità integrativa speciale dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, oltre interessi legali al pagamento. Compensa le spese di primo e secondo grado e condanna il Ministero controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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