Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14197 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14197

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13923/2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LAZZARI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ENTE REGIONE PUGLIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SIVO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2686/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/11/2010 r.g.n. 1830/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento primo motivo,

assorbito secondo motivo;

udito l’Avvocato GIOVANNI SIVO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 ottobre 2010, in accoglimento dell’appello incidentale della Regione Puglia, assorbito l’appello principale proposto da M.G., ha riformato la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda del lavoratore, aveva riconosciuto, sulla base di c.t.u. medico-legale, la riconducibilità a causa di servizio della “cervicouncoartrosi cervicale con discopatie e periartrite scapolo omerale destra” e l’ascrivibilità di tale complesso patologico alla 8^ categoria della tabella A, allegata al D.P.R. n. 834 del 1981. La sentenza del Tribunale era stata impugnata dal M. per il riconoscimento della 7^ categoria e dalla Regione Puglia per il rigetto integrale della domanda.

2. La Corte territoriale, nell’accogliere il gravame dell’Ente locale, ha ritenuto che erroneamente il Giudice di primo grado avesse disposto l’espletamento di una c.t.u. medico-legale per svolgere un accertamento in merito al quale si era già pronunciato, in maniera correttamente motivata, il Comitato di Verifica. Tale organo, nel parere adottato in sede di adunanza n. 29 del 2002, aveva ritenuto di non riconoscere la dipendenza da causa di servizio della “spondiloartrosi cervicodorsolombare con discopatie C3-C4 e protrusioni multiple C5-C6, C6-C7 e L5-S1”, trattandosi di infermità dovuta a fatti metabolico degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in relazione all’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non poteva avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, nell’ambito delle mansioni di competenza, quali che fossero le condizioni di areazione e riscaldamento invernale e, comunque, non caratterizzato da particolari gravose condizioni di disagio. Il medesimo Comitato di Verifica aveva invece ritenuto che l’altra infermità denunciata, consistente in “note cliniche di periartrite scapolo omerale destra”, presentasse una possibile derivazione da fatti di servizio; tuttavia, tale infermità, seppur dipendente da causa di servizio, non era ascrivibile ad alcuna categoria.

3. La Corte di appello ha dunque ritenuto, in adesione all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che il M., nell’impugnare il provvedimento adottato dall’Amministrazione, avrebbe dovuto prospettare vizi del predetto parere del Comitato di Verifica, mentre si era limitato a dichiarare che non intendeva uniformarsi al provvedimento di diniego dell’Amministrazione.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M. con due motivi. Resiste la Regione Puglia con controricorso.

5. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), censura la sentenza per avere ritenuto che il provvedimento di rigetto adottato dalla Pubblica Amministrazione potesse essere oggetto di sindacato soltanto nei limiti consentiti al giudice amministrativo. Deduce che, nel giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento dell’equo indennizzo, il contenuto del ricorso deve riguardare, come chiarito da S.U. n. 11353 del 2004, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabile in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo. Sostiene che in tale contesto il giudice del lavoro ben può esercitare il potere istruttorio d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. e che dunque era errato ritenere che il Giudice di primo grado non potesse sottoporre a controllo giudiziale l’esito dell’accertamento sanitario compiuto dal Comitato di Verifica.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone il contenuto dell’appello principale, con cui aveva contestato l’esito del giudizio di primo grado nella parte in cui la sentenza del Tribunale aveva affermato che il CTU aveva ascritto all’8^ categoria della tabella A il cumulo della patologie ritenute riconducibili a causa di servizio, e non ciascuna di esse partitamente, per cui erroneamente non era stata riconosciuta la 7^ categoria, in luogo dell’8^.

3. Il primo motivo è fondato.

4. Come affermato da Cass. n. 4658 del 2009, l’azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto e non la regolarità del procedimento. Questa Corte ha osservato che il principio, che risale alla sentenza n. 12997/2004, è stato ripreso da Cass. 31.10.2008 n. 26345, secondo la quale l’azione volta all’accertamento della causa di servizio e alla liquidazione dell’equo indennizzo ha per oggetto non la regolarità del procedimento, bensì la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto, onde il giudice ha il potere-dovere di accertare i detti requisiti che formano oggetto del parere del CPPO (poi Comitato di Verifica).

4.1. Se dunque in materia di equo indennizzo è conferito a strutture medico-legali e a organi tecnici di natura pubblica il potere di accertamento della dipendenza degli infortuni da causa di servizio e, quindi, l’ascrivibilità a categoria ai fini della concessione dell’equo indennizzo, le determinazioni assunte dalla Commissione Medica Ospedaliera e dal C.P.P.O., oggi Comitato di Verifica, non hanno carattere vincolante.

4.2. E’ fondato il motivo con cui si sostiene che il sindacato giudiziale non attiene alla verifica della illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall’organo tecnico, ma alla verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto. In tale contesto ben può il giudice ordinario, esercitando il proprio potere istruttorio d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., disporre c.t.u. medico-legale.

4.3. In altri termini, se è vero che, in sede amministrativa, la competenza ad effettuare gli opportuni accertamenti sanitari è di competenza degli organi tecnici di volta in volta previsti dalle singole disposizioni di legge, è altrettanto vero che è sempre possibile il sindacato giudiziale delle determinazioni assunte da tali organi, ai fini dell’accertamento della esattezza delle relative determinazioni.

5. Come si desume da Cass. S.U. n. 11353 del 2004 (intervenuta a dirimere un contrasto di giurisprudenza), con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l’onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di sevizio, all’ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell’ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio.

6. Tale essendo il contenuto dei fatti da allegare e da provare in giudizio, risulta confermato che oggetto del giudizio stesso non è il sindacato di legittimità sull’atto amministrativo ma l’accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato.

7. Il secondo motivo non investe specifiche statuizioni nella sentenza impugnata, ma è soltanto diretto a riproporre il tenore dell’appello principale, non esaminato in quanto rimasto assorbito nell’accoglimento di quello incidentale della Regione Puglia.

8. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., comma 1, prima parte. Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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