Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14196 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19340-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA n.

12/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– ricorrente –

contro

A.S.L. di FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TENUTA DI SANT’AGATA

13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4500/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2015 R.G.N. 156/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato LOREDANA DI FOLCO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Roma, adita dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di G.A., dirigente medico di primo livello, ed aveva condannato la Ausl a corrispondere la complessiva somma di Euro 20.293,52, a titolo di differenze di retribuzione di posizione fissa e variabile.

2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che il dirigente medico aveva agito in giudizio ponendo a fondamento della domanda, oltre alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, la Delib. 7 agosto 1998, n. 1822 con la quale l’Azienda aveva graduato le posizioni dirigenziali, individuando il relativo trattamento accessorio. Nel ricorso, peraltro, non erano state fornite indicazioni in ordine all’incarico ricoperto, alla sua natura ed alla durata e, per ciò solo, la domanda doveva essere disattesa in quanto il dirigente medico con oltre cinque anni di attività non ha alcun diritto soggettivo al conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL. Il consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato le somme dando atto della carenza delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo ed aveva riconosciuto all’originario ricorrente l’importo della retribuzione di posizione variabile prevista dalle delibere aziendali per l’incarico di minor peso che, però, il G. non aveva dimostrato di avere espletato.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.A. sulla base di tre motivi, ai quali la AUSL di Frosinone ha resistito con controricorso.

7. Con nota del 17 luglio 2019 la controricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto il 30 gennaio 2017, all’esito di accordi raggiunti in sede sindacale in date 24 novembre e 1 dicembre 2016.

8. La causa, fissata per l’udienza pubblica del 10 dicembre 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo su richiesta delle parti, per valutare l’incidenza, rispetto alla controversia, del verbale di conciliazione sopra indicato.

9. Nel corso della discussione orale le parti non hanno rassegnato sul punto conclusioni conformi ed il difensore della ASL ha ribadito le richieste formulate nel controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva il Collegio che non può essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la stessa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. S.U. n. 8980/2018; Cass. n. 11813/2016; Cass. n. 16866/2015).

La Asl di Frosinone, che inizialmente aveva ritenuto la controversia definita dal verbale di conciliazione del 30 gennaio 2017 ed aveva prodotto copia dell’atto, ha precisato nel corso della discussione orale che l’accordo era stato raggiunto in relazione ad altro giudizio pendente fra le stesse parti ed ha, pertanto, insistito per la decisione del ricorso.

In effetti il verbale di conciliazione sopra indicato, pur riferendosi al contestato ammontare della retribuzione di posizione del quale anche qui si discute, non copre tutte le annualità che vengono in rilievo in questa sede, con la conseguenza che si è in presenza di un fatto sopravvenuto non idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto fra le parti.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ed addebita alla Corte territoriale di non avere compreso che la controversia aveva ed ha ad oggetto non il conferimento dell’incarico dirigenziale bensì la mancata corresponsione della quota variabile aziendale della retribuzione di posizione, nella misura fissata dalla Delib. n. 1822 del 1998. Sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare il comportamento dell’azienda che, successivamente, aveva adottato altri atti deliberativi, riconoscendo e liquidando correttamente la retribuzione accessoria anche per la parte variabile connessa alla graduazione delle funzioni.

3. Con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione, oltre che dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e dell’art. 35 CCNL 1998/2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, delle Delib. n. 1822 del 1998 e Delib. n. 183 del 2008. Premette che le parti collettive, nell’esercizio del potere di autonomia negoziale, hanno correlato la retribuzione di posizione parte variabile al livello e grado di responsabilità. Aggiunge, però, che nel caso di specie l’azienda non aveva mai posto in discussione che un incarico fosse stato conferito, tanto che aveva provveduto a corrispondere il trattamento accessorio, sia pure in misura inferiore a quella prevista dalla delibera richiamata in rubrica.

3. Infine con il terzo motivo il ricorrente assume che a seguito della cassazione della sentenza impugnata dovrà essere rivisto il regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio.

4. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del CCNL per la dirigenza medica del S.S.N., contesta la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte territoriale e prospetta una diversa interpretazione della Delib. n. 1822 del 1998, la cui produzione è stata ritenuta dal giudice d’appello non sufficiente a provare la fondatezza della domanda.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).

E’ stato altresì affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020).

Nel caso di specie il ricorrente non indica alcun errore commesso dalla Corte territoriale nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina contrattuale e si limita a fare leva sul contenuto delle Delib. n. 1822 del 1998 e Delib. n. 183 del 2008, con le quali, a suo dire, l’indennità sarebbe stata riconosciuta a prescindere dall’incarico assegnato, sollecitando, in tal modo, un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.

Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che i motivi sono formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 9 (sul contenuto di detti oneri si rinvia fra le più recenti a Cass. S.U. n. 34469/2019) perchè il ricorso non riporta, almeno nelle parti essenziali, il contenuto di detti atti deliberativi nè fornisce alcuna indicazione circa i tempi e i modi della loro produzione.

5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo perchè il ricorrente, pur censurando il regolamento delle spese contenuto nella sentenza impugnata, fa discendere il vizio non dalla violazione di regole dettate dal codice di rito, bensì dalla ritenuta fondatezza degli altri due motivi di ricorso.

6. Le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate fra le parti in ragione dei fatti sopravvenuti che hanno inciso, sia pure solo parzialmente, sulla materia controversa ed in considerazione del comportamento processuale tutt’altro che lineare tenuto dalla ASL di Frosinone la quale, dopo avere depositato il verbale di conciliazione prospettando in tal modo l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ha concluso in maniera difforme anche rispetto alle richieste formulate in altri giudizi, definiti all’udienza del 10 dicembre 2019, nei quali venivano in rilievo transazioni di eguale contenuto.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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