Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14196 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15510/2011 proposto da:

COMUNE SALERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UIL FPL UNIONE ITALIANA LAVORO FEDERAZIONE POTERI LOCALI, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 108,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE BERARDINIS, rappresentata

e difesa dagli avvocati GERMANO DI FEO, FRANCESCO TARULLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/06/2010 R.G.N. 115/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 Stat. Lav. il Sindacato UIL FPL chiedeva che fosse dichiarata antisindacale la condotta dell’Amministrazione municipale di Salerno consistita nel provvedimento adottato il 3.2.1009 con cui il dipendente D.C.D., dirigente sindacale e componente di rappresentanza sindacale unitaria, era stato trasferito dal Settore Igiene Urbana al Settore Avvocatura –

Servizio appalti, contratti e assicurazioni, patrimonio e demanio.

L’O.S. assumeva che il D.C. era stato trasferito, in assenza del nulla osta del Sindacato di appartenenza, in un’unità operativa del tutto diversa e geograficamente distante dalla precedente dove era stato eletto e dove aveva svolto la propria attività di assistenza e proselitismo sindacale e che, pertanto, il provvedimento era illegittimo, in quanto adottato in violazione dell’art. 22 Stat.

Lav., applicabile anche al pubblico impiego, e dell’art. 18 CCNQ del 7 agosto 1998, secondo cui “il trasferimento in un’unità produttiva ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del medesimo accordo quadro, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.

L’istanza veniva accolta in sede di opposizione avverso il decreto di rigetto. Il Tribunale, premesso che nel settore pubblico l’ambito di tutela dell’art. 22 Stat. lav. va rinvenuto nell’art. 18, comma 4, del CCNQ del 7.8.98, riteneva che il Settore Igiene Urbana, articolazione di provenienza del D.C., avesse i connotati propri di una unità produttiva autonoma, e del pari tale dovesse considerarsi anche l’articolazione di destinazione del dipendente, ossia il Settore Avvocatura. Riguardo al requisito geografico, osservava che il primo Settore aveva la propria sede in (OMISSIS), confinante con il Comune di Pontecagnano, e il secondo era ubicato in (OMISSIS), In prossimità del centro cittadino.

Avverso tale sentenza, il Comune proponeva appello sul rilievo che, ai fini della configurabilità del mutamento di sede, occorreva che quella di destinazione si trovasse in una “località diversa” da quella di originaria assegnazione, presupposto insussistente nel caso in esame. Aggiungeva che i due settori dei servizi appartenevano ad una sola ed unica amministrazione comunale, senza possibilità di frazionamento interno.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 28 giugno 2010, rigettava l’impugnazione. Premesso che era intervenuto il giudicato interno sulla pronuncia di rigetto del primo motivo dell’opposizione proposta dal Sindacato (riguardante la pretesa antisindacalità per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6 e dell’art. 7 CCNL comparto enti locali in relazione alla necessità di previa consultazione delle oo.ss. in caso di variazione e consistenza della dotazione organica), e rilevato che era questione nuova – e dunque inammissibile ex artt. 345 e 437 c.p.c. – quella, introdotta dall’Ente appellante, diretta a contestare la qualità di “dirigente sindacale e rappresentante sindacale unitario” del D.C., la Corte osservava che era stato lo stesso appellante a qualificare come “sede dell’attività lavorativa” quella conferita con il provvedimento del 29.12.2008 all’atto dell’originaria assegnazione presso il Servizio Igiene Urbana, per effetto dell’inquadramento superiore conferito a seguito di superamento di procedura selettiva interna. Osservava quindi che il provvedimento n. 18251 del 3.2.2009, con cui il D.C. era stato assegnato ad un Settore diverso, configurava un trasferimento ex art. 2103 c.c., stante il “mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione” e tenuto conto che si era “in presenza di due unità produttive (quella di provenienza e quella di destinazione)…”, poichè il Settore di originaria assegnazione non consisteva in un’articolazione servente, ma costituiva un’entità autonoma, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa, integrante una frazione dell’attività di gestione dell’ente locale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Salerno con due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’o.s. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 22, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 22, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 3 e dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Assume l’Ente locale che la Corte di appello aveva errato nell’interpretare la L. n. 300 del 1970, art. 22, considerato che la nozione di unità produttiva, ai fini delle prerogative sindacali nel settore pubblico, ha connotati particolari. Nessuna autonomia organizzativa era riscontrabile nell’organizzazione degli uffici amministrativi del Comune di Salerno, in cui il Settore Igiene Urbana appartiene, al pari del Settore Avvocatura, all’unico servizio degli Affari Generali del Comune. Priva di rilievo doveva ritenersi la diversa dislocazione urbana degli uffici nelle varie zone della città di Salerno, e ciò anche ai fini dell’organizzazione del sindacato all’interno della stessa amministrazione pubblica. Nella specie, il dirigente sindacale D.C. apparteneva alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), unica per l’intero Ente territoriale, senza alcuna ripartizione interna.

L’Ente denuncia vizio dl motivazione per avere la Corte di appello confuso la tutela dell’art. 2103 c.c., dettata per il caso di trasferimento del lavoratore, e la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 22, riguardante le prerogative sindacali, e per non avere considerato che il Sindacato non aveva una propria struttura organizzativa distinta nei due settori dell’Amministrazione comunale e il dirigente sindacale era unico per tutti i settori e per tutte le associazioni sindacali (RSU).

2. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione del controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Al contrario, il Comune ha spiegato come il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, in cui era incorso il giudice di primo grado, risieda nella non corrispondenza della nozione di “unità produttiva” L. n. 300 del 1970, ex art. 22, adottata dalla Corte di appello con quella desumibile dal complesso delle disposizioni che trovano applicazione nei confronti del Comune e richiamate nel primo motivo di gravame.

4. Tanto premesso, va osservato che nel pubblico impiego, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42 (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 47, come sostituito dal D.Lgs. n. 396 del 1997, art. 6) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dell’art. 42 cit., comma 1, prevede che “nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della L. 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni”. In particolare, i diritti fatti valere ex art. 22 Stat. lav. dall’organizzazione sindacale odierna ricorrente attengono a un dirigente sindacale, componente di r.s.u.. Tali dirigenti, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42, comma 6, “sono equiparati ai dirigenti delle r.s.a. ai fini della L. 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazione e del presente decreto”. La costituzione di RSU è consentita, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42, in ogni “amministrazione, ente o struttura amministrativa che occupi più di 15 dipendenti”. Il comma 8 del medesimo articolo prevede poi che, “nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche”, gli organismi di cui ai commi 2 (r.s.a.) e 3 (r.s.u.) “possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali”. Nel caso in esame, il D.C., come componente di r.s.u., era stato eletto in seno all’ente locale considerato nel suo complesso.

5. A norma dell’art. 22 Stat. lav., “il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti… (sindacali)… può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.

Nell’ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, trova applicazione l’accordo quadro sulle prerogative sindacali, stipulato il 7 agosto 1998 (modificato ed integrato dai successivi accordi collettivi quadro, stipulati in data 27 gennaio 1999, 9 agosto 2000, 3 agosto 2004, 3 ottobre 2005, 24 settembre 2007, 31 ottobre 2007, 26 settembre 2008 ed altri successivi), con cui è stata dettata la disciplina sulle modalità di utilizzazione dei distacchi, delle aspettative e del permessi sindacali, nonchè delle altre prerogative sindacanti Tale disciplina è riferibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti locali.

6. Nel caso in esame, l’anzidetta disciplina è stata esaminata dai giudici di merito (come riferito nella narrativa della vicenda processuale) e la sua interpretazione è direttamente afferente alla questione giuridica dedotta in giudizio, vertente su come debba essere interpretata la locuzione “unità produttiva” di cui all’art. 22 Stat. lav. nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico. Giova comunque precisare che, in virtù del principio iura novit curia, la mancata indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, nella rubrica del primo motivo, dell’accordo quadro 7 agosto 1998 resta senza conseguenze, in quanto dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata può inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa (cfr. Cass. n. 4439 del 2014, v. pure Cass. 25140 del 2010, Cass. n. 12943 del 2012).

7. L’art. 18, comma 4, del contratto collettivo quadro prevede che “il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria ove il dirigente ne sia componente”. La disposizione contiene due locuzioni d’interesse, quella di “unità operativa” e quella di “sede diversa” (da quella di assegnazione); la prima allude ad un criterio organizzativo, la seconda ad un criterio topografico.

8. Con specifico riguardo all’art. 18, comma 4, dell’accordo collettivo quadro, questa Corte ha affermato (Cass. n. 27048 del 15/12/2011) che, la norma, nel condizionare al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale “in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione”, rimane nel solco della L. n. 300 del 1970, art. 22, che pure condiziona al nulla osta il trasferimento dalla “unità produttiva”, ma aggiunge il requisito del trasferimento di “sede”, cosicchè, per l’accordo quadro, non occorre nulla osta al trasferimento fra unità operative entro la medesima sede, dovendosi ritenere che la nozione di “sede” sia più ampia di quella di “unità produttiva”. Se si passa semplicemente da una unità produttiva od operativa ad un’altra, all’interno però della medesima sede, il trasferimento non richiede il nulla osta. Il problema diventa allora quello di stabilire cosa debba intendersi per sede. Dal modo in cui il concetto è utilizzato nella normativa si desume che è un concetto più ampio di quello di unità produttiva od operativa. La normativa su tali prerogative dettata dall’accordo quadro fa riferimento ai concetti generali di trasferimento, unità operativa e sede, senza definirli. In assenza di una definizione finalizzata, questi concetti devono essere intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nell’ordinamento. D’altro canto, la norma dell’accordo quadro, introducendo una distinzione tra sede e unità operativa, come si è visto, assegna alla sede un significato più ampio di quello di ufficio o impianto, entità rapportabili ad unità operative (v. Cass., sent. cit.).

9. In mancanza di una definizione fornita dall’accordo quadro, sono stati assunti da questa Corte, come validi parametri, quelli desumibili dal previgente regime del lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 27048 del 2011 cit., nonchè Cass. n. 16790 del 2006).

10. La norma specificamente richiamata dal Comune ricorrente è precisamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333(regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4), che all’art. 19, in tema di tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un’unità produttiva, “ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale”. In base a tale norma, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, l'”ubicazione in sede diversa” ricorre ove la collocazione topografica della sede del trasferimento del dirigente sindacale venga a situarsi in una circoscrizione diversa e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un’altra.

11. Analoghe le previsioni esistevano per altri comparti. Così il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, riguardante il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, all’art. 37 (tutela dei dipendenti dirigenti sindacali) prevedeva la necessità di nulla osta in caso di trasferimento in “un’unità operativa, ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione”. Quindi, determinante era la nozione di “località” che non poteva –

ovviamente – coincidere con quella di sede dell'”unità operativa”, altrimenti l’art. 37 cit. avrebbe parlato tout court di trasferimento da un’unità operativa ad un’altra; doveva trattarsi invece di unità operativa ubicata in “località diversa”. In tale contesto normativo, Cass. n. 16790 del 2006 ha precisato che “la nozione di località deve allora avere un contenuto spaziale più ampio della mera sede dell’unità operativa, tal quale risulta dal linguaggio comune che adopera questo termine come sinonimo di città, comune, frazione, borgo”; due unità operative ubicate nella stessa città non potevano essere considerate site in “località diversa” e in questo caso non può operare neppure la menzionata garanzia sindacale dell’art. 37 cit. (v. sent. cit.).

12. Anche della L. n. 417 del 1978, art. 1, comma 2, dettato per i dipendenti statali, prevedeva che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”. Il concetto di località diversa, rispetto a quello in cui si trova l’ufficio in cui il lavoratore presta abitualmente servizio, trova la sua specificazione nell’indicazione del carattere “isolato” della località rispetto al centro abitato, con la conseguenza che lo spostamento della sede di lavoro all’interno del centro cittadino non integra i presupposti di cui all’art. 18, comma 4, dell’accordo collettivo quadro (v. Cass. n. 27048 del 2011).

13. Dal complesso di tali previsioni e, specificamente, da quella dettata per gli enti locali, discende che non è condivisibile l’opzione interpretativa seguita dalla Corte di appello, sostanzialmente mutuata dalla disciplina che regola il trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.), attesa la diversità del genere di tutela e dei suoi presupposti e deve invece ritenersi che, il concetto di sede rilevante ai sensi dell’accordo quadro per le prerogative sindacali sia diverso e più ampio di quello rapportabile a mero ufficio, impianto o unità operativa.

14. In conclusione, deve enunciarsi il seguente principio: In materia di pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali dettata dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (disciplina riguardante tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti locali) fa riferimento ai concetti generali di unità operativa e sede, i quali, in mancanza di una definizione espressa, devono essere intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nell’ordinamento riguardante il pubblico impiego.

Segnatamente, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un’unità produttiva, “ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale”. In base a tale norma, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, l'”ubicazione in sede diversa” ricorre ove la collocazione topografica della sede del trasferimento del dirigente sindacale venga a situarsi in una circoscrizione diversa e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un’altra.

15. La Corte di appello ha mutuato i criteri e i parametri dettati dall’art. 2103 c.c., a tutela del lavoratore trasferito, che non rilevano al fini dell’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 18, comma 4, dell’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, in relazione alla tutela di cui all’art. 22 Stat. lav..

16. Dalla descrizione della vicenda processuale, quale emergente dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, non risulta che l’o.s. UIL FPL avesse introdotto in giudizio elementi di fatto suscettibili di potere assumere rilievo alla luce del principio di diritto qui enunciato. Dunque, alla cassazione della sentenza di appello può fare seguito la decisione nel merito della causa ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

17. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA