Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14196 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12830-2019 proposto da:

U.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PELLEGRINO CAVUOTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8560/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 U.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso l’avviso di accertamento notificato in data 10.12.2014 con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa dichiarazione di redditi di capitale, per l’anno di imposta 2009, provenienti dalla partecipazione societaria detenuta nella fallita società (OMISSIS) srl che, a sua volta, aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale venivano contestati maggiori ricavi extracontabili non dichiarati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti, rigettava i ricorsi.

3. La sentenza veniva impugnata sia dalla società che dal socio e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania f riuniti gli appelli, li rigettava osservando, per quanto di interesse in questa sede,: a) che correttamente il reddito era stato ricostruito avuto riguardo alle incongruenze registrate nel rapporto tra i costi sostenuti per i lavori in Calabria e Lombardia e i ricavi dichiarati e alla non inerenza dei costi esposti; b) che, in assenza di prova contraria, avuto riguardo alla ristretta base societaria, valeva la presunzione di distribuzione ai soci degli utili in proporzione alle quote di partecipazione sociale.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione U.P. affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Nessuno di costituiva per il fallimento della (OMISSIS) srl che.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in via gradata, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare si sostiene che la CTR ha completamente omesso di esaminare il motivo di appello alla sentenza di primo grado, riproducente il motivo del ricorso originario non preso in considerazione dalla CTP, che riguardava il versamento da parte della socia nelle casse della società di un importo ben superiore al contestato dividendo extracontabile.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 109 Testo unico n. 917 del 1986, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR preso in considerazione la documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla società.

3. Il primo motivo di impugnazione, che afferisce alla questione della ripartizione tra i soci del maggior reddito accertato, è fondato nei limiti appresso precisati.

3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

3.2 Nella fattispecie in esame la contribuente lamenta l’omesso esame della questione relativa alla imputabilità al socio delle quote di reddito extracontabile accertato in capo alla società.

3.3 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019).

3.4 Orbene U.P. con espresso motivo di appello, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza a pag. 4 del ricorso per Cassazione, aveva sottoposto alla cognizione della CTR il thema decidendum relativo al superamento della presunzione di riparto tra i soci pro quota del reddito extracontabile.

3.5 I giudici di seconde cure hanno completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, su tale questione proposta con l’originario ricorso e reiterata con l’atto di appello a seguito della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado.

4. Il secondo motivo, che attiene alla ratio decidendi relativa all’accertamento del maggior reddito nei confronti della società, esaminato sotto il profilo del vizio motivazionale, è inammissibile.

4.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. commi IV e V, applicabile a norma del D.I. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, ” Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”

4.2 Nella fattispecie in esame entrambi i giudizi hanno concluso per la legittimità dell’avviso di accertamento relativo alla mancata corrispondenza tra il redito dichiarato e quello ricostruito e non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

4.3 La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge si risolve in una critica alla sentenza per non aver accolto la contrapposta tesi seguita dall’agente di riscossione e contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parimenti incensurabile in cassazione è l’attività di selezione ed apprezzamento delle risultanze probatorie istituzionalmente riservata al giudizio di merito che è libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori che reputa più idonei (cfr. Cass. 25608/2013).

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla competente CFR anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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