Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14195 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. (OMISSIS), R.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRUZZI MAURO;

– ricorrenti –

contro

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato BLASI SERGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORRICO GIORGIO;

– controricorrenti –

e contro

V.D.S.A. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 2467-2006 proposto da:

V.D.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato BOTTI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTINELLI MARIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato BLASI SERGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORRICO GIORGIO;

– controricorrente –

e contro

R.R., R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1738/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato CAFFARELLA Francesco, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso

incidentale;

uditi gli Avvocati BLASI Sergio, BOTTI Andrea, difensori del

resistente che si riportano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.N. con preliminare in data 4.5.87 s’impegnava ad acquistava da V.D.S.A. alcuni immobili suddivisi in tre complessi immobiliari , per il prezzo rispettivamente di L. 200.000.000, 25.000.000 e 90.000.000.

Con scrittura privata in data 25.1,88 R. e R.F. s’impegnavano ad acquistare da C.N., il primo dei tre complessi immobiliari (sito in (OMISSIS)) di cui sopra con la precisazione che l’immobile acquistato era di proprietà di terzi (di A. e V.D.S.G.) e risultava gravato d’ipoteca.

Non potendosi procedere alla stipula del rogito, i sig.ri R., con atto di citazione del 9.5.97 evocavano in giudizio innanzi al tribunale di Verona il C. chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto, con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra e di acconto sul prezzo, oltre al risarcimento del danno. In giudizio si costituiva il C. contestando la domanda attrice e svolgendo domanda riconvenzionale contro gli attori;

venivano quindi chiamati in causa prima V.D.S.A. su istanza del C. e poi V.D.S.G., su domanda di manleva del figlio A..

Giova però precisare che, in precedenza (prima del giugno del 1989) C.N. aveva già promosso a sua volta nei confronti di A. e V.d.S.G. autonoma domanda ex art. 2932 c.c. al fine di essere riconosciuto proprietario dei complessi immobiliari oggetto del citato contratto del 1987, ma tale domanda, accolta in prima istanza, veniva poi respinta dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1370/94, confermata dalla S.C. con la decisione n. 984/98.

Tanto precisato, il tribunale di Verona con sentenza n. 1370/94 accoglieva la domanda dei R. e dichiarava la risoluzione del preliminare del 25.1.88, condannando il C. al pagamento della somma di L. 151.000.000, comprensiva del doppio della caparra, degli acconti e del risarcimento dei danni.

Con la stessa sentenza veniva anche rigettata la domanda proposta dal C. nei confronti del terzo chiamato V.d.A. S. e la domanda di quest’ultimo nei riguardi dell’ulteriore chiamato, V.d.S.G..

Avverso la predetta sentenza proponevano separato appello prima il C. con citazione notificata il 15.2.2001, con riferimento al capo della decisione che aveva rigettato le domande da lui svolte contro il chiamato in causa V.d.S.A. ed in relazione alle somme che nel frattempo aveva dovuto versare ai fratelli R.; e poi questi ultimi, con citazione notif. il 13.12.2001, sostenendo che il danno da essi subito era superiore a quello liquidato e censurando altresì la liquidazione delle spese processuali operata dal 1^ giudice.

L’adita Corte d’Appello di Venezia, previa riunione dei due appelli, con sentenza n. 1738/04 depos. in data 19.10.2004, rigettava l’appello dei fratelli R.; accoglieva parzialmente il gravame proposto dal C. e dichiarava il diritto del medesimo di rivalersi su V.d.S.A. di quanto egli era stato costretto a versare a sua volta ai R.; condannava conseguentemente V.d.S.A. a versare al primo la suddetta somma pari ad Euro 145.638,42; regolava in vario modo le spese processuali. Riteneva la Corte che il C. aveva diritto al risarcimento richiesto anche se, in quanto promissario acquirente, era consapevole dell’altruità della cosa poi promessa in vendita ai R.; mentre i R. non avevano provato di aver subito un danno d’importo superiore rispetto a quello loro liquidato.

V.A. da parte sua non aveva dimostrato che l’impossibilità di far acquistare al C. la proprietà del bene era derivata a causa a lui non imputabile.

Avverso la predetta pronuncia, ricorrono per cassazione R. F. e R. sulla base di 2 mezzi; resistono con controricorso C.N. e V.d.S.A., il quale a sua volta ha formulato ricorso incidentale nei confronti della posizione C.. Hanno depositato memorie illustrative i R. ed il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere riuniti i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo gli esponenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 1453 c.c. nonchè degli artt. 112, 113 c.p.c. e art. 2697 c.c., in ordine alla determinazione del risarcimento del danno subito dagli attori e alla corrispondenza tra richiesto e il pronunciato; nonchè il vizio di motivazione sui punti decisivi e sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

I ricorrenti lamentano la mancata applicazione alla fattispecie da parte del giudice d’appello del principio dell’integrale risarcimento del danno previsto dall’art. 1223 c.c. in modo particolare con riferimento al mancato integrale riconoscimento del lucro cessante in capo ad essi esponenti. Peraltro sottolineano che, contrariamente a quanto ritenuto della Corte veneziana, essi non avevano chiesto la liquidazione del danno in via equitativa perchè non erano in grado di determinare il quantum nel suo preciso ammontare; in realtà tale richiesta era stata formulata, ma solo in via subordinata ed anzi essi avevano insistito per l’ammissione di prove (oltre all’espletamento di CTU) inspiegabilmente non ammesse, proprio per poter dimostrare in modo compiuto il danno effettivo. Nè poi era ravvisabile alcun presunto concorso di colpa dei ricorrenti per avere acceso mutui su altri immobili, diversi da quello compravenduto: in realtà fu proprio per il ritardo nel riavere la somma versata al C. – somma che venne loro restituita solo il 30.1.2001 all’esito della sentenza esecutiva di primo grado -che essi dovettero fare ricorso al credito bancario per acquistare altro immobile in luogo di quello oggetto del preliminare, da destinare a propria abitazione. La doglianza è fondata.

Intanto appare chiaro che gli esponenti non avevano fatto richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, non essendo in grado di determinate il quantum nel suo esatto ammontare, come del resto si evince chiaramente dalle conclusioni precisate nel giudizio di 1 grado in cui la richiesta di liquidazione in via equitativa è formulata solo in via subordinata. (” …condannarsi il C. …al risarcimento… dell’ulteriore effettivo danno .. subito, oltre a quello già liquidato, in relazione agli importi ed alle causali di cui in narrativa, eventualmente anche in via equitativa …”) Ha statuito questa Corte regolatrice che, “poichè il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell’ art. 1226 c.c., presuppone che non vi siano elementi di prova sul preciso ammontare del danno e che la dimostrazione dello stesso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, il giudice non può procedere a tale vantazione quando le risultanze della causa offrono elementi per una precisa quantificazione del danno”… , magari anche attraverso la nomina di un CTU come sollecitato nella fattispecie dall’esponente (Cass. n. 13114 del 27/12/1995). Non appare inutile ricordare ancora a questo riguardo che, secondo questa S.C. “il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso, ed è altresì subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza ontologica e dell’impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, così da non poter essere esercitata quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l’ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno… “(Cass. n. 3327 del 07/03/2002; Cass. n. 2827 del 26.2.03;

Cass. n. 10023 del 25.5.04).

Quanto alla mancata liquidazione del lucro cessante, appare chiaro il riferimento fatto dai ricorrenti al criterio della differenza di valore dell’immobile e per converso l’omessa applicazione da parte del giudice di merito dei criteri che presiedono alla liquidazione del lucro cessante, componente del danno da risarcire integralmente ex art. 1223 c.c. nell’ipotesi di risoluzione di un preliminare di compravendita di un immobile per inadempimento del venditore. A questo riguardo la statuito questa Corte regolatrice, che “Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, anch’esso rivalutato alla stessa data; oltre al riconoscimento, sulla differenza così determinata degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio” (Cass. n. 17688 del 28/07/2010 ; Cass. n. 1956 del 30.1.2007).

Poste tali premesse è evidentemente erronea e non motivata la mancata ammissione della CTU volta a fornire al giudice gli elementi per una siffatta valutazione, indubbiamente rilevante ai fini della decisione della causa.

In proposito ha precisato questa Corte regolatrice che “Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo”. (Cass. Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011).

Fondata appare infine la censura relativa all’affermato concorso di colpa di essi ricorrenti da parte della corte distrettuale, con riferimento all’accensione dei mutui di cui si è detto, stante l’evidente contraddittorietà ed illogicità della relativa motivazione. A questo riguardo i R. hanno giustamente osservato che non avrebbero mai potuto accendere un muto ipotecario sul bene promesso in vendita dal C., del quale non erano neppure proprietari, mentre la necessità di far ricorso la credito bancario era derivata proprio dal ritardo nel riavere la disponibilità della notevole somma versata a suo tempo allo stesso C..

In conclusione l’accoglimento della censura di cui sopra comporta quello del ricorso principale, assorbito il 2 motivo del ricorso stesso (omessa pronuncia sulla censura relativa all’erronea liquidazione delle spese processuali da parte primo giudice).

Passando all’esame del ricorso incidentale, osserva questa Corte in via preliminare che lo stesso è inammissibile in quanto del tutto privo dell’esposizione del fatto ex art. 366 c.p.c.. n. 6 (esteso al ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., comma 3, Cass. n. 7392 del 19/04/2004). Invero i ricorrenti incidentali hanno completamente omesso il fatto, facendo un inammissibile rinvio per relationem al ricorso delle altre parti (…” per non ripetersi, in quanto esposto dai fratelli R. nel loro ricorso per cassazione”…. v. Cass. n. 6361 del 19.3.2007).

Conclusivamente deve dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale; accogliersi il 1 motivo del ricorso principale, assorbito il 2^ motivo; di conseguenza va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; e rinviata la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il 1^ motivo del ricorso principale, assorbito il 2^ motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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