Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14195 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33453-2006 proposto da:

VILLA IRIS S.R.L., VILLA IRIS II S.R.L., in persona dei legali

rappresentanti prò tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI

GIULIO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ROLANDO BARBARA, RUSSO CARLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU

BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A. – CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1208/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/08/2006 r.g.n. 1431/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato LORENZO PASCIONE per delega GIULIO PROSPERETTI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega ANTONIETTA CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: con richiamo a sentenza

Cassazione n. 2835/09, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 settembre 2003, il Tribunale di Torino in funzione di giudice dei lavoro, dichiarava la nullità delle cartelle esattoriali n. (OMISSIS), per l’ammontare complessivo di Euro 3.188,74. e n. (OMISSIS), per l’importo di euro 776,55. condannando L’INPS al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione proponeva appello l’INPS, richiamando la propria eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti della S.r.l. VILLA IRIS, dal momento che entrambe le cartelle esattoriali opposte erano state emesse nei confronti della S.r.l. VILLA IRIS 11. a cui erano state ritualmente e tempestivamente notificate, mentre nel merito ne deduceva l’infondatezza.

Con unica memoria si costituivano la S.r.l. VILLA IRIS e la S.r.l. VILLA IRIS II chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza e riproponendo nel merito le originarie difese.

L’adita Corte di Appello di Torino, dichiarata la contumacia della S.p.a. Uniriscossioni, ed espletata prova per testi, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava inammissibile l’opposizione avverso la cartella per rammentare di Euro 3.188.74 e fondata nel merito quella avverso la cartella per l’importo di Euro 776, 55. A sostegno della decisione osservava, per quanto interessa in questa sede, che l’opposizione avverso la prima cartella, emessa e notificata nei confronti della società VILLA IRIS li era stata effettuata dalla società VILLA IRIS, soggetto non legittimato, mentre l’intervento della società legittimata (VILLA IRIS II) era tardivo rispetto al termine perentorio di 40 giorni imposto dalla legge per la proposizione del giudizio di opposizione.

L’opposizione avverso la seconda cartella, quella per l’importo di Euro 776,55, era invece fondata nel merito, non essendo risultata dalla espletata istruttoria la natura subordinata delle due lavoratrici sulla cui base la cartella era stata emessa.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono la Villa Iris S.r.l. e la Villa Iris II S.r.l. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le società ricorrenti, denunciando la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentano che la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare non applicabile alla cartella esattoriale l’obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 per tutti i provvedimenti amministrativi.

Con il secondo motivo, le società ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando una omissione di pronuncia per non essersi la Corte di Appello espressa sulla questione prospettata in grado di appello relativa all’obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (cd. Statuto del contribuente).

Con il terzo motivo, le società ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione (o meglio l’intervento adesivo volontario presentato dalla società destinatami della cartella esattoriale) avverso la cartella esattoriale notificata il 9.4.2002 alla VILLA IRIS li srl per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni.

Nell’ordine logico quest’ultimo motivo, da esaminarsi per primo, è infondato, ciò che rende superfluo l’esame degli altri, peraltro già di per se irrilevanti di fronte alla soluzione adottata dal Giudice di appello.

Ritiene il Collegio che la questione circa le conseguenza derivanti dal caso in cui l’atto di opposizione alla cartella venga depositato oltre il 40 giorno, va risolto nel senso deciso dal Giudice a qua, sicchè a fronte di tale fattispecie il giudice non potrà che limitarsi a rilevare detta tardività e pronunciare l’inammissibilità del ricorso.

Va in proposito osservato che, nonostante la L. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non stabilisca la perentorietà del termine, come invece disponeva la L. n. 389 del 1989, art. 2 non pare dubbio che comunque venga in rilievo un termine entro il quale a pena di inammissibilità deve essere proposta l’opposizione, non essendovi, infatti, argomenti per ritenere che il legislatore abbia inteso derogare sul punto ad un principio consolidato in materia di opposizione avverso il ruolo esattoriale, tanto più che la perentorietà del termine risponde ad esigenza di certezza e stabilizzazione dei rapporti (ex plurimis Cass. 25 giugno 2007 n. 14692).

Giova in proposito richiamare anche la giurisprudenza di questa Corte per la quale, in tema di riscossione di contributi previdenziali, il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2 convertito in L. n. 389 del 1989 diviene definitivo in caso di omessa opposizione o di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio (Cass. 11 agosto 1993 n. 8624).

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, e della complessità della materia del contendere, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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