Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14195 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33455-2018 proposto da:

SFERA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata

e difesa dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1155/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Sfera Immobiliare srl ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a otto motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva dichiarato la legittimità dell’accertamento notificato per la ripresa di Ires e vari altri tributi per l’anno 2009. Secondo la CTR, in relazione alla natura dell’accertamento fiscale operato dall’ufficio in base all’art. 39, comma 1, lett. d), sarebbe stato onere della società dimostrare l’inconducenza delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio. Per converso, la società aveva presentato le proprie scritture contabili assolutamente deficitarie e non i documenti idonei a legittimare la contabilità, riportando il libro giornale vari incassi con la sola dicitura incasso clienti contante pur se di importi considerevoli. Era dunque impensabile ipotizzare che vi fossero stati versamenti di denaro contante di così elevata entità. Quanto ai finanziamenti del socio F.G. la contribuente aveva presentato degli ordinativi bancari con dicitura (OMISSIS) alla società Sfera immobiliare senza consentire all’Ufficio di potere verificare la consistenza del conto di provenienza nè era stato esibito alcun conto personale del F.. Ciò consentiva di ipotizzare come verosimile che sul conto fossero transitati fondi in nero per essere immessi sul c/c. della società e poter essere prelevati come restituzione anticipazione soci in modo da non comparire come utili sociali e quindi non essere tassati.; ciò che era avvenuto in data 23.6.2009 quanto al rimborso finanziamento soci pr Euro 101.050,00.

Sulla base di tali considerazioni, rinvenendo la non corretta tenuta della contabilità con saldi di cassa negativi che facevano presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati doveva ritenersi la legittimità dell’accertamento.

L’Agenzia delle entrate si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame della documentazione bancaria relativa all’incasso di somme indicata dalla stessa CTR.

Con il secondo motivo sì deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. La CTR, in merito ai finanziamenti effettuati dal socio F., aveva posto a base della decisione fatti inesistenti ed estranei al giudizio.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e dell’art. 2729 c.c. La CTR, sempre con riguardo alla vicenda del finanziamento effettuato dal socio F., avrebbe aggiunto, a giustificazione della pretesa come esposta dall’ufficio, elementi presuntivi ulteriori trascurando quelli dedotti dalle parti.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, mancando l’accertamento di elementi probatori a supporto del reddito d’impresa accertato.

Con il quinto motivo si deduce il vizio di omessa pronunzia su un punto decisivo del giudizio. La CTR avrebbe omesso di esaminare la questione, puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo, circa la decadenza della pretesa fiscale notificata il 5.9.2014 individuata come sopravvenienze riferentisi in realtà a versamenti effettuati negli anni dal 2006 al 2008.

Con il sesto motivo sì deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, prospettando che i termini di accertamento sarebbero scaduti per l’anno d’imposta 2008 il 31.12.2013.

Con il settimo motivo si deduce l’omessa pronunzia avrebbe omesso di pronunziarsi sulla questione relativa alla decadenza della pretesa fiscale in relazione alla natura reale del debito iscritto in bilancio nel periodo 2006/2008, correlato alle scritture contabili tenute in maniera ineccepibile.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, risultando arbitraria la ripresa a titolo di sopravvenienza attiva per insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, essendo il debito iscritto in bilancio reale.

Reputa la Corte fondati i motivi nn. 1,5 e 7, mentre risultano infondati i motivi 2 e 3, risultando inammissibile il quarto ed assorbiti il sesto e l’ottavo.

Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.

Ed invero, il giudice di appello ha omesso di esaminare la documentazione versata in atti e richiamata in primo e in secondo grado dal contribuente tendente a dimostrare che malgrado la dicitura incasso clienti contante, le poste indicate nella sentenza si riferivano ad assegni bancari regolarmente tratti sul conto corrente del contribuente e non di versamenti di denaro contante – cfr. documentazione riprodotta ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione -, in tal modo risultando la decisività della documentazione e la non esaustività delle argomentazioni esposte dalla CTR sul punto.

Si trattava di documentazione decisiva al fine di comprovare la non fittizietà degli incassi che la CTR avrebbe dovuto considerare e ponderare al fine di verificare se la stessa potesse o meno integrare il contenuto delle scritture contabili. Sono per converso infondati il secondo e terzo motivo.

Ed invero, la CTR non ha posto a base della pretesa elementi nuovi rispetto a quelli evocati dall’Ufficio – che, per vero, nell’accertamento riprodotto dalla società ricorrente aveva esplicitamente affermato che i versamenti relativi ai finanziamenti effettuati sul conto della società non consentivano alcun tracciamento delle somme all’uopo utilizzate – limitandosi a ritenere irrilevanti quelli indicati dalla società ricorrente per elidere il compendio presuntivo posto a base della ripresa. Ciò che esclude l’esistenza dei vizi prospettati nei due motivi appena esaminati.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poichè si riferisce ad una censura che non trova riscontro nella sentenza impugnata nè risulta già esposta fra i motivi riproposti dalla società contribuente nel giudizio di appello.

Il quinto motivo è invece fondato, non essendosi la CTR pronunziata sulla questione ritualmente proposta in primo grado, relativa alla prospettata non tempestività dell’azione accertativa.

L’accoglimento del quinto motivo determina l’assorbimento del sesto motivo.

Parimenti fondato il settimo motivo, non avendo sul punto la CTR minimamente provveduto, benchè la questione fosse stata proposta in primo grado e riproposta in grado di appello.

L’accoglimento del settimo motivo determina l’assorbimento dell’ottavo.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei motivi nn. 1, 5 e 7, infondati i motivi 2 e 3 inammissibile il quarto ed assorbiti il sesto e l’ottavo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi nn. 1, 5 e 7, infondati i motivi 2 e 3, inammissibile il quarto ed assorbiti il sesto e l’ottavo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio

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