Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14195 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10869-2015 proposto da:

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo Studio PIACCI DE VIVO

PETRACCA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA DE VIVO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già Milano Assicurazioni S.p.A.),

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2281/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/10/2014 R.G.N. 10470/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato ANDREA DE VIVO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FERRARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, adita dalla Milano Assicurazioni s.p.a., in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta nei confronti della società da R.L. e ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare a quest’ultimo intimato il 5 dicembre 2008.

2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, ha premesso che all’appellato erano state contestate con atto del 24 ottobre 2008 plurime condotte, alcune delle quali sufficienti a giustificare da sole la sanzione espulsiva. In particolare ha evidenziato che la istruttoria e le stesse ammissioni del R. consentivano di ritenere provato che quest’ultimo, dopo essere stato assegnato alla diversa posizione di “professional danni gravi” e alla sede di lavoro sita in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), si era recato presso l’ufficio di provenienza e qui aveva riposto in scatole di cartone una rilevante quantità di documentazione, disponendo che la stessa venisse inviata al macero. Per circostanze del tutto casuali la distruzione non era avvenuta e il controllo del contenuto degli scatoloni aveva permesso di accertare che in questi ultimi erano stati collocati atti in originale di fondamentale rilevanza quali: atti di citazione, atti di precetto, cartelle esattoriali non pagate, ordinanze dell’autorità giudiziaria, fascicoli in originale relativi a sinistri non ancora definiti, atti di quietanza non pagati, perizie mediche. La società aveva altresì accertato che il R., oltre a non attenersi alle prassi aziendali, aveva disposto la distruzione senza accertarsi dell’inserimento di copia informatica degli atti nel sistema.

3. Ciò premesso in punto di fatto, il giudice di appello ha ritenuto che la condotta contestata giustificasse il licenziamento, tenuto conto del ruolo rivestito dall’appellato nella organizzazione aziendale che richiedeva un elevatissimo grado di affidamento, in quanto il dipendente, sia nell’ufficio di provenienza che in quello di destinazione, rivestiva un ruolo apicale in un settore, quello della liquidazione dei risarcimenti, nevralgico per la attività assicurativa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.L. sulla base di sei motivi. La UnipolSai Assicurazioni s.p.a., succeduta per incorporazione alla Milano Assicurazioni s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositata memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione degli artt. 434, 342 nuova formulazione, 348 bis e 348 ter”. Si duole del rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello, motivato mediante il richiamo a principi superati dalla novella legislativa, che impone di redigere l’atto con una parte rescindente e una rescissoria, ossia individuando con esattezza i capi della decisione impugnata, indicando in modo specifico le ragioni della critica e prospettando la versione fattuale alternativa che l’appellante auspica. Aggiunge che la Corte territoriale si è limitata ad affermazioni apodittiche, prive di concreto riferimento alla impugnazione, formata da un unico indistinto motivo di gravame non attinente, nei termini sopra indicati, con la articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado.

2. Il secondo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 420 e 116 codice di rito e rileva che erroneamente il giudice di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di libero interrogatorio che, in realtà, non hanno valore confessorio, al pari delle affermazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, che non possono essere attribuite direttamente alla parte.

3. La terza critica addebita alla sentenza impugnata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte territoriale, nel ritenere provata la condotta in relazione alla quale è stata affermata la legittimità del licenziamento, non ha tenuto in alcun conto le deduzioni della memoria difensiva, nella quale era stato evidenziato che la documentazione destinata al macero altro non era se non una duplicazione di quella già archiviata elettronicamente. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che il materiale si trovava negli uffici di (OMISSIS) non casualmente, bensì perchè in tale sede esisteva il macchinario per la triturazione in dotazione dell’ufficio.

4. Il quarto motivo lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.c., u.c., artt. 420 e 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.” perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale finalizzata a dimostrare le circostanze sopra evidenziate, ossia le ragioni per le quali era stato ordinato il trasporto degli scatoloni nella nuova sede di servizio, previe intese con il dipendente che avrebbe dovuto materialmente provvedere alla triturazione.

5. Il ricorrente si duole, poi, con la quinta censura della “violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., u.c., artt. 437 e 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7. Sostiene che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il “canale” utilizzato per il trasporto degli scatoloni non fosse istituzionale. La circostanza, tardivamente introdotta dalla società solo in grado di appello, risultava smentita dalla produzione documentale della controparte, che aveva depositato copia della ricevuta rilasciata dal corriere, dalla quale si evinceva che il trasporto non era stato richiesto dal R. a titolo personale.

6. Infine il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare tutte le contestazioni in relazione alle quali il licenziamento era stato irrogato, in quanto la società aveva ritenuto che la sanzione fosse giustificata da una pluralità di addebiti sintomatici di una sistematica violazione delle procedure aziendali in tema di liquidazione dei sinistri. Dette plurime contestazioni erano state smentite dalla istruttoria svolta in primo grado per cui il giudice di appello non poteva limitarsi a esaminare un solo comportamento e ritenerlo sufficiente a giustificare il recesso, nonostante la sua evidente episodicità.

7. Il ricorso incidentale condizionato denuncia, con un unico motivo, plurime violazioni di norme di legge (artt. 2094, 2013, 2014, 2015, 2016, 2119, 1175, 1176, 1322 e 1375 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3; L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18) e del codice di rito (artt. 112, 113, 115, 116 e 117 c.p.c.) nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e addebita, sostanzialmente, alla Corte territoriale di non avere esaminato tutti i motivi di impugnazione, con i quali la sentenza di primo grado era stata censurata nelle parti in cui aveva escluso la fondatezza delle ulteriori contestazioni disciplinari che avevano portato al licenziamento del R..

8. Il primo motivo è inammissibile.

Occorre premettere che, anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicchè la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell’appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86).

Ne discende che il ricorrente, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l’onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell’impugnazione.

Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente ha omesso sia di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto alle quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, sia di trascrivere il contenuto dell’atto di appello, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato.

8.1. A soli fini di completezza va aggiunto che la Corte territoriale, nel valutare la eccezione di inammissibilità dell’appello, ha fornito una interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, conforme a quella data da questa Corte che, con sentenza n. 2143 del 2015 ha ritenuto che “L’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.”

9. La seconda censura si fonda su una lettura parziale della motivazione della sentenza impugnata, perchè la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare le ammissioni fatte nel corso dell’interrogatorio libero e nell’atto introduttivo, ma ha anche aggiunto che, in ogni caso, le risultanze dell’istruttoria espletata, analiticamente riportate e analizzate, avevano permesso di acquisire “la prova non solo della condotta oggetto di contestazione, ma anche della assoluta estraneità della stessa alle regolari procedure aziendali in relazione a documentazione da inviare al macero pur se non inserita a sistema” (pag. 6 della sentenza).

Il motivo, quindi, non coglie la ratio decidendi ed è comunque infondato perchè non considera che dalla mancanza di valore confessorio certo non discende la inutilizzabilità delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice. Questa Corte, infatti, mantenendo distinti i due piani, ha affermato che ” la natura giuridica non confessoria dell’interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all’interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova.” (Cass. 1.10.2014 n. 20736 e negli stessi termini Cass. 2.4.2009 n. 8066).

9.1. Alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta quanto alle ammissioni contenute negli scritti difensivi (Cass. 2.10.2007 n. 20701 e Cass. 24.2.2011 n. 4475), in relazione alle quali va anche detto che nel rito del lavoro, caratterizzato da una circolarità di oneri di allegazione, contestazione e prova, poichè le parti concorrono a delineare la materia controversa con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, il contenuto di detti atti incide sul thema probandum, nel senso che la mancata contestazione, da un lato rende incontroverso il fatto costitutivo del diritto; dall’altro è utilizzabile per la formazione del convincimento del giudice, se inerente a fatti dedotti con esclusiva funzione probatoria (Cass. S.U. 17.6.2004 n. 11353).

10. Il terzo, il quarto e il quinto motivo presentano profili comuni di inammissibilità, perchè attengono tutti alla valutazione delle prove testimoniali e documentali e formulano censure che esorbitano dai limiti del controllo di legittimità consentito dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La mancata valutazione di elementi istruttori non integra di per sè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti sicchè la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può essere ritenuta ammissibile solo qualora il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

Nella fattispecie dette condizioni non sussistono perchè la Corte territoriale ha analizzato le deposizioni testimoniali, delle quali ha riportato ampi stralci nella motivazione della sentenza, e ha ritenuto provato che la documentazione, inscatolata su ordine del R. dopo il suo trasferimento ad altro ufficio, era stata da quest’ultimo destinata al macero, sebbene non tutti gli atti originali (atti di citazione, provvedimenti giudiziali, cartelle esattoriali e interi fascicoli relativi a sinistri definiti) fossero stati inseriti in copia nel sistema. Il giudice di appello ha anche valutato le modalità del trasporto e ha concluso che la condotta del ricorrente si era “decisamente discostata da qualsivoglia regola o prassi aziendale”.

La Corte territoriale, dunque, ha esaminato i profili del “fatto” richiamati nei motivi (con i quali si sostiene che il materiale, in quanto già immesso negli archivi informatici della società, era stato inviato presso gli uffici di (OMISSIS) perchè qui doveva essere smaltito, utilizzando un apposito macchinario) ma è pervenuta a conclusioni diverse da quelle sostenute dalla difesa del ricorrente.

Le censure, pur se formalmente ricondotte alla violazione di regole processuali e all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, si risolvono in un’inammissibile critica della valutazione delle risultanze processuali effettuata dal giudice di appello, alla quale ne contrappongono una difforme, sollecitando in tal modo un’indagine di merito non consentita alla Corte di legittimità.

11. Il sesto motivo è infondato perchè la decisione impugnata, nella parte in cui ritiene non necessario l’esame di tutti gli addebiti e sufficiente per giustificare il recesso la condotta descritta nei punti che precedono, è conforme al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall’art. 2119 c.c.” (Cass. 31.10.2013 n. 24574; Cass. 30.5.2014 n. 12195; Cass. 2.2.2009 n. 2579; Cass. 14.1.2003 n. 454).

11.1 Questa Corte, inoltre, ha evidenziato in plurime pronunce che la giusta causa costituisce una nozione che la legge configura con una disposizione, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. 16.5.2016 n. 10017 che richiama Cass. 2.3.2011 n. 5095 e Cass. 26.4.2012 n. 6498).

Il giudizio di fatto è stato correttamente formulato dalla Corte territoriale, che ha esaminato tutti i profili oggettivi e soggettivi della condotta addebitata al R., e l’ha ritenuta di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, pur in assenza di precedenti disciplinari, in considerazione del ruolo di grande responsabilità ricoperto in un settore di particolare delicatezza, della intenzionalità del comportamento contestato, della importanza della documentazione inviata al macero dal ricorrente senza sincerarsi che della stessa fosse stata estratta copia informatica.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del R. nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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