Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14194 del 24/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 24/05/2019), n.14194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22660/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/5/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, depositata

il 12 luglio 2011;

viste le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno rigettava il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Avellino n. 88/2008 con la quale era stato accolto il ricorso dell'(OMISSIS) s.p.a. contro il provvedimento n. 2007/75200 del 2 ottobre 2007 di rigetto dell’istanza di rimessione in termini, inoltrata dalla società al fine di avvalersi della facoltà di pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 10 per cento;

2. nella contumacia della società, la CTR – premesso che con cartella del 2006 (annullata dalla CTP di Avellino con sentenza n. 76/1/2007) era stato richiesto alla contribuente il pagamento, per l’anno 2004, di IRPEF ritenute alla fonte e IVA con sanzioni nella misura del 30 per cento, ancor prima della notificazione degli avvisi bonari che avrebbero consentito alla contribuente il pagamento nella misura ridotta del 10 per cento – riteneva che: a) l’Agenzia delle Entrate aveva formulato due motivi di appello (il primo per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; il secondo per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54-bis), senza svolgere difese quanto al secondo; b) pertanto, l’esame del gravame doveva essere limitato al primo motivo, in relazione al quale era infondata la dedotta inimpugnabilità del diniego di rimessione in termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19,essendo il ricorso della contribuente legittimamente proposto ai sensi del cit. art. 19, comma 1, lett. h);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi; il fallimento (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate si duole dell’omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame: la CTR non avrebbe correttamente inteso l’appello dell’amministrazione, motivato quanto alla legittimità del diniego di rimessione in termini richiesta dalla contribuente ai fini della riduzione delle sanzioni;

4.1. il mezzo è fondato;

4.2. è evidente la pretermissione dell’esame del predetto motivo di gravame, avendo l’amministrazione devoluto la relativa questione mercè l’argomentazione della mancata definizione delle sanzioni in misura ridotta entro trenta giorni dalle comunicazioni relative alle irregolarità fiscali riscontrate nel 2005, con conseguente diniego della rimessione in termini – qui rilevante – chiesta nel 2007 (cfr. p. 2 del ricorso);

5. con il secondo, articolato, motivo si denuncia carenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e vizio motivazionale in relazione della medesima norma, n. 5: per un verso, la motivazione offerta dalla CTR non spiegherebbe la ritenuta insufficienza del motivo di gravame, pur avendo l’atto di diniego dell’agevolazione sanzionatoria fatto espresso riferimento alla facoltà di usufruire della misura ridotta delle sanzioni nel termine di trenta giorni; per altro verso, la CTR avrebbe male interpretato detto atto, non considerando che dalla scadenza del detto termine non poteva che conseguire il diniego della rimessìone in termini;

5.1. il mezzo è complessivamente fondato;

5.2. a mente del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, “L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute (…) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti artt. 36-bis e 54-bis, comma 3, (…). In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (…).”;

5.3. al riguardo, la Sezione ha già chiarito – con indirizzo che deve essere senz’altro qui ribadito – che “Da tale previsione testuale (del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2) risulta corretto concludere che la mancata iscrizione a ruolo costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell’importo tardivamente versato, e che l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione concernente la determinazione dell’imposta dovuta. Di conseguenza, quando vi è stata iscrizione a ruolo dell’imposta, e detta iscrizione ha fatto seguito all’omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della prescritta comunicazione, il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione nella misura indicata dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, ultimo periodo”, (così Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25287, in motivazione);

5.4. in sostanza – come del resto esattamente notato dall’Ufficio della Procura Generale -, la contribuente, non avendo effettuato il pagamento nei termini e non avendo perciò fruito della riduzione delle sanzioni, non poteva legittimamente richiedere di nuovo, nel 2007, l’agevolazione sanzionatoria, sicchè ha errato la CTR nel ritenere legittima l’impugnazione del diniego, falsamente applicando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h).

6. In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

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