Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14194 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33334-2006 proposto da:

V.M., quale erede ed avente causa di V.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6652/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2005 r.g.n. 445/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

richiamo a sentenza 4063/04 Cassazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 luglio 1997, V.G. esponeva al Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, che, dopo aver lavorato alle dipendenze della Eternit con esposizione all’amianto dal (OMISSIS),aveva contratto malattia professionale ed era divenuto titolare di pensione categoria (OMISSIS).

Pertanto, in data 10.09.1992 aveva richiesto all’INPS, con esito negativo, il beneficio della rivalutazione di 1.5 delle settimane di contribuzione relative al periodo 1 luglio 1953-17 dicembre 1999, ai sensi della L. n. 252 del 1992, art. 13, commi 7 e 8 come modificata dalla L. n. 271 del 1993, e la conseguente ricostituzione della pensione con la condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze, oltre gli accessori di legge.

Nelle more del giudizio di primo grado l’assicurato V. G. decedeva.

ma il giudizio veniva proseguito dalla sua avente causa V. M..

La controversia, quindi, era decisa dal primo Giudice con sentenza, in data 30 gennaio 2001 di rigetto della domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello la V. ma l’adita Corte di Appello di Napoli, contumace l’INPS, rigettava l’impugnazione con sentenza del 28 ottobre – 5 dicembre 2005.

A sostegno del decisum osservava che il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi di esposizione ad amianto, non essendo applicabile come da consolidata giurisprudenza – agli ex lavoratori che, al momento di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, non poteva riconoscersi all’assicurato V.G. e quindi, alla sua avente causa V.M..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre quest’ultima con un unico motivo.

L’INPS si è limitato a depositare procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la V. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, commi 7 e 8 come modificata dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1 convertito con modificazioni in L. 4 agosto 1993, n. 271, con riferimento alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, artt. 112, 113 e 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare, la ricorrente, dopo avere rammentato che sia in primo grado che in grado di appello aveva puntualizzato di essere titolare di pensione di invalidità, censura la pronuncia della Corte di Appello di Napoli, che senza tener conto di tale precisazione, abbia respinto la domanda in quanto il beneficio non spettava a chi, al momento di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, era titolarceli pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il ricorso è fondato nei termini di cui qui di seguito.

La Corte di Appello di Napoli ha enunciato, correttamente, il principio di diritto secondo il quale la maggiorazione contributiva prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, commi 7 e 8 come modificato dalla D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta – in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. (sent. n. 434 del 2002) – ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 (28 aprile 1992). erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità (cfr. 29 maggio 2007 n. 12611;

Cass. 27 Febbraio 2004, n. 4063; Cass. 28 aprile 2004, n. 8182).

Va ancora precisato che questa Corte ha ulteriormente puntualizzato che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all’amianto, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1 come modificato dalla Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271. non compete ai titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 che – prima di tale data – abbiano già compiuto l’età pensionabile e proposto la domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia avendo lutti i requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia medesima, non a coloro che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 fossero titolari dell’assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1 e che avessero tutti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di vecchiaia (Cass. 21 luglio 2005 n. 15311).

Da siffatti principi scaturiva, dunque, la necessità di accertare di quale natura fosse il trattamento di pensione conseguito dall’interessato nonchè le ulteriori circostanze testè evidenziate.

Onesto accertamento manca del tutto nella sentenza impugnala che, in più punti, si riferisce genericamente alla pensione, senza verificare se l’assicurato fosse titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità, ovvero di invalidità e se la cessazione dal servizio abbia avuto carattere di definitività o meno. Pertanto, in accoglimento del ricorso dell’assicuralo per vizio di motivazione omessa – siccome non si riscontrano nella sentenza impugnata affermazioni in contrasto con i corretti principi di diritto -. la causa va rinviata ad altro giudice, il quale dovrà compiere il suddetto accertamento.

li giudice di rinvio, designato nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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