Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14194 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 12/07/2016), n.14194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20427/2013 proposto da:

S.F.,C.F. (OMISSIS), lettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO GAVIRAGHI, NICODEMO IERITANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

WEI ITALIA NORTH S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA SCOTA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza ex art. 340 bis c.p.c., della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 12/07/2013 R.G.N. 223/13 e sentenza n. 278/12

del Tribunale di FIRENZE, emessa il 09.03.2012 R.G.N. 1700/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO;

udito l’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE per delega Avvocato SCOTA

SILVIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del licenziamento intimato il 4/9/2007 dalla società W.E.I. Italia North s.p.a. a S.F. per superamento del periodo di comporto, nonchè della richiesta della medesima di vedersi riconosciuta la qualifica superiore di governante di 3^ livello, con conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 9/3/2012, ha rigettato la domanda rilevando quanto segue: – Dalla documentazione medica risultava che il periodo di comporto di 180 giorni era scaduto il 15/8/2007 e la protrazione del periodo di malattia, come da certificato del 30/8/07, aveva comportato inevitabilmente il superamento dello stesso periodo, a nulla valendo che alla lavoratrice non fosse stato concesso l’intero periodo di ferie, stante la sussistenza delle opposte esigenze aziendali.

Inoltre, all’esito dell’istruttoria non era stata raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni di governante unica nell’accezione prevista dalla contrattazione collettiva, per cui era infondata la domanda del rivendicato inquadramento superiore. Nè spettava il compenso aggiuntivo mensile di Euro 207,00, poichè lo stesso era stato corrisposto per lo svolgimento delle mansioni di governante in sostituzione della titolare, per cui non si era trattato di un’attività continuativa che, oltretutto, era venuta meno a seguito della revoca del relativo incarico. Infine, la trattenuta di 6 giorni di retribuzione era dipesa dall’assenza ingiustificata della lavoratrice per altrettanti giorni.

Successivamente, in data 11/7/2013, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., che l’impugnazione della lavoratrice non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento.

Per la cassazione di entrambe le decisioni ricorre la S. con due motivi.

Resiste con controricorso la società W.E.I. Italia North s.p.a..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 2109, 2110 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che l’errore in cui sono incorsi i giudici del merito è stato quello di non aver considerato che il potere del datore di lavoro di stabilire il periodo in cui il lavoratore debba godere delle ferie non è assoluto, ma è condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze dell’azienda con quelle del dipendente. Orbene, nel giudizio di primo grado era emerso che essa ricorrente aveva richiesto il prolungamento del periodo di ferie maturate e non godute, ma che il datore di lavoro, in mala fede, glielo aveva negato, ribadendo la disponibilità a concederle solo il periodo concordato congiuntamente, per cui non era vero che la causa del diniego era dipesa da esigenze aziendali, la cui sussistenza era stata prospettata dalla difesa della parte datoriale solo in corso di causa, ma senza che ne fosse stata dimostrata la sussistenza all’esito delle prove testimoniali.

2. Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., assumendo che i giudici di merito avrebbero malamente interpretato le prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio in merito allo svolgimento delle rivendicate mansioni superiori di governante di terzo livello del CCNL Turismo.

Osserva la Corte che entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Anzitutto, non può non rilevarsi un profilo di inammissibilità di entrambi i motivi attraverso i quali viene prospettata come violazione di norme di legge quella che in realtà è un’istanza di rivisitazione integrale delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte d’appello.

Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativa della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimina tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

(Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)” (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

In effetti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

In pratica, la ricorrente si limita a porre in discussione la valutazione del materiale probatorio eseguita dai giudici del merito i quali, secondo il suo assunto difensivo, non avrebbero considerato la mala fede della datrice di lavoro nel diniego delle ferie non godute che, se concesse, le avrebbe consentito di non superare il periodo di comporto per malattia, così come gli stessi giudici avrebbero erroneamente valutato le risultanze istruttorie in merito al rivendicato svolgimento di mansioni superiori.

Tuttavia, tali censure non scalfiscono minimamente la validità della decisione sulla quale riposa il convincimento del giudici di merito in ordine al rilevato superamento del periodo di comporto ed all’accertata insussistenza della prova dello svolgimento delle rivendicate mansioni superiori, posto che la Corte ha dimostrato di aver attentamente vagliato il materiale istruttorio sottoposto al suo esame e di aver adeguatamente motivato la decisione di rigetto dei motivi di impugnazione senza incorrere in vizi logici o giuridici, per cui la relativa indagine di fatto rimane sottratta al giudizio di legittimità. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che alla scadenza del periodo di malattia del 15/8/2007 seguirono due settimane di ferie previamente domandate dal 16 al 29 agosto 2007, alla cui scadenza la ricorrente si presentò sul posto di lavoro producendo un certificato medico in forza del quale avanzò istanza diretta al conseguimento dell’aspettativa. Senonchè, questa le venne rifiutata in quanto in base all’art. 166 del contratto collettivo di settore la stessa avrebbe dovuto essere richiesta prima dello spirare del termine di 180 giorni di maturazione del comporto.

Quindi, una volta che la Corte ha accertato che la ricorrente era ancora ammalata allo scadere del comporto, in maniera logica ha tratto il convincimento che la datrice di lavoro aveva correttamente ritenuto sussistere la prosecuzione della malattia oltre il termine convenzionale, della cui consapevolezza da parte della lavoratrice non era, peraltro, lecito dubitare in base alla puntuale ricostruzione dei fatti ad opera del Tribunale.

D’altronde, il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, nè imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro (v. in tal senso Cass. sez. lav.

n. 9816 del 14.4.2008) Al riguardo si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 18166 del 26/7/2013) che “l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale”. Quanto alla questione del rivendicato inquadramento superiore i giudici d’appello hanno adeguatamente spiegato, alla luce delle risultanze istruttorie debitamente scrutinate, che al rientro della governante unica la parte qualificante delle mansioni e le relative responsabilità organizzative furono assunte dalla medesima Capecchi, per cui esattamente il primo giudice aveva ritenuto mancante la prova dell’esercizio delle mansioni caratterizzanti la figura professionale come disegnata dalle parti sociali. Quanto alle mansioni superiori svolte nel periodo precedente al rientro della governante, la Corte ha osservato che nessuna prova si era formata sul punto in quanto i testi avevano riferito di episodiche sostituzioni in coincidenza di malattie, ferie o permessi della titolare, vale a dire in presenza di circostanze che garantivano il diritto alla conservazione del posto da parte della titolare del relativo sevizio.

In definitiva, in gran parte i motivi di ricorso si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tende all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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