Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14194 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14188-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ERITREA 43,

presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA RITA NICASSIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO D’AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2305/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

A.G. ha presentato dinanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2305 del 2019, avente ad oggetto l’omologa del requisito sanitario ad opera del Tribunale di Bari per l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento in capo all’odierna istante;

quest’ultima chiede la correzione dell’ordinanza di questa Corte nel punto in cui ha posto a suo carico le spese di lite in favore dell’Inps motivando che la stessa non aveva formulato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell’esonero, nè nel grado di merito nè in quello di legittimità;

l’INPS, controricorrente nel giudizio de quo, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale di cui all’istanza proposta da A.G. nella causa decisa dalla sentenza di questa Corte n. 2305 del 2019;

l’ordinanza in oggetto non contiene nessun errore materiale, ma svolge un accertamento in merito all’inesistenza della dichiarazione di esonero, a cui fa conseguire la valutazione circa l’applicazione dell’ordinaria regola della soccombenza in capo alla ricorrente;

la deduzione dell’istante contesta eventualmente la sussistenza di un vero e proprio vizio revocatorio dell’ordinanza, il quale ultimo, tuttavia, esula dai canoni del procedimento di correzione di errore materiale;

in conclusione, il ricorso per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9270 del 2019 va dichiarato inammissibile;

nulla spese;

dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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