Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14194 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14194 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 26390-2006 proposto da:
STORELLI

FLORENZO

(c.f.

STRFRN63D08A662F),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
132, presso l’avvocato MIELE ALESSANDRO,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente 2013
296

contro

BELLOMO DONATO, NELLA QUALITA’ DI CURATORE DEL
FALLIMENTO LUCCA BINGO S.R.L.;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso la sentenza n. 927/2006 del TRIBUNALE di
LUCCA, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/02/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 29.6.06, ha respinto l’opposizione ex art. 98
I. fall. proposta dgaw. Florenzo Storelli per ottenere l’ammissione allo stato passivo
della Lucca Bingo s.r.l. del credito privilegiato di € 81.193,34 oltre interessi legali,
vantato in corrispettivo delle prestazioni professionali svolte in favore della società

Il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando che il contratto prodotto
dall’opponente, che prevedeva una liquidazione forfetaria delle prestazioni di
consulenza e di assistenza stragiudiziale svolte annualmente dal legale, era privo di
data certa opponibile al Fallimento.
La sentenza è stata impugnata dall’avv. Storelli con ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Il Fallimento della Lucca Bingo s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto contro la sentenza di primo grado, va dichiarato inammissibile.
Infatti qualora il fallimento, come nella specie, sia stato dichiarato anteriormente al
16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d. Igs. n. 5 del 2006), la procedura è
regolata dalla antecedente normativa, ai sensi degli art. 150 e 153 del d.lgs. cit.,
essendo la pendenza del fallimento ricollegabile alla sentenza dichiarativa, la quale
costituisce l’inizio della procedura liquidatoria, cui appartengono la formazione dello
stato passivo e le relative opposizioni; ne consegue che, per le predette procedure,
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 99 I. fall. nel testo previgente alla riforma, la
sentenza del Tribunale che decide sull’opposizione allo stato passivo va impugnata
con l’appello e non con il ricorso diretto per cassazione, che è previsto solo per i
fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore del detto decreto. (cfr. Cass. n.
28885/2011).
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese, in assenza di attività difensiva del
fallimento intimato.

poi fallita.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 20 febbraio 2013

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Il crjns. est.

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