Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14193 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30842-2005 proposto da:

D.M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 4, presso lo studio

dell’avvocato SCICCHITANO SERGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CASSANITI IGNAZIO;

– ricorrente –

contro

G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 41, presso le studio dell’avvocato SEMINARA

&

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMINARA DARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05//011 dai Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. G.G. dava incarico all’architetto D.M. L. per la redazione dei disegni esecutivi e particolari decorativi relativi ai progetti per la costruzione di alloggi popolari e per la costruzione di una strada in (OMISSIS). A fronte dell’incarico ricevuto la professionista emetteva due fatture per il corrispettivo pattuito di L. 29.150.000 ricevendo un acconto di L. 4.655.000. L’oggetto della prestazioni fatturate era in seguente: 1) competenza per la redazione di disegni esecutivi e particolari decorativi relativi al progetto per la ostruzione di alloggi popolari; 2) disegni esecutivi relativi al progetto per la costruzione della detta strada.

In forza di tali fatture la D.M. otteneva decreto ingiuntivo avverso il quale il G. proponeva opposizione contestando l’esecuzione neppure parziale dell’incarico affidato alla opposta.

Quest’ultima, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione assumendo di aver eseguito le prestazioni professionali in questione.

Con sentenza n. 161/01 il tribunale di Giarre rigettava l’opposizione.

Il G. impugnava la detta sentenza con atto di appello notificato alla D.M. la quale non si costituiva nel giudizio di secondo grado.

Con sentenza 1/9/2005 la corte di appello di Catania, in riforma dell’impugnata decisione, accoglieva l’opposizione proposta dal G. al decreto ingiuntivo n. 6/97 del 13/5/1992. La corte di merito osservava: che incombeva alla D.M. fornire la prova dell’esatta esecuzione dell’incarico professionale conferitole dal G.; che tale prova non era stata offerta ed anzi in atti era stata acquisita la prova contraria e, cioè, che dalla D.M. non erano mai stati consegnati i disegni, neanche su carta cd. di burro, e che i disegni esecutivi concernenti gli alloggi popolari e la strada erano stati redatti dai geometri M. e C.;

che, secondo il c.t.u., i disegni depositati in giudizio dalla D. M. non corrispondevano “all’incarico ricevuto ed indicato nelle citate fatture”; che, come ribadito dal c.t.u. in sede di integrazione, gli elaborati prodotti agli atti non potevano essere considerati che “l’idea di massima di progetto” in quanto in gran parte non quotati e non completi; che quindi non poteva essere condivisa la conclusione cui era pervenuto il primo giudice in ordine al completamento dell’incarico da parte della D.M.; che infatti vi era in atti la prova della totale inadempienza della D.M.;

che pertanto l’appello era fondato per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da D.M.L. con ricorso affidato a tre motivi. G.G. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso D.M.L. denuncia violazione degli artt. 170, 285 e 330 c.p.c. eccependo la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme dettate in materia di notifica dell’atto di impugnazione. Ad avviso della ricorrente la notifica dell’atto di appello è nulla essendo stata eseguita a Catania, via Firenze 155 a mani dell’avv. Commendatore, laddove essa D.M. in primo grado aveva eletto domicilio in Linguaglossa (CT) via Libertà 264 presso lo studio legale dell’avv. Salvatore Raiti dal quale era rappresentata e difesa. L’atto di appello è stato quindi notificato in luogo diverso dal domicilio eletto e non a mani dell’avv. Raiti.

Il motivo è infondato come emerge dalla consentita lettura degli atti processuali e, in particolare, del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla D.M., della comparsa conclusionale della D.M., della relata di notifica dell’atto di appello.

Da tali atti risulta che:

– la D.M. con la procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo nominò suo difensore l’avvocato Salvatore Raiti “in ogni stato e grado anche d’appello” eleggendo “domicilio presso il suo studio in Catania c/o Linguaglossa”;

– con la comparsa conclusionale in primo grado l’avvocato Raiti confermò di avere il suo studio in Catania alla via Firenze 155;

– l’atto di appello venne notificato alla D.M. presso il suo difensore avvocato Raiti nel suo studio in Catania alla via Firenze 155;

– il detto atto di appello venne consegnato all’avvocato Commendatore collega di studio dell’avvocato Raiti.

Ciò posto è evidente la ritualità della notifica dell’atto di appello effettuata presso lo studio procuratore costituito della D. M. in Catania – come indicato negli atti sopra indicati – e ritirato da un collega di studio dell’avvocato Raiti.

Va peraltro aggiunto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, la notificazione effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario è valida anche se eseguita in luogo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio (sentenza 16/11/1989 n. 4881).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che essa D.M. ha eseguito regolarmente i lavori richiesti – consegnati nei tempi e nei modi concordati – effettuando diverse tipologie progettuali per gli alloggi popolari per permettere al G. di scegliere la tipologia più confacente alle sue esigenze mentre gli elaborati per la circonvallazione sono stati eseguiti in unica tipologia. I disegni sono stati poi tradotti in lucido dai collaboratori del G.. Le fatture sono state emesse dopo la consegna degli elaborati e non sono mai state contestate dal G. il quale ha pagato solo un acconto senza mai mettere in mora essa ricorrente e senza richiedere la restituzione dell’acconto versato. La corte di appello ha errato non avendo considerato la contraddizione in cui era incorso il c.t.u. nella depositata relazione peritale. Peraltro il G. non diede l’incarico ad essa D.M. di svolgere tutta l’opera relativa alla ideazione ed esecuzione dei progetti essendosi limitato a chiedere la predisposizione di bozze con successiva elaborazione da parte dello stesso committente della veste definitiva previa le opportune verifiche e modifiche. Ha quindi errato la corte di merito nel sostenere la carenza di prova in ordine all’esecuzione dell’incarico professionale: le dette prove sono state fornite nel giudizio di primo grado e non sono state considerate dal giudice di appello.

La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure che si risolvono essenzialmente – pur se titolate come vizi di motivazione – essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello -con indagine di fatto condotta attraverso l’esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che si era acquisita la prova “della totale inadempienza dell’arch. D.M. nell’esecuzione dell’incarico professionale”.

La corte di appello è pervenuta alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie (ossia la relazione del c.t.u.) riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle G. ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della D.M..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative alla c.t.u.) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare la detta risultanza istruttoria.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della c.t.u. sulla posta a sostegno della decisione impugnata. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

In definitiva è insussistente l’asserito vizio di motivazione che presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

Con il terzo motivo la D.M. denuncia illogicità della sentenza impugnata rilevando che nel dispositivo di detta sentenza è stato accolto l’appello proposto e non è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Anche questo motivo, al pari degli altri non è meritevole di accoglimento ed al riguardo è appena il caso di ribadire il principio pacifico secondo cui nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene.

Nella specie la corte di appello nel dispositivo della sentenza impugnata ha accolto il gravame del G. avverso la pronuncia di primo grado e, quindi, ha accolto l’opposizione dall’appellante proposta avverso “il d.i. opposto n. 6/97 del 13/5/97” omettendo di revocare detto d.i.. Nella motivazione della sentenza la corte di merito non ha mancato di affermare che, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello, il d.i. andava revocato. L’errore commesso dal giudice di appello nel dispositivo non impedisce di comprendere appieno l’esatto contenuto della pronuncia impugnata dalla cui motivazione si desume con assoluta certezza e senza possibilità di equivoci che la corte di appello ha accolto l’opposizione proposta dal G. al decreto ingiuntivo in questione ed ha revocato tale decreto.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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