Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14193 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 12/07/2016), n.14193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18748-2013 proposto da:

H.A.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI CONCIATORI 3, presso lo studio

dell’avvocato LORETA UTTARO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE CUCURACHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ELECTROLUX ITALIA SPA, C.F. (OMISSIS), quale incorporante

ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GHERA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO

BURRAGATO, ROMEO BIANCHIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 16/2012 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 128/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato CUCURACHI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GHERA FRANCESCO per delega Avvocato GHERA

FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, con la sentenza non definitiva qui impugnata, ha rigettato la domanda di H.A.G. volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento comunicato dalla Electrolux Home Products Italy con lettera del 13/1/2004 e la conseguente domanda di condanna al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal CCNL di settore per il dirigente, o in base all’accordo interconfederale del 27/4/1995 o di risarcimento del danno.

La Corte ha riferito che il Tribunale di Pordenone aveva con sentenza non definitiva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda presentata dal ricorrente anche nei confronti della società statunitense Electrolux Home Products North America e che con sentenza definitiva aveva affermato nei confronti dell’altra società che il licenziamento doveva ritenersi pretestuoso ed arbitrario non avendo la convenuta fornito prova dell’impossibilità di reperire una nuova collocazione del dirigente essendo preciso onere della società convenuta individuare un nuovo incarico tanto nel proprio interno quanto nell’ambito del gruppo Electrolux attenendosi alla procedura costantemente seguita al momento della cessazione di un precedente incarico.

Con la sentenza qui impugnata la Corte territoriale ha esposto che nel ricorso introduttivo il dirigente aveva rievocato le garanzie ricevute circa la prosecuzione del rapporto anche dopo la scadenza dell’incarico contenute nel cosiddetto “memorandum” stipulato con la società statunitense Electrolux North America; che, secondo il ricorrente, nell’ambito del gruppo Electrolux tra la seconda metà del 2003 e gli inizi del 2004 vi erano varie posizioni a cui avrebbe potuto essere assegnato; che la condotta della datrice di lavoro doveva ritenersi contraria ai principi buona fede e correttezza in quanto lo aveva licenziato pur in assenza di inadempimenti, in presenza di posizioni alternative cui adibirlo, in violazione degli impegni assunti dalla società statunitense con il citato memorandum e inoltre soltanto dopo nove giorni dalla scadenza dell’incarico, tempo insufficiente per reperire altro incarico.

La Corte d’appello, dopo aver ricordato che con la sentenza non definitiva il Tribunale di Pordenone aveva escluso la giurisdizione con riguardo al rapporto con la soc. statunitense nel cui ambito si controverteva proprio circa la violazione del cosiddetto “memorandum” concluso tra il ricorrente e detta società,ha poi osservato che nel ricorso introduttivo non vi era stata una tempestiva ed espressa allegazione dell’esistenza di un obbligo di Electrolux Italia di ricollocamento del dirigente nel gruppo e che anzi la pretesa fonte di detto obbligo era stata individuata nel memorandum, ormai estraneo al contenzioso e relativo al rapporto del ricorrente con la soc.americana.

La Corte ha quindi concluso rilevando che il dirigente aveva ammesso la presenza di ragioni organizzative idonee a giustificare il licenziamento; che non era stata tempestivamente allegata resistenza di un obbligo di repechage a carico del datore di lavoro e che dunque il licenziamento era giustificato con conseguente rigetto della domanda di liquidazione dell’indennità supplementare non essendo neppure applicabile l’accordo interconfederale invocato dal ricorrente.

Con riferimento all’ulteriore domanda di integrazione dell’indennità di mancato preavviso ha disposto la continuazione del giudizio per la nomina di CTU. Avverso la sentenza ricorre l’ H. con 4 motivi. Resiste la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata, in primo luogo, l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla società controricorrente.

E’ infondata l’eccezione di intervenuta decadenza dall’impugnazione:secondo la soc Electrolux la sentenza impugnata doveva considerarsi definitiva e dunque avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata. L’art. 361 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 3, prevede la possibilità di riserva facoltativa contro tutte le sentenze di cui all’art. 278 c.p.c. e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio. La sentenza impugnata rientra tra quelle che decidono una o alcuna delle domande (cfr Cass 9441/2011 ed altre conformi in base alle quali, ai fini della esatta qualificazione di una sentenza – se definitiva o non definitiva “occorre fare riferimento al criterio “formale”, essendosi affermato il principio secondo cui “in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) cosi decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio”).

E’ inammissibile per genericità l’eccezione di tardività della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva atteso che la controricorrente neppure indica l’udienza successiva alla pubblicazione della sentenza in cui avrebbe dovuto essere formulata la riserva.

Infine è infondata l’eccezione di violazione dell’art. 361 c.p.c. per non essere stato proposto il ricorso anche contro la sentenza definitiva della Corte d’appello non essendo ravvisabile un tale obbligo di impugnazione della definitiva (cfr in tal senso Cass n 331/1996,9339/2008, 13210/2014 secondo cui “La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, sia perchè l’art. 340 c.p.c., comma 1, e art. 361 c.p.c., comma 1, non prevedono alcun criterio di collegamento – formale o sostanziale – tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perchè risulta dall’art. 129 disp. att. cod. proc. civ. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva – e “a fortiori” alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti”).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto non espressamente nè tempestivamente allegata l’esistenza di un obbligo della società datrice di lavoro di ricollocazione del dirigente nell’ambito di Electrolux intesa quale gruppo.

Osserva che nel ricorso aveva affermato in modo non equivoco l’obbligo della società di ricollocarlo come si evinceva dall’elenco a pag 7 del ricorso delle posizioni disponibili nel gruppo; che tale obbligo era desumibile dalla circostanza che era stato nominato supervisore di progetti industriali del gruppo e dunque ben avrebbe potuto esser collocato in altri progetti; che vi era una prassi consolidata nel gruppo Electrolux di ricollocare il dirigente alla cessazione dell’incarico;che la Corte a fronte di ciò avrebbe dovuto accertare se effettivamente non era possibile ricollocarlo.

Con il secondo motivo eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d’appello esaminato tutti i fatti prima esposti da cui risultava l’obbligo della Electrolux di ricollocarlo in altro posto.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 12 preleggi. Censura la sentenza per aver affermato che, una volta accertato dal Tribunale con la sentenza non definitiva – in ordine alla quale la società aveva fatto riserva di impugnare senza però dopo provvedere in concreto ad impugnarla- che le due società erano distinte, non avrebbe potuto essere esaminato il cosiddetto ” memorandum” sottoscritto dalla società statunitense. Deduce che la Corte non aveva valutato che la Electrolux Italia era ben a conoscenza del memorandum e degli obblighi assunti con detto documento dalla società statunitense e che, dunque, tale conoscenza avrebbe dovuto costituire elemento per valutare la correttezza e buona fede della società italiana.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte ritenuto che l’obbligo della società di ricollocarlo nel gruppo derivava anche in ragione della configurabilità di un unico centro di imputazione di interessi, per averlo escluso o comunque per non averlo esaminato.

I motivi, congiuntamente esaminati stente la loro connessione, sono infondati.

Non sussiste alcuna omessa pronuncia denunciabile ex art. 112 c.p.c. poichè la Corte territoriale, alla luce dell’esame ed interpretazione del ricorso e della relativa documentazione, ha escluso la sussistenza di un obbligo, convenzionalmente assunto di ricollocamento del dirigente una volta cessato il contratto, in capo alla società italiana. Nè il ricorrente in questa sede ha riportato i tratti salienti del ricorso o del contratto o degli altri documenti depositati dai quali, a suo dire, sarebbe sorto l’obbligo della Electrolux Italia di ricollocarlo, obbligo che la Corte d’appello ha ben chiarito non sarebbe potuto derivare dal cosiddetto “memorandum “sottoscritto dalla società statunitense. La valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito il quale ha escluso che l’obbligo potesse essere ravvisato in altri documenti e del resto nessuno degli elementi di fatto esposti nel ricorso ed elencati dal ricorrente nel primo motivo, anche unitariamente considerati, ha carattere decisivo ai fini della prova della sussistenza del diritto del dirigente nei confronti di Electrolux Italia ad essere ricollocato in altra posizione. In definitiva il ricorrente si limita ad indicare resistenza di altre posizioni in cui avrebbe potuto essere collocato, ma nulla di specifico indica quale fonte dell’ obbligo della Electrolux Italia di ricollocarlo.

Priva di rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda è anche la questione della sussistenza o meno del giudicato sulla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della società statunitense.

La Corte d’appello ha sottolineato, infatti, che il memorandum era stato sottoscritto con la società statunitense e che pertanto gli obblighi nascevano solo nei confronti di questa risultando evidente che la conoscenza del memorandum non era da sola sufficiente a far nascere l’obbligo di ricollocamento anche per la soc.italiana.

Il ricorrente in sostanza vorrebbe applicato nei suoi confronti l’obbligo di “repechage”. Un tale obbligo, tuttavia, va escluso nei confronti del dirigente in quanto incompatibile con tale posizione dirigenziale assistita da un regime di libera recedibilità (cfr Cass 3175/2013) senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14310/2002; 322/2003; 2266/2007).

Infine quanto all’affermazione dell’obbligo di essere ricollocato in ragione della configurabilità di un unico – centro di imputazione di interessi va osservato che trattasi di questione nuova, non trattata dalla Corte d’appello, in ordine alla quale il ricorrente non indica in quale atto e in quale momento era stata rilevata nel corso del giudizio di merito.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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