Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14193 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 11828-2019 proposto da:

P.E., nella qualità di ex liquidatore della società

ASSICURAZIONI & FINANZA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 818/2019 della CORTE SUPRENL/ DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

P.E., in qualità di ex liquidatore della Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione”, ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 818 del 15/1/2019, che, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da P.F. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 13918 del 2017, aveva condannato quest’ultimo a rimborsare le spese del giudizio in favore della controricorrente Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione”;

in primo luogo, P.E., costituitosi, fin dal principio, personalmente in qualità di ex liquidatore della Società, cancellata dal registro delle imprese in data 6/12/2017, contesta l’erronea generalità identificativa del controricorrente per revocazione, chiedendo la correzione dell’intestazione della sentenza nella parte in cui ha indicato la sola Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore”, senza menzionarlo;

chiede, altresì, che al primo rigo dello svolgimento del processo, ove è erroneamente individuato quale ricorrente ” P.E.” si indichi ” P.F.”;

domanda, infine, che nel dispositivo, al punto ove si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, si aggiunga l’espressione “in favore della controricorrente”;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per la correzione degli errori materiali di cui all’istanza proposta da P.E., nella qualità di ex liquidatore della Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione”, nel giudizio per revocazione deciso dalla sentenza di questa Corte n. 818 del 15/1/2019; la fondatezza dei rilievi formulati dall’istante è confermata dalla circostanza che lo stesso sia stato citato in giudizio quale liquidatore della Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione”, come risulta dalla notifica del ricorso e dal controricorso;

pertanto, in accoglimento dell’istanza di correzione, la sentenza della Corte di Cassazione n. 818 del 15/1/2019 deve essere corretta nei seguenti sensi:

1) nell’intestazione, nella parte in cui la controricorrente viene indicata quale Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione, in persona del rappresentante pro tempore”, deve leggersi e intendersi Società “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore P.E.”;

2) nello svolgimento del processo, nella parte in cui s’individua la generalità del ricorrente nella persona di ” P.E.” (1 rigo, p. 3) deve leggersi e intendersi ” P.F.”;

3) alla pag. 4 del dispositivo nella parte in cui è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio” deve aggiungersi l’espressione “in favore della controricorrente”;

in definitiva, l’istanza per la correzione della sentenza Cass. n. 818 del 15/1/2019 va accolta;

non si provvede sulle spese;

dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che la sentenza n. 818 del 15/1/2019 sia corretta nei seguenti sensi:

1) nell’intestazione, nella parte in cui alle generalità del controricorrente è scritto “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione, in persona del rappresentante pro tempore” deve leggersi e intendersi “Assicurazioni & Finanza s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore P.E.”;

2) nello svolgimento del processo, nella parte in cui indica come ricorrente ” P.E.” (1 rigo, p. 3) deve leggersi e intendersi ” P.F.”;

3) nel dispositivo, a p.4, nella parte in cui è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio” deve aggiungersi l’espressione “in favore della controricorrente”.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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