Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14193 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10434-2015 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e 2017

difendono unitamente all’Avvocato LUCA CIRILLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA, 56 presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MORLACCHINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GALLUCCIO, DANIELE

GALLUCCIO MEZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono

unitamente all’Avvocato LUCA CIRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2185/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 1311/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità dell’incidentale;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato DANIELE GALLUCCIO MEZIO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 15 ottobre 2014) accoglie l’appello proposto da T.V. avverso la sentenza n. 965/2013 del Tribunale di Lecce e, per l’effetto: 1) dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato dal Banco di Napoli s.p.a. al T. il 22 novembre 2010; 2) condanna la suddetta società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli l’importo di cinque retribuzioni globali di fatto oltre agli accessori di legge e a versare i contributi previdenziali dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra.

La Corte d’appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il primo giudice ha considerato tempestiva la contestazione degli addebiti, in considerazione dei vari controlli effettuati da organi diversi e della complessità della struttura della Banca, diffusa sull’intero territorio nazionale;

b) invece “la prova” ha dimostrato “chiaramente” che la Banca è venuta a conoscenza dei fatti contestati tra il novembre 2008 e il gennaio 2009, trattandosi di semplici violazioni di norme regolamentari facilmente rilevabili dagli organi di controllo locali;

c) pertanto, la contestazione avutasi a quasi due anni di distanza dai fatti è certamente tardiva;

d) contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le valutazioni positive della Banca nei confronti del T., anche dopo la commissione dei fatti addebitati, possono avere sicuramente ingenerato nel dipendente la convinzione che il vincolo fiduciario non fosse venuto meno, visto che la Banca era già al corrente dei fatti stessi;

e) ne consegue l’illegittimità del licenziamento, che peraltro appare altresì del tutto sproporzionato al comportamento contestato, il quale, come si è detto, ha comportato la sola violazione di norme di natura regolamentare posta in essere dal T. senza trarne personale profitto, in danno della datrice di lavoro.

2. Il ricorso del Banco di Napoli s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste, con controricorso, T.V., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per tre motivi, cui la ricorrente replica con controricorso.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1. In primo luogo, va respinta l’eccezione, proposta dalla Banca ricorrente, di inammissibilità del ricorso incidentale, per tardività.

Invero, il presente giudizio è iniziato nel 2010, sicchè ad esso si applica, come termine lungo per il ricorso principale, il termine semestrale. La sentenza attualmente impugnata è stata depositata il 15 ottobre 2014. Il termine semestrale scadeva il 15 aprile 2015. Il ricorso principale è stato presentato per la notifica il 14 aprile 2015 e consegnato al destinatario il 28 aprile 2015 (come risulta dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento del plico).

Ne consegue che risulta tempestiva la notifica del controricorso con ricorso incidentale avviata il 4 giugno 2015 (e perfezionata il 10 giugno 2015).

2. – Sintesi dei motivi di ricorso principale.

2. Il ricorso principale è articolato in sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, non essendo stato esplicitato nella sentenza impugnata quali siano le risultanze probatorie che avrebbero dimostrato “chiaramente” che la Banca è venuta a conoscenza dei fatti contestati tra il novembre 2008 e il gennaio 2009, trattandosi di “semplici violazioni di norme regolamentari” facilmente rilevabili dagli organi di controllo locali.

Essendo la sentenza priva dell’esposizione, sia pure concisa, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della statuizione suddetta essa risulta del tutto apodittica e priva, nella sostanza, di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sotto lo specifico profilo della nullità della sentenza per carenza del requisito della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla mancata valutazione della data – 27 maggio 2010 – della relazione ispettiva a fronte della lettera di contestazione datata 6 settembre 2010, quindi di poco successiva.

Infatti, soltanto con la relazione ispettiva la Banca ha avuto piena conoscenza dei fatti addebitati al T., visto che essi consistevano in irregolarità nella negoziazione di titoli di credito che non era facile accertare.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche il relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte d’appello verificato il requisito della tempestività della contestazione, basandosi sulla data di rilascio della relazione ispettiva dei competenti organi, che è l’unico atto idoneo ad accertare la sussistenza degli addebiti del dipendente.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla affermata natura regolamentare delle violazioni poste in essere dal T., che invece sono consistite nell’avere autorizzato e/o disposto l’addebito di assegni non trasferibili a soggetti diversi dal beneficiario e, quindi, nell’aver violato il R.D. n. 1766 del 1933, art. 43 in materia di assegni bancari nonchè la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2008.

Si è trattato, pertanto, di un comportamento che ha inciso sulla corretta circolazione dei titoli di credito e sulla trasparenza dei flussi finanziari, oltretutto nell’ambito di un rapporto di lavoro bancario caratterizzato da una peculiare intensità del vincolo fiduciario.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per non avere minimamente considerato il pacifico orientamento della giurisprudenza cui legittimità al rapporto di lavoro bancario si applica una nozione di giusta causa di recesso molto rigorosa, proprio in considerazione della suddetta intensità del vincolo fiduciario.

3 – Sintesi dei motivi del ricorso incidentale.

3. Il ricorso incidentale è articolato in tre motivi.

3.1. Con i primi due motivi si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione, rispettivamente, della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 429 c.p.c., per avere la Corte d’appello limitato la condanna risarcitoria della Banca a sole cinque mensilità di retribuzione senza accessori di legge.

3.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2119 c.c. e, in subordine, vizio di motivazione per omesso esame della ritardata intimazione di licenziamento rispetto alla conclusione dell’istruttoria disciplinare, desumibile dal fatto che il licenziamento è stato intimato a quaranta giorni di distanza dalla conclusione del procedimento disciplinare.

4 – Esame delle censure.

4. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta all’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale nonchè del ricorso incidentale.

4.1. Occorre muovere dalla considerazione che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè è composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile, in quanto in entrambi i casi – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (vedi, per tutte: Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. SU 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825 e ancora, ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

4.2. Nella specie, la Corte d’appello – ribaltando l’articolata sentenza di primo grado – è pervenuta alla duplice conclusione della tardività della contestazione degli addebiti e comunque della assoluta sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al comportamento contestato, nel presupposto che tale comportamento sia consistito in una banale violazione di norme di natura regolamentare posta in essere dal T. senza trarne personale profitto, in danno della datrice di lavoro.

Ora, nella scarna e apodittica motivazione della sentenza, la prima delle due suddette conclusioni – su cui poggia tutta la sentenza – risulta giustificata con un semplice riferimento ad una non meglio precisata “prova” che avrebbe dimostrato “chiaramente” che la Banca è venuta a conoscenza dei fatti contestati tra il novembre 2008 e il gennaio 2009.

4.3. Ma è del tutto chiaro che simile affermazione non è certamente idonea a rivelare gli elementi da cui il Giudice d’appello ha tratto il proprio convincimento e ciò è ancor più evidente ove si consideri che risulta totalmente priva dei riferimenti in diritto la statuizione che costituisce il presupposto della ritenuta facile e immediata conoscibilità da parte della Banca dei fatti addebitati al T..

Si tratta, cioè, della statuizione – peraltro, anch’essa sfornita di giustificazione plausibile nell’ambito della sentenza impugnata – secondo cui tali fatti sarebbero consistiti in semplici violazioni di norme regolamentari facilmente rilevabili dagli organi di controllo locali.

A tale ultimo riguardo va precisato che, dagli atti esaminabili in questa sede, risulta indiscutibilmente non essere stato contestato che il T. aveva posto in essere un notevole numero di operazioni bancarie irregolari, consistite principalmente nell’aver coperto con proprie disponibilità assegni insoluti relativi a due società riconducibili ad un “influente” cliente della Filiale di Lecce della Banca, che si trovava in evidente stato di difficoltà finanziaria nonchè nell’aver autorizzato e/o disposto l’addebito a soggetti diversi dal beneficiario di assegni bancari per lo più non trasferibili intestati alle medesime società.

4.4. La contestazione afferiva quindi ad operazioni la cui scorrettezza era rilevabile a controlli in tempi e condizioni che il giudice del merito avrebbe dovuto motivatamente scrutinare, pervenendo alla attenta considerazione della presumibile dinamica della emersione dei fatti, senza approdare al sommario assunto secondo cui i comportamenti posti in essere dal T. erano di “semplici violazioni di norme regolamentari” (peraltro neppure menzionate) facilmente rilevabili dagli organi di controllo locali.

Del resto, non risulta neanche menzionata l’ipotesi che la condotta del T. si sia tradotta in violazioni del R.D. n. 1766 del 1933, art. 43 in materia di assegni bancari nonchè della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2008.

Tampoco valutata risulta la costante giurisprudenza di questa Corte sull’art. 32 del CCNL per il personale delle aziende di credito del 12 febbraio 2005, che impone ai dipendenti degli istituti di credito disciplina, dignità e moralità nello svolgimento della propria attività, a prescindere dal conseguimento in modo illecito di utili economici personali, in quanto nell’attività degli istituti di credito e dei loro dipendenti i principi di correttezza, trasparenza e legalità assumono un ruolo di primaria importanza (vedi, per tutte: Cass. 13 maggio 2015, n. 9802 e Cass. 8 aprile 2016, n. 6901).

4.5. Nella descritta situazione la decisione della Corte salentina di illegittimità del licenziamento risulta del tutto priva di motivazione, oltre che risultare basata su una premessa che è – per quel che si è detto – apodittica, visto che il riferimento alle norme regolamentari violate dal T. (in via esclusiva, per quel che si legge nella sentenza impugnata) non riceve alcuna esplicitazione nè in sè considerato nè in relazione alle norme di legge che disciplinano la circolazione degli assegni bancari (richiamate al precedente punto 4.4).

Nè va omesso di sottolineare che la statuizione finale circa la assoluta sproporzione del licenziamento rispetto al comportamento posto in essere dal T. deve essere qualificata come un’argomentazione svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima, ma un semplice obiter dictum privo di valore decisorio (vedi, per tutte: Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 9 luglio 2015, n. 14347).

Comunque, anch’essa risulta fondata sulla suindicata premessa erronea in diritto (di configurare la condotta del T. come una banale violazione di norme regolamentari).

4.6. In definitiva dalle considerazioni esposte risulta che la sentenza impugnata è priva di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, visto che le scarne argomentazioni in essa contenute non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per adottarla. Nè può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (vedi: Cass. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di motivazione apparente” innanzi delineata (vedi punto 4.1).

Per un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, cioè, in particolare, ove non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento ovvero tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logica-giuridica, mentre tale evenienza resta esclusa con riguardo alla valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (vedi, tra le tante: Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825).

5 – Conclusioni.

5. In sintesi, in accoglimento del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale – nel quale resta assorbito l’esame del terzo motivo dello stesso ricorso nonchè del ricorso incidentale – la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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