Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14193 del 05/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 14193 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 9641-2011 proposto da:
UNICREDIT LEASING S.P.A. (C.F. 03648050015 – nuova
denominazione assunta dalla LOCAT S.P.A.,
cessionaria del ramo di azienda Leasing di MCC

Data pubblicazione: 05/06/2013

MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., a seguito di fusione
per incorporazione della UNICREDIT GLOBAL LEASING
2013
256

S.P.A.), e per essa della mandataria UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (denominazione assunta
da UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI MANAGEMENT BANK –

1

c.f.

0039084239)),

rappresentante

in

pro

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso
l’avvocato DELFINI FRANCESCA, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

contro

FALLIMENTO DELLA PROGETEL DISTRIBUZIONE ITALIA
S.R.L.

(C.F./P.I.

04704111006),

in

persona

del

Curatore avv. ANTONIO ZANUZZI, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso
l’avvocato ARCIERI NICOLA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

709/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

– ricorrente –

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCA
DELFINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato NICOLA
ARCIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il


2

rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 709 depositata il 21 febbraio 2011, la
Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame

proposto dal curatore del fallimento della società
Progetel Distribuzione Italia s.r.l.avverso precedente
decisione del Tribunale di Roma di cui ha disposto
l’integrale riforma, ha accolto la domanda proposta nei
confronti della società Leasing Roma s.pa. proposta dal
predetto curatore con citazione del 19 settembre 2002 di
revoca, a mente dell’art. 67 comma 2 legge fall., del
pagamento realizzato dalla convenuta nell’importo di

g

401.050,92 mediante ricavo della vendita di beni oggetto
del pegno, costituito con atto 28.12.2000 a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla società fallita col contratto
di leasing n. 48957, che aveva destinato all’estinzione
non già della posizione debitoria discendente dal
contratto garantito, che si era risolto, bensì di quelle a
carico di Progetel relative a sei contratti di leasing non
menzionati nell’atto costitutivo del pegno. Per quel che
interessa, ha accolto la censura con cui l’appellante si
era doluto della tardività, non riscontrata dal primo
giudice, dell’eccezione, qualificabile in senso stretto e
pertanto soggetta alla preclusione di cui all’art. 180

3

c.p.c., con cui la convenuta aveva dedotto per la prima
volta in comparsa conclusionale la natura irregolare del
pegno, il cui atto costitutivo nessuna delle parti aveva
peraltro prodotto in giudizio. Escluso pertanto l’effetto

compensativo fatto valere dalla convenuta discendente
dall’anzidetta qualificazione, ha ravvisato gli estremi
oggettivo e soggettivo dell’azione revocatoria esperita
dalla curatela, ed ha quindi condannato Unicredit Leasing
s.p.a., succeduta all’originaria convenuta, a restituire
alla procedura la somma di C 399.255,24. Unicredit Leasing
s.p.a ricorre per cassazione con quattro motivi cui il
curatore fallimentare ha resistito con controricorso..
MOTIVI DELLA DECISIONE
t

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli
artt. 112, 113, 180 e 345 c.p.c. e correlato vizio
d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia. L’errore di diritto
ascritto alla Corte del merito risiederebbe nell’asserita
rilevabilità non officiosa della natura irregolare del
pegno, e nella conseguente declaratoria d’inammissibilità
della relativa eccezione, in quanto formulata in primo
grado solo in comparsa conclusionale. L’eccezione, da
qualificarsi in senso lato, concreta piuttosto mera difesa
diretta alla qualificazione della natura irregolare del
I

4

pegno, peraltro pacifica in causa e comprovata in atti, la

o

cui formulazione, proprio perché a scopo difensivo, non
incontrava preclusione. In presenza di fatti pacifici,
siffatta qualificazione era rimessa all’organo giudicante

che difatti, correttamente, in primo grado accertò e
dichiarò, sulla scorta degli atti difensivi delle parti e
dei documenti acquisiti, la natura irregolare del pegno.
Rileva a conforto che la facoltà di disporre dei titoli
costituiti in pegno era prevista dalla clausola n. 3 del
contratto di pegno, venne riferita nell’atto di citazione
del curatore alle pagg. 2 e 4, era infine desumibile
infine dai documenti allegati ai nn. 3, 4 e 5.
Col secondo motivo la ricorrente ribadisce il vizio di
,

motivazione e deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 e 1365 c.c.. Assume che la circostanza che il
pegno avesse ad oggetto titoli, e che per l’effetto avesse
natura irregolare, non venne contestato dalla curatela
fallimentare che nell’atto di citazione fece riferimento
alla disposizione data dalla società di leasing alla
consorella Banca di Roma di escutere il pegno, ordinando
la vendita delle quote del Fondo Cash Roma Gest e
l’accredito sul conto corrente della società, con
imputazione del ricavato all’estinzione degli altri
contratti giunti a fase conclusiva. Palese sarebbe
pertanto la violazione consumata dai giudici d’appello dei

,

5

canoni ermeneutici richiamati in relazione all’art. 3 del
contratto, depositato dal curatore con la citazione e poi
con l’appello.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del
giudicato interno che si sarebbe formato in ordine
all’omessa

dimostrazione

da

parte

del

curatore

fallimentare dell’importo delle morosità dei sei
contratti che sarebbe sanata con l’escussione del pegno,
in assenza di gravame sul punto, non investito
dall’appello del curatore, che venne incentrato sulla
novità dell’eccezione circa la natura irregolare del
pegno, la sua riferibilità al solo contratto n. 48957, e
la qualificazione della garanzia. L’autonomia tra le
statuizioni considerate postulava puntuale specifica
impugnazione, non desumibile dalla generica richiesta
d’integrale riforma della decisione gravata.
Con l’ultimo motivo si denuncia ancora il vizio di
motivazione in ordine agli elementi probatori comprovanti
l’imputazione del riscatto alle posizioni debitorie
relative ai sei contratti considerati, non suffragata da
idonea documentazione non potendo considerarsi tale il
mero riepilogo contabile prodotto dal curatore.
Il resistente, premessa l’inammissibilità del ricorso, ne
deduce l’infondatezza osservando: 1.- che, non accedendo
6

il pegno ai contratti cui si riferivano le posizioni
debitorie estinte col ricavato dalla vendita dei titoli,
correttamente ne è stata esclusa la natura irregolare, e
in logica consecuzione è stata esclusa la compensazione;

2.- l’interpretazione della clausola contrattuale n. 3 è
stata censurata all’evidente fine di sollecitarne lettura,
che compete al giudice del merito e comunque è
adeguatamente argomentata, 3.- il giudicato interno non si
è formato trattandosi di

obiter dictum;

4.- il motivo

prospetterebbe errata inversione del’onere della prova.
Deve essere esaminato per evidenti ragioni di logica
priorità il terzo motivo che appare meritevole
d’accoglimento. Il rigetto della domanda di revoca dei
pagamenti realizzati col riscatto del pegno ed imputati ai
sei contratti non garantiti, disposto dal primo giudice in
ragione dell’assenza della prova, – di cui era onerato il
curatore fallimentare, – dell’importo della complessiva
morosità,

4 rappresenta autonoma

ratio decidendi.

Non

risulta infatti assorbita nell’economia della decisione
che disgiunse gli effetti della vendita dei titoli,
limitando la compensazione al solo contratto garantito.
Per l’effetto meritava specifica censura. È pacifico,
nonché accertato

ex acts,

che l’appello non investì in

“parte qua” la statuizione, sulla quale si è pertanto
formato il giudicato interno.
7

Il rilievo, attesa la sua natura tranciante, assorbe la
disamina di tutte le altre censure.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto in
relazione al terzo motivo con conseguente cassazione della

acquisizioni istruttorie, la causa può essere decisa nel
merito disponendo il rigetto della domanda. La
particolarità della controversia giustifica la
compensazione delle spese del presente giudizio e di
quello d’appello.
PQM
La Corte:
accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti
gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda proposta dal curatore del
fallimento Progetel Distribuzione Italia s.r.l. nei
confronti della ricorrente. Compensa le spese del giudizio
d’appello e della fase di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio riconvocata
il 24 aprile 2013

decisione impugnata. Non essendo necessarie ulteriori

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA