Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14192 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20469/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Cediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrenti principali –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., OLIMPIA DIAGNOSTICA S.N.C. DI

C.A.;

– intimati –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la

rappresenta e difende;

ricorrente successivo –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato al ricorso successivo –

e contro

OLIMPIA DIAGNOSTICA S.N.C. DI C.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocato GREGORIO TINO, SALVATORE

FRANCESCO RIVERSO;

– controricorrente al ricorso successivo e al ricorso principale –

avverso la sentenza n. 518/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositaTa il 09/06/2015 R.G.N. 1383/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 518 del 2015, la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello proposto da OLIMPIA DIAGNOSTICA snc di C.A., nei riguardi di INPS ed Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni riunite proposte da OLIMPIA DIAGNOSTICA snc avverso gli estratti di ruolo relativi a due cartelle asseritamente mai notificate, ha dichiarato ammissibili le opposizioni e prescritti i contributi pretesi (ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3) essendo trascorsi più di cinque anni tra la data di notifica delle cartelle (avvenuta tra il 2002 ed il 2006) e la data di deposito dei ricorsi in primo grado (27 maggio 2013);

avverso tale sentenza, propongono separati ricorsi per cassazione Equitalia Sud s.p.a., con due motivi, e l’Inps, sulla base di un unico motivo;

resiste con controricorso OLIMPIA DIAGNOSTICA snc. di C.A.;

l’INPS ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso proposto da Equitalia sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

come già statuito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 25662/2014), il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale;

nella specie, il ricorso dell’INPS, notificato per primo, deve ritenersi principale e il ricorso di Equitalia Sud s.p.a., successivamente notificato, deve ritenersi incidentale;

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 3 e 9, in relazione all’art. 2953 c.c., dovendosi applicare il termine decennale di prescrizione; in particolare, l’INPS deduce che, essendo le notifiche delle cartelle esattoriali avvenute nel dicembre 2003 e nell’agosto 2006 ed essendo avvenuto il deposito dei ricorsi di primo grado in data 27 maggio 2013, non possa ritenersi maturata la prescrizione giacchè la stessa è soggetta al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c., per effetto della intangibilità della pretesa derivante dalla mancanza dell’opposizione prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, come sostenuto dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 4338 del 2014;

il motivo non è fondato in conformità all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

il primo motivo del ricorso di Equitalia Sud s.p.a denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè errore di motivazione ed illogicità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza laddove è stata affermata l’ammissibilità dell’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo che, invece, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6395 del 2014) non aveva ritenuto ammissibile dovendo tale impugnazione avvenire unitamente a quella dell’atto impositivo notificato, di regola, con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso;

il motivo è infondato; questa Corte di legittimità (Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 15603 del 2020) ha avuto modo di affermare che in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca, come nel caso di specie, la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero intenda, come accade nella presente fattispecie, far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice;

il secondo motivo deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie il termine decennale di prescrizione proprio dell’actio iudicati;

il motivo è infondato, per le medesime ragioni già esposte a proposito del comune motivo proposto dall’INPS, sopra esaminato;

in definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della società controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari ad Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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