Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14192 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4198-2009 proposto da:

I.N., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32544/2007 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 25/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCESI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 24 ottobre 2008, non è stato depositato a tutto il 23 febbraio 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e per tal motivo può essere deciso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocato delle parti private, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio, onde il ricorso va dichiarato improcedibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo tardivo il controricorso della parte intimata (la cui notifica è stata richiesta soltanto il 30 gennaio 2009), che non ha svolto ulteriori difese.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

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