Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14192 del 05/06/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 14192 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 4646-2008 proposto da:
RAGG. TRAVERS RICCARDO E PASTORE CARMEN – CONSULENTI
DEL

LAVORO

rappresentante

S.N.C.,
pro

in

persona

tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 72, presso
l’avvocato DE RUGGIERI PIETRO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 05/06/2013

difende unitamente all’avvocato NEGRINI LUCA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO CAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
del Curatore dott. MARCO CRISTINI,

in persona
elettivamente

1

domiciliato in ROMA, PIAllA GIUNONE REGINA 1, presso
l’avvocato GROSSO ANDREA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

depositato il 21/12/2007j.W 19

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2

La Corte,

Premesso:
che il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 21
dicembre 2007, ha respinto l’opposizione proposta dalla

Ragg. Treves Riccardo e Pastore Carmen Consulenti del
lavoro s.n.c., per ottenere l’ammissione in privilegio ex
art.2751 bis n.2 c.c. del credito di euro 18.081,42, attesa
l’ammissione in chirografo al Fallimento C.A.M.
liquidazione, sostenendo che la società

in bonis

in
aveva

affidato alla rag. Pastore Carmen l’incarico di svolgere
tutti gli adempimenti in materia di lavoro relativi ai
propri dipendenti, che il credito era sorto in dipendenza
dell’attività professionale svolta personalmente dalla
Pastore, e che la società si configurava come mera
destinataria di delegazione di pagamento da parte della
prima;
che il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che la
normativa di cui al d.l. 223/2006, convertito con
modificazioni nella l. 248/2006, non ha innovato in tema di
riconoscimento del rango privilegiato del credito del
professionista; che all’art.2751 bis n.2 c.c. non vi è
alcun riferimento allo svolgimento in forma societaria
dell’attività professionale; che, se si tratta di società
di persone, i compensi divengono l’attivo ed ai soci viene
attribuito un utile, in base alle norme secondo cui gli
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utili vengono ripartiti secondo la quota di ciascuno negli
utili e nelle perdite, per cui non v’è ragione di
discostarsi dall’orientamento, formatosi anteriormente al
decreto Bersani, che non riconosce il privilegio alla
prestazione professionale o d’opera svolta in forma
societaria;
che ha proposto ricorso per cassazione la Ragg. Travers
Riccardo e Pastore Carmen -Consulenti del Lavoro s.n.c.,
sulla base di un unico motivo;
che si è difeso il Fallimento con controricorso;
che ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.;
Rileva:
che con atto in data 18 febbraio 2013, la società
ricorrente, in persona del socio Riccardo Travers, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, e tale dichiarazione
di rinuncia è stata sottoscritta anche dal difensore della
ricorrente;
che la rinuncia è stata accettata dal Fallimento, a spese
integralmente compensate;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 20 marzo 2013
Il Presidente

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