Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14191 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19997/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VETURIA n. 44,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

cel suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER PDA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

e contro

T.V.;

– intimato –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI,, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrenti successivi –

T.V., EQUITALIA SUD S.P.A., I.N.A.I.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 296/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/02/2015 R.G.N. 603/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 296 del 2015, la Corte d’appello di Lecce, ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, giudicando sulla opposizione all’esecuzione proposta l’11 ottobre 2011 da T.V. relativa a sei cartelle che aveva affermato non essere mai state notificate, aveva, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dell’INAIL, dichiarato prescritti i contributi pretesi da INAIL, INPS e da S.C.C.I. s.p.a. con tre cartelle esattoriali oggetto di opposizione ed aveva dichiarato la nullità del ricorso relativamente all’opposizione ad altra cartella e la inammissibilità del medesimo ricorso rispetto ad una ulteriore cartella:

avverso tale sentenza, propongono separati ricorsi per cassazione Equitalia Sud s.p.a. e l’Inps, entrambi sulla base di un unico motivo;

resiste con controricorso, aderente alle conclusioni dei ricorrenti, l’INAIL;

l’INPS ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso proposto da Equitalia sud s.p.a.;

T.V. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come già statuito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 25662/2014), il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale;

nella specie, il ricorso di Equitalia Sud s.p.a., notificato per primo, deve ritenersi principale e il ricorso dell’INPS, successivamente notificato, deve ritenersi incidentale;

entrambi i ricorsi denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 3 e 9, in relazione all’art. 2953 c.c., dovendosi applicare il termine decennale di prescrizione; in particolare, i ricorrenti deducono che, a fronte della notifica delle cartelle esattoriali, avvenute tra il 31 marzo 2002 ed il 30 aprile 2002, in carenza di opposizione tempestiva, il termine decennale di prescrizione non fosse decorso alla data di deposito dell’opposizione oggetto di causa avvenuto l’11 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 2953 c.c., per effetto della intangibilità della pretesa derivante dalla mancanza dell’opposizione prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, come sostenuto dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 4338 del 2014;

il motivo, comune come si è detto al ricorso principale ed a quello incidentale, non è fondato in conformità all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati;

non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del fatto che T.V. non ha svolto attività difensiva e che l’INAIL, controricorrente, ha aderito alle ragioni delle parti ricorrenti rimaste soccombenti, al fine di evitare una pronuncia favorevole al T..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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