Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14191 del 12/06/2010
Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 144-2009 proposto da:
F.R., B.G., B.V.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato COGLITORE EMANUELE, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DOLCINI PIER GIUSEPPE, giusta
delega a margine del ricorso per revocazione;
– ricorrenti –
contro
G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
213, presso lo studio dell’avvocato BAVA RAFFAELE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FACINELLI ROBERTO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20293/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 30.5.08, depositata il 23/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Emanuele Coglitore che si riporta
agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata con istanza di revocazione sentenza di questa Corte di rigetto del ricorso degli istanti avverso sentenza di appello dichiarativa della prescrizione dell’azione, dai medesimi esperita, di garanzia per vizi di un bene immobile compravenduto.
Il ricorso, con cui si deduce errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sembra inammissibile perchè il predetto vizio, consistente nella pretermissione di un documento contenente atto interruttivo della prescrizione, è in effetti riferito alla sentenza di appello, non a quella di questa Corte, il cui contenuto non viene sufficientemente illustrato in ricorso: in particolare, non vengono esposte le censure mosse alla sentenza di appello e le corrispondenti statuizioni della sentenza di legittimità, con la conseguenza che resta del tutto indeterminato l’errore che infialerebbe quest’ultima”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che i ricorrenti obbiettano, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che, siccome il documento recante l’atto interruttivo della prescrizione era incluso nel fascicolo di parte, i giudici di legittimità avrebbero dovuto conoscerlo;
che il Collegio condivide la relazione supra riportata;
che, infatti, alle osservazioni contenute nella cennata memoria dei ricorrenti va replicato che, così argomentando, i ricorrenti trascurano che l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, la quale (oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonchè quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della decisione) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata per cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito (cfr., da ult., Cass. 24856/2006);
con la conseguenza che, non essendo nella specie indicati – nel ricorso per revocazione – i motivi del ricorso per cassazione e, dunque, le ragioni per le quali la Corte avrebbe dovuto esaminare il documento di cui trattasi, risulta impossibile valutare se il medesimo documento dovesse o meno essere oggetto di diretto esame in sede di legittimità;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010