Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14191 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14191 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 31793-2006 proposto da:
EUROTRAVI S.R.L. (c.f. 01153930936), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso

Data pubblicazione: 05/06/2013

l’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PASTORELLI RENATO,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

3

contro

FILIPPO FOCHI ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE

1

STRAORDINARIA (c.f. 03959940374), in persona dei
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,
presso l’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentata
e difesa dall’avvocato SANTINI ANNA LISA, giusta

avverso la sentenza n.

controricorrente

84/2006 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2006;

I

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANNA
LISA SANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

I

procura a margine del controricorso;

2

1.

Con

citazione

del

18

gennaio

2000,

l’Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi
Energia – posta in amministrazione straordinaria con D. M.
23 giugno 1995 – convenne dinanzi al Tribunale di Bologna
la s.r.l. Eurotravi, chiedendo che venissero dichiarati

inefficaci, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della
legge fallimentare, tre pagamenti effettuati dalla Fochi
Energia alla Società convenuta per complessive £.
343.890.916: l) £. 100.000.000 in data 1 ° luglio 1994; 2)
£. 100.000.000 in data 15 luglio 1994; 3) £. 143.890.916 in
data 4 agosto 1994, in esecuzione dell’accordo inter partes
del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del
credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso
per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994.
In contraddittorio con la Società convenuta, il
Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2611/03 del 6
maggio 2003, respinte le eccezioni preliminari e tra
l’altro, dichiarò inefficaci detti pagamenti e condannò la
s.r.l. Eurotravi a restituire alla Amministrazione
straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia l’importo
di € 194.869,00, comprensivo degli interessi fino ad allora
maturati.

2.

Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi

propose appello dinanzi alla Corte di Bologna, insistendo

3

per l’integrale accoglimento delle eccezioni preliminari e
per la reiezione della domanda di revoca dei pagamenti.
In

contraddittorio

con

l’Amministrazione

straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia – che ha
insistito per il rigetto dell’appello -, la Corte adita,

con la sentenza n. 84/06 del 19 gennaio 2006, ha rigettato
l’appello.
La

Corte

milanese

dopo

aver

affermato

l’applicabilità alla fattispecie della disciplina
dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legge
n. 26 del 1979, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1979 -, per quanto in questa sede
ancora rileva, ha osservato, quanto alla sussistenza del
requisito soggettivo della scientia decoctionis:
a)

«I pagamenti in questione […] attenevano LA al

credito complessivo di £. 1.243.890.916 (già scaduto quanto
a £. 621.139.352) da Eurotravi esposto nel ricorso per
sequestro conservativo dalla stessa presentato, nei
confronti della Filippo Fochi Energia, al Tribunale di
Bologna in data 4.3.1994 ed al quale fece séguito l’accordo
inter partes

in data 18.3.1994 prevedente il pagamento

dilazionato del credito complessivo a mezzo rate scadenti
dal 21 marzo al 30 giugno 1994 con rinuncia del creditore
alla misura cautelare richiesta. Tali circostanze […]
assumono una rilevanza preponderante per il riconoscimento
4

dell’effettiva esistenza, in capo alla società creditrice e
alla data dei pagamenti revocandi, del requisito soggettivo
della

scientia decoctionis.

Il ricorso, da parte del

creditore, allo strumento del sequestro conservativo, che è
la tipica misura cautelare concessa dall’ordinamento a

colui che abbia “fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito”, già denota, infatti, la consapevolezza di
non poter ottenere dal debitore l’adempimento spontaneo
dell’obbligazione nonché il convincimento che la situazione
economico-finanziaria dello stesso possa precipitare
definitivamente con irreversibile compromissione della
possibilità di soddisfacimento del credito. Tale
consapevolezza,

già

desumibile

dall’esperimento

del

predetto rimedio cautelare, è poi nella specie
ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso ex art.
671 c.p.c. riportato, nelle sue parti più significative,
nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli
elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici
dello stato di decozione dell’impresa, ivi esposti dallo
stesso creditore Si consideri, poi, che la rilevante
entità del credito (già scaduto […] per £. 621.139.352), le
notevoli difficoltà incontrate nell’esazione dello stesso e
l’importanza (sottolineata in causa dalla stessa
appellante) che il regolare recupero della somma rivestiva
per la conservazione dell’equilibrio economico-finanziario
di Eurotravi dovevano aver reso quest’ultima
5

particolarmente attenta ad ogni elemento idoneo a rivelare,
direttamente o indirettamente, la condizione di solvibilità
della controparte»;
b)

«In tale situazione non possono, quindi, essere

sfuggite all’attenzione della società appellante le notizie

allarmanti, riportate nella sentenza appellata, nello
stesso periodo e con ampio risalto (vedansi i documenti nn.
8, 9 e 10 prodotti dalla Procedura e dei quali Eurotravi ha
tardivamente contestato la riferibilità ai quotidiani ed
alle date

ex adverso

indicate), già comparse anche su

quotidiani a carattere nazionale in ordine all’andamento
finanziario del Gruppo Fochi di cui faceva parte Filippo
Fochi Energia (come il creditore non poteva ignorare se non
altro per la presenza del nome “Fochi” nella ragione
sociale e per l’espressa indicazione del “Gruppo Fochi”
contenuta tra i dati inseriti nel frontespizio degli
stampati usati per la corrispondenza relativa al rapporto
in questione […]). Con riferimento all’ipotesi di azione
revocatoria proposta dalla procedura di società collegate
ad altre facenti parte del medesimo gruppo è stato […]
esattamente affermato che “la prova della conoscenza dello
stato di insolvenza in capo

all’accipiens può desumersi

presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza, da
parte del creditore, della crisi del gruppo al quale
appartiene l’impresa” [vengono richiamate le sentenze della
6

Corte di cassazione nn. 4473 del 1997, 6285 e 5900 del
1995], essendo ragionevole ritenere, in considerazione
degli stretti rapporti commerciali e finanziari che
normalmente si instaurano tra soggetti giuridici collegati,
che le rispettive condizioni economiche risultino

reciprocamente influenzate. Ciò premesso ed ove si
consideri, poi, che dalla documentazione prodotta in primo
grado dalla procedura concorsuale risulta che già dai primi
mesi del 1994 a carico di Filippo Fochi Energia e delle
altre società del gruppo erano stati emessi numerosi
decreti ingiuntivi da parte di vari tribunali dell’Italia
settentrionale, non può fondatamente contestarsi che lo
stato di dissesto della debitrice, anche per l’importanza
che il gruppo Fochi rivestiva nel panorama economico
italiano, fosse divenuto di pubblico dominio e, pertanto,
non potesse essere ragionevolmente ignorato dalla società
appellante che, tra l’altro, essendo titolare di un credito
di notevole importo, era particolarmente interessata a
seguire le vicende del gruppo stesso»;
c) «In presenza di tali elementi e tenuto conto,
altresì, che la situazione psicologica del creditore,
rilevante per le ipotesi di cui all’art. 67 L.F., è quella
esistente al momento dell’atto revocando, non può giovare
all’assunto della società appellante il decreto […] di non
prosecuzione dell’istruttoria prefallimentare a carico di
7

Filippo Fochi Energia e della holding Filippo Fochi s.p.a.
emesso dal Tribunale di Bologna parecchi mesi dopo

i

pagamenti di cui si controverte e precisamente il 7.12.1994
e, tra l’altro, a séguito della desistenza, da parte dei
creditori istanti, dalle domande di fallimento

precedentemente proposte».
3. — Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi ha

proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di
censura, illustrati con memoria.
Resiste, con controricorso la s.r.l. Filippo Fochi
Energia in amministrazione straordinaria.
4. — All’esito dell’odierna udienza di discussione,

il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità
o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1.

— Con il primo motivo (con cui deduce:

«Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c. dell’art. 67, 2 ° coma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, e degli artt. 2727 e 2729 del codice civile nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c.»),

(cfr.,

supra,

la ricorrente critica la sentenza impugnata
Svolgimento del processo,

n.

2,

lettera c),

anche sotto il profilo dei vizi della motivazione,
8

sostenendo che la Corte d’appello – nel negare ogni rilievo
alla circostanza che il Tribunale di Bologna, con decreto
del settembre 1994, aveva deciso di chiudere l’istruttoria
prefallimentare – ha omesso di considerare che tale
decisiva circostanza incide sulla affermata sussistenza di
sci entia

indizi gravi, precisi e concordanti della
decoctionis in capo all’accipiens.
Con il secondo motivo (con cui deduce:

«Omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c. »),

la ricorrente critica ancora la sentenza

impugnata (cfr.,
lettera

a),

supra,

Svolgimento del processo,

sostenendo che i Giudici

a quibus

n.

2,

nel

sottolineare la centralità del ricorso per sequestro
conservativo e del contenuto dello stesso ai fini della
prova indiziaria della

scientia decoctionis

in capo

all’accipiens -hanno omesso di considerare e di motivare
sui termini dell’accordo inter partes del 17-18 marzo 1994,
avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere
dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro
conservativo notificato il 9 marzo 1994, e sul
comportamento delle parti contestuale e successivo a tale
accordo, che è stato puntualmente adempiuto dalla Filippo
Fochi Energia, ciò che dimostrerebbe che la Società
ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
9

d’appello, era pienamente convinta della solvibilità della
odierna intimata, senza contare poi che a carico di
quest’ultima non era stato elevato alcun protesto.
Con il terzo motivo (con cui deduce:

«Violazione e

falsa applicazione al sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

dell’art. 67, 2 ° comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e
degli artt. 2727 e 2729 del codice civile nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia al sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c.»), la ricorrente critica per altro verso la sentenza
impugnata (cfr.,
lettera b),

supra,

Svolgimento del processo,

sostenendo che i Giudici

2,

a guibus avrebbero

violato il divieto della cosiddetta
praesumpto

n.

praesumptio de

con riguardo sia alla affermata emissione di

numerosi decreti ingiuntivi nei confronti dell’odierna
intimata – affermazione desunta da elementi privi di ogni
efficacia probatoria -, sia alla affermata esistenza di
notizie di stampa nazionale e locale circa la grave crisi
in cui versava il Gruppo Fochi, affermazione desunta da
articoli di stampa non riconducibili cronologicamente al
periodo dei pagamenti, pubblicati su stampa specializzata
(“Milano Finanza” e “Il Sole 24 Ore”) non indirizzata al
grande pubblico, riferiti al Gruppo Fochi e non
specificamente a Filippo Fochi Energia, ed attestanti uno

stato di “crisi” e non di “insolvenza”.
10

-

2.

Il ricorso non merita accoglimento.

All’esame delle censure
considerate

unitariamente,

tenuto

che possono essere
conto

che

esse

riguardano tutte il tema la prova della cosiddetta scientia
decoctionis

nell’azione revocatoria promossa ai sensi

dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare in
combinato disposto con l’art. 1, terzo comma, del decreto
legge n. 26 del 1979, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979, e dall’art. 201,
primo comma, della legge fallimentare, trattandosi di
amministrazione straordinaria disposta con D.M. 23 giugno
1995 – debbono essere premessi alcuni consolidati principi
enunciati da questa Corte su detto tema:

a)

in tema di

revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di
insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente
deve essere effettiva, e non meramente potenziale,
potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche
su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari
requisiti della gravità, precisione e concordanza, in
applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod.
civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo
uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata
anche alle sue qualità personali e professionali, nonché
alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad

operare

non possa non aver percepito i sintomi
11

rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr.,
plurimis,

la sentenza n. 18196 del 2012);

b)

ex

in tema di

revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal
fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore
l’onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del

creditore ricevente, dello stato di insolvenza del
debitore, va inteso nel senso che la certezza logica
dell’esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema
di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi
acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva,
da parte di quello specifico creditore, dello stato di
decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta),
né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento
ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile
perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di
“creditore avveduto”), bensì quando la probabilità della
scientia decoctionis

trovi il suo fondamento nei

presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia
concretamente trovato ad operare, nella specie, il
creditore del fallito (cfr. l’ordinanza n. 6686 del 2012);
c)

in caso di sottoposizione ad amministrazione

straordinaria di una società appartenente ad un gruppo come nella specie -, qualora il commissario straordinario
agisca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall.,
per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
12

effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo
al gruppo stesso, la prova della scientia decoctionis può
essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato
d’insolvenza in cui versava l’intero gruppo od una sua
consistente parte, potendo tale elemento di natura

indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il
convincimento dello stato di decozione della società
autrice dell’atto oggetto della predetta azione, non
potendo tale conclusione essere esclusa dal principio per
cui la distinta personalità giuridica e l’autonomia
patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante
il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o
controllo, comporta che l’accertamento dello stato di
insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad
amministrazione straordinaria debba essere effettuato con
esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni
singola società (cfr. la sentenza n. 11059 del 2011); d)
in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria
proposta ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall.,
la scientia decoctionis

in capo al terzo, come effettiva

conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di
apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede
di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare
il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla
presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza
ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con
13

rilevanza

peculiare

della

condizione

professionale

dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori

si sono realizzati (cfr. la sentenza n. 8827 del 2011; tale
principio è stato affermato con riguardo a pagamenti
disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore,

in attuazione di un piano concordato tra le parti,
risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi
dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati
nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento).
Alla luce di tali principi, non v’è alcun dubbio contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente – che ad
essi si sono correttamente conformati i Giudici a quibus,
con un’articolata e congrua motivazione (cfr.,
Svolgimento del processo,

n.

desunto la sussistenza della

2,

lettere

a

e b),

scientia decoctionis

supra,

che ha
nella

s.r.l. Eurotravi da una serie di elementi indiziari, tutti
conducenti univocamente alla conoscenza effettiva dello
stato di insolvenza della s.r.l. Filippo Fochi Energia da
parte della stessa s.r.l. Eurotravi.
In particolare, il primo motivo di censura è
inammissibile, sia perché – contrariamente a quanto dedotto
dalla ricorrente – la Corte di Bologna ha specificamente
preso in esame la circostanza che il Tribunale di Bologna,
con decreto del settembre 1994, aveva deciso di chiudere
l’istruttoria prefallimentare, sia, e soprattutto, perché i
14

Giudici

a quibus

con affermazione non specificamente

censurata – ha affermato che tale decreto è stato emesso
«[_] tra l’altro, a séguito della desistenza, da parte dei
creditori istanti, dalle domande di fallimento
precedentemente proposte».

Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato,
perché la Corte di Bologna ha preso in esame la circostanza
dell’intervenuto accordo inter partes del 17-18 marzo 1994,
avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere
dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro
conservativo notificato il 9 marzo 1994 e, tuttavia, con
valutazione sorretta da motivazione corretta e congrua,
insindacabile in questa sede, ha ritenuto prevalente la
richiesta e, soprattutto, il contenuto del ricorso per
sequestro conservativo proposto dalla s.r.l. Eurotravi
(«[_] Tale consapevolezza, già desumibile dall’esperimento
del predetto rimedio cautelare, è poi nella specie
ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso ex art.
671 c.p.c. riportato, nelle sue parti più significative,
nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli
elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici
dello stato di decozione dell’impresa, ivi esposti dallo
stesso creditore»).
Infine,

per

respingere

il

terzo motivo,

è

sufficiente, da un lato, richiamare il principio di diritto
15

dianzi riportato

sub c)

e, dall’altro, ribadire che la

valutazione degli elementi indiziari sui quali si fonda il
giudizio della Corte di Bologna (notizie della stampa
specializzata sulla crisi del Gruppo Fochi, decreti
ingiuntivi pronunciati nei confronti delle società del

supportata da motivazione corretta e congrua che, come
tale, è insindacabile in questa sede.
3. —

Le spese seguono la soccombenza e vengono

liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che
liquida in complessivi C 10.200,00, ivi compresi C 200,00
per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, 1’8 gennaio 2013
Il cons gliere relatore ed estensore

Gruppo, ivi compresa la s.r.l. Filippo Fochi Energia) è

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