Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14190 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29255/05) proposto da:

ME.GAL. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv.ti MALATTIA Bruno e Roberto De Martino ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via

Otranto, n. 47;

– ricorrente principale –

contro

FANTONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANSI Antonio e Francesco Paolo,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso (contenente

ricorso incidentale), ed elettivamente domiciliata in Roma, via

Giulio Cesare, n. 14/a, presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi;

– controricorrente –

e

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32425/05) proposto da:

FANTONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio e Francesco Paolo Mansi,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso (contenente

ricorso incidentale), ed elettivamente domiciliata in Roma, via

Giulio Cesare, n. 14/a, presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi;

– ricorrente incidentale –

contro

ME.GAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv.ti Bruno Malattia e Roberto De Martino ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via

Otranto, n. 47;

– ricorrente principale –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 441/2005,

depositata il 14 luglio 2005 (e notificata il 16 agosto 2005).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Gabriele Pafundi nell’interesse della ricorrente

incidentate Fantoni s.p.a.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’8 novembre 1990 la Fantoni s.p.a.

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 12.581.607, emesso dal Presidente del Tribunale di Pordenone in data 11 ottobre 1990 su istanza della Me Gal. S.r.l. per forniture di merce comprovata da fatture. Il Tribunale adito, nella costituzione della società opposta, con sentenza n. 605 del 1992, accoglieva, per quanto di ragione, la formulata opposizione e, nel revocare l’impugnato decreto ingiuntivo e dopo aver operato la parziale compensazione tra reciproci crediti delle parti, condannava la Me.Gal. s.r.l. alla corresponsione in favore dell’opponente dell’importo di L. 1.129.548, oltre interessi, rivalutazione e con il favore delle spese giudiziali.

interposto appello da parte della soccombente Me.Gal s.r.l., la Corte di appello di Trieste ammetteva il giuramento decisorio deferito dall’appellante al legale rappresentante della società appellata sulla circostanza relativa all’avvenuto ordine, da parte della Fantoni s.p.a., della merce di cui alla bolla n. (OMISSIS), acquisita agli atti di causa. All’udienza fissata per l’espletamento del giuramento il difensore dell’appellata dichiarava che la parte non si era presentata a rendere il giuramento non avendo ricevuto la notificazione della relativa ordinanza ammissiva, contestando, peraltro, l’ammissibilità dello stesso giuramento così come formulato. La Corte territoriale, con sentenza n. 56 del 1998, respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava la Me.Gal.

s.r.l. al pagamento della somma di L. 1.760.248 a favore della Fantoni s.p.a. (che questa aveva richiesto in via riconvenzionale in primo grado), oltre accessori, con compensazione dei rispettivi pagamenti e compensando, altresì, le spese del doppio grado di giudizio.

Nei confronti di detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la Fantoni s.p.a., che era deciso con sentenza n. 5509 del 2003 (pubblicata l’8 aprile 2003) di questa Corte, mediante la quale, nell’accogliere il quinto motivo relativo alia deduzione del vizio inerente l’omessa notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, si provvedeva nei senso della cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

Procedutosi alla riassunzione in sede di rinvio del giudizio da parte della Fantoni s.p.a., il collegio designato, nella costituzione della Me.Gal. s.r.l., disponeva l’ammissione del giuramento decisorio precedentemente deferito fissando apposita udienza per la sua assunzione, nella quale, però, a seguito di contestazioni intervenute tra le parti, non si procedeva a raccogliere tale prova.

Pertanto, invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni, il giudizio di rinvio veniva definito dalla suddetta Corte con sentenza n. 441 del 2005 (pubblicata il 14 luglio 2005), con la quale si revocava il decreto ingiuntivo originariamente opposto, si disponeva la condanna della Me.Gal. s.r.l. a restituire alla Fantoni s.p.a.

l’importo di 13.240.98, oltre agli interessi legali dal 13 aprile 1999 al saldo, si confermava il regolamento delle spese come indicato nelle sentenze di merito e si condannava la Me.Gal. s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che la domanda di opposizione originariamente proposta dalla Fantoni s.p.a. era fondata, considerando anche che, a seguito dell’omessa notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio alla parte personalmente, era intervenuta la decadenza dalla relativa prova (come, peraltro, già statuito con ordinanza incidentale), dovendosi, perciò, provvedere alle conseguenti restituzioni in favore della stessa Fantoni s.p.a..

Avverso la suddetta sentenza n. 441 del 2005 (notificata il 26 agosto 2005) ha proposto altro ricorso per cassazione la Me.Gal. s.r.l.

basato su un unico complesso motivo, contro il quale ha resistito la Fantoni s.p.a., con apposito controricorso, contenente ricorso incidentale con il quale sono stati dedotti quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo proposto la ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione dell’art. 233 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con riferimento alla dichiarata decadenza a suo carico determinata dall’omessa notifica del verbale di deferimento del giuramento decisorio alla controparte, pur non vertendosi in tema di termini perentori, e per la mancata giustificazione del diniego della rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire l’assunzione del deferito giuramento decisorio.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Fantoni s.p.a. ha dedotto la supposta violazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte triestina ammesso un giuramento decisorio non tenendo conto che era stato deferito ad una società di capitale e senza l’individuazione della persona fisica che avrebbe dovuto renderlo.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la suddetta società ha prospettato la violazione della stessa norma per l’avvenuta ammissione del giuramento decisorio malgrado la sopravvenuta decadenza della controparte dal diritto di deferirlo.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la Fantoni s.p.a. ha denunciato un ulteriore vizio della sentenza impugnata ricondotto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, quantomeno, conservare il punto 3, ovvero la condanna della Megal s.r.l. al pagamento della somma di L. 1.129.548, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo (considerando che la stessa Megal s.r.l. non aveva svolto motivi di appello sul punto).

5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale la Fantoni s.p.a. ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in considerazione della ritenuta ingiusta compensazione delle spese dei precedenti giudizi di merito.

5. Rileva il collegio che il ricorso principale è inammissibile per una duplice ragione.

Infatti, per come eccepito in via pregiudiziale dalla società ricorrente incidentale (nel relativo controricorso contenente, appunto, anche il ricorso incidentale) è effettivamente emerso che, nella specie, nè nell’intestazione del ricorso principale e neppure nella procura speciale apposta a margine risulta indicato il nominativo della persona che, qualificandosi come legale rappresentante della Me.gal. s.r.l., abbia conferito il mandato al difensore autorizzato a proporre il ricorso stesso. Peraltro, sulla copia notificata del ricorso principale non si evince alcuna sottoscrizione autografa dello stesso legate rappresentante della suddetta società così come difetta la sottoscrizione per autentica del difensore.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è orientata in senso assolutamente prevalente nel ritenere che la procura può considerarsi valida quando nel mandato speciale, integrato dall’intestazione del ricorso, risultino indicate sia le generalità sia la qualifica della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica (cfr.

Cass., S.U., n. 276/1999; Cass. n. 8838/2000; Cass. n. 900/2003 e Cass. n. 7173/2004); pertanto, quando nè dall’intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società nè dalla procura risulti il nome della persona fisica che l’ha conferita (perchè non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile, come nel caso di specie in relazione alle risultanze emergenti dall’originale del ricorso, nel quale non è riportato il nome e cognome del legale rappresentante della ditta Me.Gal. S.r.l. nemmeno in calce alla procura stessa prima della sottoscrizione illeggibile), l’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso. Oltretutto, come già evidenziato, nella copia notificata del ricorso principale difettano del tutto sia la sottoscrizione del legale rappresentante della suddetta ditta Me.Gal. s.r.l. che quella per autentica del difensore (risultando apposta solo una mera sigla “f.to”). Di conseguenza, essendosi configurata l’assoluta incertezza sull’identificazione della parte conferente il mandato anche sull’originale del ricorso principale, la mancata sottoscrizione della procura sulla copia notificata del ricorso medesimo sia del legale rappresentante della menzionata società che del suo difensore, conduce ugualmente a ritenere nulla la procura medesima, comportando la inammissibilità, anche per questo profilo, del ricorso principale, sottolineandosi, altresì, che la mancanza di dette sottoscrizioni sulla citata copia del ricorso, da valutarsi congiuntamente all’omessa indicazione della data, implica anche la violazione del requisito della necessaria anteriorità del conferimento della procura speciale rispetto al momento della proposizione del ricorso (cfr., per opportuni riferimenti, Cass. n. 4038/1999; Cass. n. 19560/2006 e Cass. n. 21682/2006).

Alla stregua delle esposte argomentazioni si deve concludere – in sintonia con la giurisprudenza maggioritaria – per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

6. In virtù della rilevata inammissibilità del ricorso principale si deve pervenire, conseguentemente, alla dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, siccome proposto tardivamente (essendo stato notificato il 17 dicembre 2005) rispetto al momento della notificazione della sentenza impugnata, intervenuta il 26 agosto 2005. A questo proposito deve, infatti, confermarsi il condivisibile principio ripetutamente statuito da questa Corte (v.

Cass. n. 3419/2004; Cass. n. 8105/2006, e, da ultimo, Cass. n. 1528/2010), secondo il quale alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorchè sia già scaduto, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, il termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine indicato dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (costituendo, anzi, tale tempestività “interna” il presupposto sesso dell’operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione).

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, nella misura come indicata in dispositivo, a carico della società ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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