Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14190 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11154/2011 proposto da:

IMPRESA M.L. (p.i. (OMISSIS)), nella qualità di

capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con l’Impresa

P.V., in persona dell’omonimo titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso

l’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1242/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto per tutti i motivi,

in subordine inammissibilità del quinto motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2000, l’Impresa M.L., quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con l’impresa P.V., evocava in giudizio il Comune di Cassano delle Murge, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 181.500.000, oltre accessori di legge, a titolo di adempimento del contratto di transazione posto in essere con l’ente pubblico, in ordine alle riserve formulate con riferimento al contratto di appalto, stipulato inter partes in data 20 dicembre 1995. In via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta insussistente la predetta transazione, l’impresa attrice chiedeva accogliersi nel merito la domanda di pagamento delle somme dovute in relazione alle riserve per cui è causa, sia con riferimento alla sospensione dei lavori dal 25 giugno 1996 al 24 marzo 1997, sia con riferimento alle inesatte contabilizzazioni effettuate dalla stazione appaltante. Il giudice adito, con sentenza n. 108/2003, accoglieva la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello il Comune di Cassano delle Murge, che veniva accolto dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1242/2010, depositata il 29 dicembre 2010 e notificata il 22 febbraio 2011, con la quale il giudice del gravame riteneva, in via preliminare, che tra le parti non si fosse perfezionato un accordo transattivo, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e reputava, nel merito, che le riserve formulate dall’ATI appaltatrice fossero tardive, sicchè la medesima era da considerarsi decaduta dal diritto di farle valere.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso l’impresa M.L., quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con l’impresa P.V., nei confronti del Comune di cassano delle Murge, affidato a cinque motivi.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’impresa M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 99, 112,342 e 324 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte di Appello non abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua – che sulla questione relativa all’essersi perfezionata tra il Comune di Cassano delle Murge e l’ATI M. – P. una valida transazione, nell’ambito del rapporto instauratosi tra le parti in forza del contratto di appalto in data 20 dicembre 1995, si fosse formato il giudicato interno, sebbene la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto che il contratto in questione fosse dotato di forma scritta, ai sensi dell’art. 1967 c.c. e del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16 e art. 17, comma 6 e art. 17, ossia in una forma equipollente al verbale di accordo bonario previsto della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31 bis, non avesse costituito oggetto di espressa impugnazione da parte dell’ente pubblico soccombente.

1.2. La doglianza è infondata.

1.2.1. Va osservato, invero, che la nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329 c.p.c., comma 2, dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le “statuizioni minime”, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Ne consegue che l’appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. 16583/2012; 2217/2016).

1.2.2. Nel caso di specie, dall’impugnata sentenza (pp. 7-9) e dallo stesso ricorso del cassazione (p. 37) si evince che il Comune di cassano delle Murge aveva impugnato la suesposta statuizione della Corte di merito assumendo che l’accordo bonario sulle riserve, previsto della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis, in quanto assimilabile agli accordi sostitutivi del procedimento di cui della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 4, doveva necessariamente concludersi mediante la stipulazione di un apposito verbale, ovverosia in una forma specifica legalmente predeterminata.

Ebbene, non può revocarsi in dubbio che l’appello dell’ente pubblico, motivato mediante il richiamo alle norme di legge succitate, in relazione al fatto costituito dalla sussistenza di un valido accordo transattivo, sia idoneo a riaprire l’esame sull’intera questione in parola, ivi compresa l’equipollenza, affermata dal primo giudice, dello scambio tra proposta (costituita dalla Delib. Giunta Comunale 10 marzo 1995, n. 72) ed accettazione dell’ATI (rappresentata dall’emissione di fattura di importo pari a quello recato dalla proposta), avvenuto in forma scritta, ed il verbale di accordo richiesto dal combinato disposto della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e della L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 4.

1.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura va disattesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’impresa M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2966 e 2969 c.c., artt. 99, 112, 324, 329, 342 e 346 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. L’istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia affermato – con motivazione del tutto inadeguata – la decadenza dell’ATI appaltatrice dal diritto di formulare riserve, per averle tardivamente avanzate in violazione del disposto di cui all’art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile ratione temporis), benchè il Comune di Cassano delle Murge non avesse specificamente riproposto tale eccezione nel gravame proposto avverso la sentenza di prime cure.

2.2. Il mezzo è infondato.

2.2.1. Va osservato, infatti, che, nei gradi di impugnazione, il principio dell’interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell’intervenuta pronuncia della sentenza di prime cure, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate, a causa dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello. Ne discende che, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l’interesse, ed il conseguente onere, della parte soccombente ad impugnare è esteso, e nel contempo limitato, alle “sole rationes decidendi” poste a base della sentenza, ma non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata, perchè ritenute assorbite (cfr. Cass. 12700/2001). Ed invero, ove la decisione di primo grado non sia stata impugnata, nel caso di assorbimento c.d. improprio (il quale ricorre allorchè una domanda o un’eccezione viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l’onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (cfr.

Cass. 17219/2012).

2.2.2. Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che il gravame proposto dal Comune di Cassano delle Murge sulla questione principale, avente ad oggetto il preteso diritto dell’appaltatore al compenso in forza della transazione stipulata con l’ente pubblico, ha riaperto l’esame dell’intera vicenda processuale, ivi comprese le eccezioni ritenute assorbite in prime cure, tra cui quella di decadenza dell’appaltatore, e sulle quali non può ritenersi formato il giudicato interno, per effetto dell’impugnazione della statuizione sulla questione assorbente. E ciò è vieppiù evidente, ove si consideri che, nella specie, l’appellata impresa capogruppo aveva riproposto il merito della domanda di prime cure. Sicchè l’ente appellante non aveva alcun onere di riproporre espressamente in appello anche l’eccezione di tardività delle riserve, rimasta assorbita dal ritenuto da parte del giudice di prime cure –

perfezionamento di una transazione tra le parti.

2.3. Il motivo va, di conseguenza, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’impresa M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966, 2967 e 2969 c.c.e del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello non abbia in alcun modo considerato – incorrendo anche nel denunciato vizio di motivazione – che l’eccezione di decadenza, proposta dal Comune appellante era da ritenersi rinunciata, ai sensi dell’art. 2966 c.c., per effetto della proposta transattiva formulata dal medesimo prima del giudizio, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis, giacchè siffatta proposta avrebbe comportato il riconoscimento implicito della tempestività delle riserve.

3.2. La doglianza è infondata.

3.2.1. Va osservato, invero, che, con specifico riferimento alli appalto di opere pubbliche, questa Corte ha chiarito che l’onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d’inosservanza, l’esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l’Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, la stazione appaltante abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l’intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l’eccezione di decadenza non sia stata formulata, o lo sia stata tardivamente, l’amministrazione dev’essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l’appaltatore e la p.a., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. 3824/2003;

1637/2006; 2600/2006; 11310/2011).

3.2.2. Nel caso concreto, il Comune committente ha eccepito fin dal primo grado del giudizio la decadenza dell’appaltatore, per tardività, dal diritto di formulare riserve. Nè può giovare a quest’ultimo il fatto che la stazione appaltante avesse formulato la predetta proposta transattiva, peraltro, mai attuata dall’ente pubblico, che aveva, anzi, addirittura provveduto formalmente a revocarla. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, non hanno valore di riconoscimento, neanche implicito, della fondatezza della domanda, le offerte transattive fatte dalla controparte all’inizio della lite o prima di essa, laddove la proposta transattiva non venga perfezionata o eseguita dalle parti (cfr., ex plurimis, Cass. 921/1971; 838/1973; 3035/1979; 5439/1981;

2960/1985; 4804/1987; 2189/1994; 4060/1997; 6034/2008; 18879/2015).

3.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il mezzo non può trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, l’impresa M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 184,210, 345 e 346 c.p.c. e del R.D. n. 350 del 1895, artt. 52 e 54, nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. La ricorrente denuncia la violazione di una serie di norme di legge processuali e sostanziali, tra le quali l’art. 112 c.p.c., sottintendendo in tal modo una omissione di pronuncia sulle richieste istruttorie riproposte dall’appellato, nonchè il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello sia incorsa nell’omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle ulteriori richieste istruttorie dell’impresa M.L.” (p. 76), dalle quali sarebbe emersa con chiarezza l’infondatezza dell’eccezione di decadenza proposta dall’ente appaltante, dolendosi, in particolare, dell’omissione dell’ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., della relazione del collaudatore in data 11 dicembre 1998.

4.2. La censura è inammissibile.

4.2.1. Sotto il profilo dell’omissione di pronuncia su dette richieste istruttorie, invero, il motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile, giacchè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile, neanche sub specie della violazione di legge (art. 115 c.p.c.), ma soltanto sub specie del vizio di motivazione, (cfr. Cass. S.U. 15982/2001; Cass. 7074/2006; 3357/2009;

6715/2013).

4.2.2. Per quanto concerne, poi, le violazioni di legge denunciate (artt. 115, 116, 184, 210, 345 e 346 c.p.c., del R.D. n. 350 del 1895, artt. 52 e 54), deve, altresì, rilevarsi che il vizio in parola si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico, con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10295/2007; 635/2015). Ne consegue che devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

Nel caso di specie, è stata – per contro meramente enunciata dai ricorrenti la violazione e falsa applicazione delle norme succitate, senza che tale deduzione sia in qualche modo correlata a specifici passaggi della sentenza impugnata, con la chiara indicazione dell’errore in diritto dal quale le statuizioni – in ipotesi –

censurate sarebbero affette.

4.2.3. Quanto al vizio di motivazione, la censura, men che contestare il giudizio di fatto effettuato dal giudice di appello, si traduce, in sostanza, nella richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, mediante riproposizione delle argomentazioni già sottoposte alla Corte di Appello sulla base della documentazione in atti (in particolare le risultanze del registro di contabilità), certamente inammissibile in questa sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo di ricorso, l’impresa M. denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere tardive le riserve proposte dall’ATI appaltatrice – sia con riferimento alla sospensione dei lavori, protrattasi dal 25 giugno 1996 al 24 marzo 1997, sia con riferimento all’inesatta contabilizzazione di alcune opere – che la medesima avrebbe dovuto proporre nel termine perentorio di quindici giorni, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, con decorrenza dal 10 febbraio 1998 (data nella quale la direzione dei lavori aveva invitato per la prima volta l’impresa a prendere visione ed a sottoscrivere il registro di contabilità), per avere l’ATI formalizzato dette riserve solo in data 2 marzo 1998.

In ordine alle prime (sospensione dei lavori), la Corte territoriale non avrebbe, difatti, considerato che il relativo atto di sottomissione, conseguente alla perizia di variante, con la quale era stata disposta l’esecuzione di nuove e maggiori opere rispetto a quelle concordate, era stato sottoscritto dall’impresa solo in data 30 settembre 1997, sicchè all’atto della ripresa dei lavori (24 marzo 1997) l’appaltatore non avrebbe avuto titolo per far valere il proprio diritto di credito ad un risarcimento per la sospensione dei lavori. Quanto alle seconde (inesatta contabilizzazione), non essendosi l’ATI rifiutata di sottoscrivere il registro di contabilità, il termine di quindici giorni non sarebbe proprio potuto decorrere nella specie, ad avviso degli istanti, essendo tale termine collegato al rifiuto dell’appaltatore di presentarsi a sottoscrivere detto registro, ed al conseguente secondo invito all’uopo rivoltogli dall’amministrazione committente.

5.2. Il motivo è infondato.

5.2.1. Questa Corte ha, invero, più volte avuto modo di chiarire che, in tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64 (applicabile “ratione temporis”), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. o con le altre modalità contrattualmente convenute. Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all’atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007;

15693/2008).

5.2.2. Ne discende che, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poichè, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accertabile solo in quest’ultimo momento, ovvero al momento della ripresa dei lavori. E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore – una volta formulata tempestivamente la riserva – di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. 3167/1981; 6911/1982;

9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).

5.2.3. Orbene, nel caso concreto, l’ATI appaltatrice risulta non avere formulato le riserve relative alla sospensione dei lavori, nè nel verbale di sospensione dei lavori (25 giugno 1996), nè in quello ripresa dei lavori (24 marzo 1997), ma soltanto con la sottoscrizione del registro di contabilità avvenuta – come ha accerto l’impugnata sentenza, sul punto contestata da mere allegazioni dei ricorrenti, non supportate da alcun specifico elemento di riscontro – solo in data 2 marzo 1998. E non può revocarsi in dubbio che, trattandosi di sospensione motivata ab origine con la necessità di disporre una variante in corso d’opera per l’esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli pattuiti, le riserve in parola avrebbero dovuto essere proposte già nel verbale di sospensione dei lavori, salvo a quantificarne successivamente l’ammontare, o – a tutto concedere –

nel verbale di ripresa dei lavori. In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso d’opera, viene, invero, a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all’appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l’amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto, oppure, per i fatti cosiddetti continuativi allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione (Cass. 5300/1981). Ne discende che, nella specie, le riserve in parola non possono che considerarsi tardive.

5.2.4. Analoghi rilievi vanno, peraltro, operati con riferimento alle riserve relative alle pretese inesatte contabilizzazioni, che avrebbero dovuto essere comunicate immediatamente dopo la ripresa dei lavori, e man mano che ne emergeva la ragione giustificativa, anche con apposito atto scritto all’amministrazione in difetto di regolare contabilità, secondo i principi sopra enunciati e non soltanto con la sottoscrizione, peraltro non operata neppure all’atto della sua presentazione, ma successivamente, non importa se nei quindici giorni o dopo, dell’apposito registro di contabilità. Ed invero, in tal senso si è altresì precisato che il termine di quindici giorni di cui del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, è previsto soltanto ai fini dell’esplicazione delle ragioni della riserva che dev’essere, in ogni caso, tempestivamente formulata (cfr. Cass. 15693/2008).

5.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

6. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto dall’impresa M.L. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

7. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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