Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14190 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16985-2008 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONDIPODARO

ROSARIO, giusta procura ad litem a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI

(OMISSIS), C.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 3387/05 del TRIBUNALE di MESSINA del

15.5.08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, in causa di opposizione a precetto di pagamento proposta dalle sig.re G. C. e C.G. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), ha rigettato l’istanza, proposta dalla sig.ra G., di revoca della precedente ordinanza del 15 febbraio 2008, con cui il medesimo Tribunale aveva disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza di un procedimento penale avente carattere pregiudiziale;

che la sig.ra G. ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non hanno resistito le parti intimate;

che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente, premesso che il Tribunale ha errato nel qualificare la sua istanza come istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione, vero essendo, invece, che si trattava di ricorso per riassunzione ai sensi dell’art. 297 c.p.c., onde la nuova ordinanza, qui impugnata, sarebbe da considerare una nuova ordinanza di sospensione, afferma l’insussistenza della ragione di sospensione individuata dal Tribunale;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia che si qualifichi l’istanza a suo tempo rivolta dalla ricorrente al giudice di merito quale istanza di revoca dell’originaria ordinanza di sospensione, sia che la si qualifichi come mera istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 297 c.p.c.;

che, infatti, ove le parti, anzichè richiedere il regolamento ex art. 42 c.p.c. nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., propongano successivamente istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione o istanza di riassunzione del giudizio ex art. 297 c.p.c., la mancata impugnazione dell’originaria ordinanza di sospensione rende inammissibile quella del provvedimento assunto dal giudice sulle istanze di revoca o di riassunzione, diversamente attribuendosi alle parti la facoltà di aggirare, con la proposizione di tali istanze, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, unico mezzo d’impugnazione dell’ordinanza di sospensione previsto dalla legge (Cass. 21738/2004);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA