Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14190 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17319-2015 proposto da:

V.R., C.F. (OMISSIS), G.M. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GENNARO

STELLATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SALERNO MOBILITA’ S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GRIECO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SABINO DE BLASI, STEFANO

SALIMBENE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/01/2015 R.G.N. 489/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GENNARO STELLATO;

udito l’Avvocato SABINO DE BLASI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Salerno, adita in via principale dalla Salerno Mobilità spa ed in via incidentale da V.R. e G.M., dipendenti della prima in qualità di “parcheggiatori ausiliari” addetti al settore rimozione auto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dai lavoratori, volto all’accertamento della nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato il 1.6.2011, ed alla pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.

2. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di tardività delle contestazioni sul rilievo che, a fronte della data di inizio delle operazioni di verifica contabile (marzo 2011), la contestazione disciplinare era stata effettuata il 4.5.2011.

3. Ha rilevato che era incontestato che il G. (nel periodo compreso tra il 21.3.2010 ed il 17.4. 2011) ed il R. (nel periodo compreso tra il 9.1.2010 ed il 16.4.2011) avevano indebitamente incamerato, omettendo di affidarle alla società portavalori, rispettivamente, le somme di Euro 7.336, 50 e di Euro 9.200,00 riscosse al momento della restituzione dei veicoli rimossi per violazione del codice della strada e che dette somme erano di importo superiore rispetto a quelle restituite dai lavoratori prima dell’attivazione del procedimento disciplinare.

4. Ha escluso l’esistenza della prassi aziendale di tolleranza nei confronti dei dipendenti addetti al maneggio di danaro che, trattenute una parte delle somme di danaro incamerate all’atto della restituzione dei veicoli rimossi, avessero successivamente versato la differenza.

5. Ha ritenuto che le condotte addebitate fossero sorrette dall’elemento del dolo perchè era emerso che i lavoratori avevano reso più complesso il riscontro degli ammanchi attraverso l’emissione di fatture recanti importi corrispondenti a quelli riscossi, salvo, poi, consegnare somme di danaro inferiori a quelle fatturate. Ha, inoltre, ritenuto che l’elevato grado di fiducia correlato alle mansioni comportanti maneggio di danaro rendeva irrilevante il fatto che la datrice di lavoro non avesse vigilato tempo per tempo sull’operato dei suoi dipendenti ed ha affermato che la sanzione risolutiva era proporzionata alla gravità della condotta, in considerazione della scaltrezza della tecnica appropriativa predisposta ed al fatto che i lavoratori avevano contato sulle difficoltà dei riscontri e sulle carenze dei controlli.

6. Avverso detta sentenza V.R. e G.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso Salerno Mobilità spa, la quale ha eccepito la genericità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Salerno Mobilità spa, deducendo che l’atto di gravame era privo dei privo dei requisiti di specificità.

8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 dell’art. 2119 c.c. e dei principi in tema di immediatezza della contestazione disciplinare, deducendo che le condotte oggetto della contestazione disciplinare erano state commesse un anno prima della formulazione degli addebiti e che le ridotte dimensioni della società non giustificavano il ritardo.

9. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla proporzione tra condotte addebitate e sanzione espulsiva.

10. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente sull’assunto della sua genericità, perchè i ricorrenti hanno svolto argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni contenute nella sentenza impugnata siano, a loro dire, errate in diritto ovvero contraddittorie (Cass. SSUU. 17931/2011; Cass. 24298/2016, 5337/2007). Il ricorso va, nondimeno, dichiarato inammissibile sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.

Esame dei motivi.

Il primo motivo è inammissibile perchè i ricorrenti non riproducono nel ricorso, nemmeno nei passi salienti e rilevanti, il contenuto dell’atto di appello proposto dalla società datrice di lavoro, e nemmeno forniscono indicazioni utili per il suo facile rinvenimento nel presente giudizio. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 5543/2017, 5314/2017, 2143/2015, 19410/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007), principi applicabili, anche nel caso in cui vengano dedotti “errores in procedendo” (Cass. SSUU 8077/2012).

11. Il secondo motivo è inammissibile perchè, al di là della titolazione della rubrica che denuncia violazione di norme di legge, le censure in esso articolate incidono in realtà sull’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine al tempo trascorso tra la conoscenza della condotta posta a base del licenziamento e la contestazione disciplinare e sulla valutazione concernente la tempestività di quest’ultima. Si tratta di accertamento e di valutazione che, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. 4123/2017, 281/2016, 13955/2014, 20719/2013, 4502/2008, 10159/2006), sono riservati al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità nei limiti oggi consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile “ratione temporis” (la sentenza è stata pubblicata l’8.1.2015), nella lettura datane dalle SSU di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014 (più diffusamente “infra” n. 13 di questa sentenza).

12. Il terzo motivo è inammissibile perchè addebita alla sentenza impugnata irragionevolezza e insufficienza motivazionale, censura ormai inammissibile. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prevede, infatti, un vizio specifico, quale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da indicarsi specificamente dal ricorrente, riducendo, per il resto, il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale. Di talchè, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SSUU n. 8053/2014), anomalie non riscontrabili nella sentenza impugnata (cfr. punti da 3 a 5 questa sentenza).

13. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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