Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1419 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23063-2019 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAOLO SBACCHI, presso il cui studio a Palermo, via

Sellerio 34, elettivamente domicilia per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 1281 /2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO,

depositata il 15/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato l’appello che il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale, in data 4/2/1999, ne aveva, a sua volta, rigettato le domande volte ad ottenere il pagamento della somma di Euro 65.957,06.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che:

– la (OMISSIS) s.p.a., società con capitale pubblico costituita dalla Regione Siciliana nel 1982, aveva stipulato, in data 12/5/1989, quando era in bonis, una convenzione con l’Assessorato alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca della Regione stessa, avente ad oggetto l’elaborazione dei progetti esecutivi riguardanti le iniziative promozionali inserite nel programma annualmente adottato dall’Assessorato medesimo;

– il curatore del fallimento di tale società, nel frattempo dichiarato, con ricorso al presidente del tribunale in data 1/8/1996, ha chiesto il pagamento della somma di Lire 125.968.045, oltre interessi e spese, a titolo di saldo dei corrispettivi previsti per le attività di progettazione esecutiva e di organizzazione di cinque manifestazioni promozionali;

ha ritenuto che la decisione del tribunale, che aveva rigettato la domanda in quanto infondata, non potesse che essere pienamente condivisa.

In effetti, ha osservato la corte, l’art. 2 della convenzione ha previsto che: – l’Assessorato, con l’affidamento dei singoli progetti, disporrà l’accreditamento, in favore della (OMISSIS), “fino alla concorrenza del 90% della spesa prevista per l’esecuzione dei suddetti progetti”; – “il rimanente 10% a saldo delle somme previste nei singoli progetti sarà versato dall’Assessorato alla (OMISSIS) s.p.a…. dopo la presentazione dei singoli rendiconti e l’esame della documentazione correlativa (amministrativa, contabile, fotografica, filmistica ecc….)”; – “a ristoro dei costi generali, in dipendenza dell’attività…, è convenuta forfettariamente a favore della (OMISSIS) una percentuale dell’8,50% calcolata sulla spesa effettuata per l’esecuzione di singoli progetti di attuazione al netto di I.V.A.”, stabilendo che “tale ristoro sarà corrisposto alla (OMISSIS) dietro presentazione di regolare fattura dopo la presentazione e l’approvazione dei rendiconti di ogni singolo progetto…”.

L’art. 3 della stessa convenzione, ha proseguito la corte, ha, poi, aggiunto che, per la presentazione dei singoli rendiconti, la (OMISSIS) era tenuta a rispettare dettagliate prescrizioni, tra cui la produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate e corredate dei necessari elementi di riscontro del pagamento.

Ora, ha aggiunto la corte, a fronte dell’ampia contestazione circa la fondatezza della pretesa, con particolare riguardo all’esattezza dell’adempimento delle obbligazioni di competenza della (OMISSIS), l’istante non ha dimostrato o chiesto di dimostrare di aver prodotto tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni “delle quali si è preteso e in larga misura già ottenuto il pagamento”.

Il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., con ricorso notificato il 12/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

L’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, e dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dal fallimento senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la curatela aveva dimostrato in giudizio il diritto di credito azionato, avendo provato sia che la società fallita aveva trasmesso i rendiconti finali all’amministrazione committente, senza ricevere alcuna contestazione o richiesta integrativa da parte di quest’ultima, sia che l’organo tenuto al controllo di tali rendiconti era stato soppresso prima di portare a termine il suo incarico senza che tale incombenza sia stata attribuita ad alcun altro soggetto.

1.2. La corte, quindi, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente ritenuto di porre a carico della curatela l’onere di dimostrare non soltanto la trasmissione dei rendiconti in questione ma anche di dimostrare l’idoneità della documentazione allegata a supporto dei rendiconti, non valutata, anzi smarrita, dall’amministrazione.

1.3. L’Assessorato, del resto, non ha contestato che i rendiconti siano stati trasmessi nè ha dedotto la carenza dei documenti giustificativi degli stessi, ammettendone, anzi, l’esistenza lì dove ha precisato di aver perduto da tempo il possesso degli amministrativi relativi alle pretese avanzate dal fallimento della (OMISSIS) e di essere stata, quindi, nell’impossibilità di effettuare gli accertamenti contrattualmente previsti.

1.4. La corte d’appello, quindi, sostituendosi all’amministrazione, ha ritenuto di esprimere una valutazione di merito in ordine al rendiconto valutando negativamente la carenza della produzione in giudizio della documentazione e non la documentazione a suo tempo consegnata alla committente, laddove, al contrario, una volta assodato che l’amministrazione committente aveva totalmente disatteso l’attività di controllo necessaria a svincolare il saldo dei rimborsi specifici e forfettari, i giudici di merito, per la tacita accettazione delle prestazioni, avrebbero dovuto farne discendere la presunzione di prova del corretto adempimento da parte della (OMISSIS) e la configurazione del conseguente diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo, ponendo a carico dell’amministrazione, in applicazione analogica dell’art. 1665 c.c., commi 3 e 4, e del principio della prossimità della prova, l’onere di dimostrare il contrario.

1.5. In definitiva, ha concluso il ricorrente, la corte d’appello, lì dove ha ritenuto che la (OMISSIS) in fallimento avesse l’onere di produrre le necessarie fatture e i documenti giustificativi delle spese, ha finito per sanzionare la società per non aver conservato copia di tali documenti, laddove l’amministrazione committente, che ha ricevuto i rendiconti, con l’onere di esaminarli e custodirli, può, senza conseguenze, dichiarare di aver smarrito i documenti e non ottemperare all’ordine di esibizione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il ricorrente, in effetti, senza censurare l’interpretazione che la corte d’appello ha dato delle clausole di cui agli artt. 2 e 3 della convenzione a suo tempo stipulata tra la (OMISSIS) e l’Assessorato e la necessità, che la corte ne ha conseguentemente tratto, che, ai fini della presentazione dei singoli rendiconti, quale adempimento necessario per il conseguimento del saldo finale, la società era tenuta, tra l’altro, alla produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate e corredate dei necessari elementi di riscontro del pagamento, ha finito, in sostanza, per lamentare la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d’appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio: lì dove, in particolare, le stesse, a dire del ricorrente, avrebbero dimostrato, per non contestazione del fatto, che non solo i rendiconti erano stati trasmessi all’amministrazione committente ma anche che la stessa amministrazione avrebbe smarrito la documentazione ad essi allegata.

2.3. Così facendo, però, il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016).

2.4. La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di prova presuntiva, costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

2.5. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che la curatela abbia dimostrato in giudizio il fatto di aver effettivamente trasmesso alla committente (o comunque prodotto in giudizio) tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi alla prestazioni, non si presta a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda, in quanto volta al pagamento del saldo dei corrispettivi pattuiti (in termini di rimborso delle spese sostenute dalla società per esecuzione dei singoli progetti ad essa affidati) che, per espressa clausola del contratto, proprio la trasmissione (oltre, evidentemente, alla idoneità) di tali documenti, appunto, presupponeva.

2.6. In effetti, in materia contrattuale, il creditore che agisce per l’adempimento ha l’onere di provare la fonte del suo diritto (ed il relativo termine di scadenza) e che solo dopo aver adempiuto a tale onere può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, cui spetta la prova dell’adempimento o di altro fatto estintivo, nello stesso modo in cui la parte che agisce per il rimborso delle spese, e cioè delle somme anticipate nell’interesse dell’altra parte, ha l’onere di provare in giudizio gli esborsi effettuati.

2.7. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com’è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

2. L’inammissibilità del motivo determina l’inammissibilità del ricorso.

3. Nulla per le spese, in difetto di controricorso da parte dell’intimato.

4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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