Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1419 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 22/01/2020), n.1419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32983-2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARA MANFREDI, FERDINANDO EMILIO ABBATE,

– Ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

26/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La sig.ra A.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo – avverso il decreto n. 889/2018 E.R. della Corte di appello di Perugia, con il quale veniva accolta la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed il soccombente Ministero dell’Economia e delle Finanze era condannato al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 210,00, oltre accessori di legge.

Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la quantificazione di questi ultimi – da riferirsi ad un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione – come disposta nell’impugnato decreto era stata computata al di sotto del minimo tabellare, poichè, pur applicando i parametri minimi (con le massime riduzioni possibili) per le voci da riconoscere con riguardo alla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 286,00 (anzichè di Euro 210.00).

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il motivo di ricorso è effettivamente fondato per le ragioni che seguono.

In primo luogo va ribadito che – per costante giurisprudenza di questa Corte – gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della L. n. 39 del 2001, vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).

Sulla base di questa premessa il collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte umbra risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri -tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi del D.M. cit., art. 4, comma 1), come richiesto nell’interesse della ricorrente.

Pertanto, in virtù dei conseguenti computi rapportati al valere della causa compreso tra Euro 0 ed Euro 1.100,00, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi – come invocata dalla medesima parte ricorrente – in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia (per Euro 67,50), alla fase di introduzione del giudizio (per Euro 67,50, alla fase istruttoria (per Euro 51,50, e alla fase decisionale (per Euro 100,00).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione del decreto impugnato sul punto relativo alla disciplina delle spese, il procedimento deve essere rinviato alla Corte di appello di Perugia, che dovrà liquidare i compensi spettanti ai ricorrenti alla stregua degli indicati parametri in relazione alle singole prestazioni professionali espletate oltre a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in ordine al capo impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA