Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1419 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 08/07/2016, dep.20/01/2017),  n. 1419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1735-2014 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante G.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SESTIO CALVINO 60, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

SALVITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO CRISTANELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

MILLELIRE 7, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIO MOLESINI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco dott. A.A.,

suo Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

CAROLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO DE ABBONDI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.M.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ALBERTO CRISTANELLI;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/7/2013 la Corte d’Appello di Trento, adita in riassunzione all’esito della pronunzia Cass. n. 3500 del 2012, ha respinto tranne che in punto spese del giudizio di 1 grado – il gravame interposto dalla società Vittoria Assicurazioni s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Trento 16/6/2009, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dal sig. V.V. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorquando mentre alla guida del proprio motociclo sulla scia di altro motoveicolo era in fase di relativo sorpasso veniva urtato dall’autocaravan condotto dalla proprietaria P.M.B., che “improvvisamente svoltava a sinistra in una laterale di nuova costruzione nel territorio nel Comune di Trento senza azionare l’indicatore di direzione corrispondente”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con separati controricorsi il V. e il chiamato in causa Comune di Trento, che hanno presentato anche rispettiva memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 324 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice del rinvio abbia erroneamente “esaminato ed accolto l’appello incidentale proposto dal Comune di Trento in sede di giudizio di rinvio”, quando si era ormai formato il giudicato sulla relativa declaratoria di inammissibilità emessa con l’impugnata sentenza, non fatta oggetto di ricorso per cassazione prima della cassazione con rinvio disposta da Cass. n. 3500 del 2012.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 140, 141 e 148 C.d.S., artt. 2054 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2043 c.c., art. 40 C.d.S., art. 139 reg. esec. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia escluso la responsabilità del Comune di Trento pur in presenza di “palesemente carente e fuorviante” segnaletica “esistente… in corrispondenza dell’intersezione stradale tra la (OMISSIS) e la strada pubblica di recente formazione”, giacchè “la segnaletica stradale orizzontale di mezzeria doveva essere continua anzichè tratteggiata”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare all’ “atto di citazione in riassunzione di data 15.5.2012″, all’appello incidentale del Comune di Trento, al verbale della 1” udienza del giudizio di rinvio) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini della censura della sentenza emessa dal giudice del rinvio i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Vale al riguardo richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in particolare sottolineato che tale principio (valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero conseguentemente osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934).

Va per altro verso sottolineato che, diversamente da quanto dalla ricorrente dedotto al 1° motivo, correttamente il giudice del rinvio ha nell’impugnata sentenza preso in considerazione l’appello incidentale tardivo dipendente del Comune di Trento, a ciò non ostando il carattere chiuso del giudizio di rinvio.

Stante la cassazione (disposta da Cass. n. 3500 del 2012) della precedente declaratoria della corte di merito di improcedibilità del ricorso principale dell’odierna ricorrente, da un canto il giudice del rinvio è infatti pienamente libero nell’esame della controversia, e, per altro verso, l’interesse dell’appellante incidentale ha trovato nella specie riviviscenza all’esito della venuta meno anche della pronunzia d’inammissibilità dell’appello incidentale del Comune alla detta declaratoria di improcedibilità conseguente (cfr., Cass., 17/8/2012, n. 14558, e, con riferimento all’interesse alla proposizione di nuove conclusioni insorgente in dipendenza della sentenza di cassazione, Cass., 17/1/2014, n. 900. Cfr. anche, relativamente all’art. 334 c.p.c., Cass., 11/6/2010, n. 14084).

Deve infine porsi in rilievo che le censure della ricorrente in realtà tendono ad un’inammissibile rivalutazione del fatto, il cui accertamento è invero rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 25/1/2012, n. 1028; Cass., 23/2/2006, n. 4009. E già Cass., 20/12/1967, n. 2982).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente V. nonchè del controricorrente Comune di Trento, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge in favore del controricorrente V.; e in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge in favore del controricorrente Comune di Trento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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