Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1419 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1419 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 25207-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
JIN YULIANG;

– intimato avverso la sentenza n. 1820/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALEUi MILANO3depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

Data pubblicazione: 19/01/2018

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di
Jin Yuliang dell’avviso di accertamento relativo a IRPEF ed IVA
dell’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale

entrate, confermava la decisione di primo grado, annullando l’atto
impositivo perché emesso senza l’espletamento del necessario
preventivo contraddittorio.
Avverso la indicata sentenza l’Agenzia delle Entrate
propone ricorso su unico motivo.
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
In diritto
1. L’unico motivo – con il quale si deduce, ai sensi dell’art.
360, I comma, n. 3 c.p.c. la violazione di legge (art. 12, comma 7, 1.
212/2000) in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale
nell’avere ritenuto illegittimo l’accertamento perché emesso in
violazione del principio del contraddittorio – è fondato.
Sulla questione controversa sono intervenute di recente le
Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste
per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio
endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap,
assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in
ambito di indagini cd. “a tavolino”- hanno ribadito l’orientamento
maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie
fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione

Ric. n. 25207/2016

della Lombardia, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle

esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad
accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si
esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o
non comportato constatazione di violazioni fiscali

rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della

rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e,
soprattutto, quello del primo comma dell’art.12 legge 21212000 (coniugato
con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposkione risulta
palesamente calibrata sulle esigerke di tutela del contribuente in relazione alle
visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi,
Lspe.zioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’eserckio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in
considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto

caratterkate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi
di pertinen.za del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a
lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale
controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione , gli elementi
acquisiti presso i locali a.ziendali (Cass.SS.UU.n.24823115 cit.). Con
riferimento, invece, ai tributi non armonizzati (nella specie VIVA)
le stesse Sezioni Unite hanno, invece, affermato il principio per cui
in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo
generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione
comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto
all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far

Ric. n. 95207/9016

(Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14),

valere e non abbia proposto un’opposizione meramente
pretestuosa”.
Il ricorso va pertanto accolto, essendosi la sentenza
impugnata discostata dai superiori principi, e la sentenza cassata
con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa co posizione.
Roma, 30/11/2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA