Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30266/2005 proposto da:

VE.FAL S.A.S. DI VERALLI GRAZIELLA & C. PI. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI Paolo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BUZZI FIORENZO;

– ricorrente –

contro

D.L. TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE;

– intimato –

sul ricorso 2247/2006 proposto da:

D.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 SC. A INT. 1, presso lo studio dell’avvocato

DE FRANCESCO SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RADICE ANDREA;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

VE.FAL S.A.S. DI VERALLI GRAZIELLA & C. in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/2005 della Corte Appello di Trento – SEZ.

DIST. di BOLZANO, depositata il 10/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che, previa riunione dei ricorsi, ha concluso per il

rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L., con atto di citazione del 27 giugno 2000, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la società Sites srl, la società Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas. e G. M. per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla società Sites srl ed aventi ad oggetto la fornitura di mele per un importo di L. 12.256.712 e la restituzione degli imballaggi (60 cassoni), equivalenti ad un importo di L. 8.640.000. Esponeva, altresì, che sia la Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas. che G. avevano avuto a garantirgli le obbligazioni della Sites srl.

La Sites e G. restavano contumaci.

Si costituiva in giudizio la sola società Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando il potere rappresentativo del P., socio accomandante della stessa società. D. otteneva, quindi, di chiamare in causa il socio accomandante della società Ve.Fal, P.L., definito falsus procurator dalla Ve.fal..

Si costituiva P. affermando di aver sporto denuncia per indebito uso del proprio fax da parte del G., legale rappresentante della Sites e, pertanto, affermava che l’azione contro di lui era infondata e temeraria.

Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 369/2004, accoglieva la domanda dell’attore e condannava la Sites, la Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas e G., in solido, la prima a titolo di responsabilità contrattuale, la VE.fal e il P. a titolo di responsabilità extracontrattuale, cioè per lesione della libertà contrattuale del D., al pagamento della somma complessiva di Euro 10.792,26. In particolare, il Tribunale osservava che la domanda dell’attore nei confronti di Ve.fal sas e P. per responsabilità aquiliana, contrariamente a quanto sostenuto dagli interessati, era stata ritualmente introdotta in giudizio. Proponeva appello Ve.fal sas. e P..

Si costituiva D. proponendo appello incidentale condizionato.

La Corte di appello di Trento con sentenza n. 134 del 2005 rigettava l’appello e riconfermava integralmente la sentenza di primo grado.

Osservava la Corte territoriale: a) che la domanda per illecito extracontrattuale consistente nella lesione della libertà contrattuale del D. era stata ritualmente proposta sia nei confronti della società Ve.fal che nei confronti di P. considerato che; la domanda di responsabilità extracontrattuale era stata avanzata con l’atto di chiamata in causa di terzo per il P., con la memoria ex art. 183 c.p.c., ove sono precisate le domande, per la Ve.fal. sas..

La cassazione della sentenza n. 134 del 2005 della Corte di appello di Trento è stata chiesta dalla società Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas. con ricorso affidato a due motivi. D.L. ha resistito con controricorso ed ha presentato ricorso incidentale condizionato, affidato atre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale la società Ve.fal di Veralli Graziella & C. sas, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 180 e 183 c.p.c.. Avrebbe errato la Corte di appello di Trento, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto che la domanda di illecito extracontrattuale, consistita nella lesione della libertà contrattuale del D. fosse stata dal medesimo ritualmente proposta. Evidenzia la ricorrente che nell’atto introduttivo del giudizio, il D. spiegava esclusivamente domanda a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas, sulla base di un rapporto di garanzia, introducendo, invece, la domanda di responsabilità extracontrattuale nella memoria di udienza di comparizione e richiamandola nella memoria ex art. 183 c.p.c..

Sicchè, la qualificazione giuridica operata dal Giudice di secondo grado in ordine alla domanda di responsabilità extracontrattuale, quale precisazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, sarebbe errata in diritto, sempre, secondo la ricorrente, dovendosi al contrario considerare una domanda nuova e, pertanto, preclusa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 112, 180 e 183 c.p.c..

2.1.- La censura non merita di essere accolta perchè la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione adottata e, soprattutto, ha correttamente applicato la normativa di riferimento ovvero il disposto di cui all’art. 183 c.p.c., comma 4. a) In verità – come ha affermato la Corte territoriale – la domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale avanzata dal D. nei confronti della Vefal integrava gli estremi di una precisazione della domanda introduttiva del giudizio operata con la memoria ex art. 183 c.p.c.. b) Tuttavia, a parte questa considerazione, va osservato che la domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale specificata o proposta alla prima udienza di trattazione, nel caso in esame, era direttamente collegata alle eccezioni avanzate dalla Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas e come tale integrava gli estremi di una domanda consentita dall’art. 183 c.p.c., comma 4, considerato che la Ve.fal nel costituirsi eccepiva: 1) la propria carenza di legittimazione passiva (dichiarandosi totalmente estranea alla vicenda) 2) e ancor di più contestava il potere rappresentativo del P. (quale socio accomodante della società), specificando che costui non aveva alcun potere di impegnare la società; 3) la propria carta intestata e le proprie strutture i aziendali, fax e telefono, erano stati indebitamente utilizzati da terzi, ovvero, erano stati concessi per mera cortesia a soggetti terzi. Tali eccezioni se da una parte potevano escludere una responsabilità a titolo contrattuale, inducevano a ritenere necessario accertare una eventuale responsabilità a titolo extracontrattuale e, comunque, legittimavano ai sensi dell’art. 183 c.p.c., a specificare – ed eventualmente a mutare – il titolo della domanda di risarcimento proposta con l’originario atto introduttivo del giudizio.

3.- Con il secondo motivo, la ricorrente, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione e falsa applicazione degli artt. 2320 e 2314 cod. civ., anche in combinato disposto. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il compimento degli atti del socio accomandante ( P.L.), quale rappresentante apparente potessero comportare l’estensione della responsabilità extracontrattuale in capo alla società Ve.fal di Veralli Graziella &

C. sas. in assenza di ratifica. Specifica la ricorrente che l’art. 2320 – richiamato dal Giudice di appello a regolare la fattispecie concreata in combinato disposto con l’art. 2314 c.c. – sanziona il comportamento del socio accomandante, consistente nel compimento di affari in nome della società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, ma non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere e pertanto, non determina la responsabilità della società medesima per il contratto stipulato dal falso procuratore salvo il caso di successiva ratifica.

3.1.- Anche questa censura non coglie nel segno e non merita di essere accolta per due essenziali ragioni: a) Intanto, dall’esame degli atti, che, neh caso specifico, questa Corte ha potuto (e doveva) esaminare, si evince che il Tribunale: ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società Ve.fal. di Veralli Graziella & C. sas.: ha specificato che il P. ha agito in qualità di legale rappresentante apparente della Ve.fal di Veralli Graziella & C. sas., e tale statuizione non è stata censurata nella fase di appello. Di qui, la conseguenza che sul punto si è già formato il giudicato e la stessa questione non può formare oggetto di ulteriore indagine.

3.1.- b) Tuttavia, la sentenza impugnata non presenta il vizio denunciato, ma, al contrario, contiene un’adeguata motivazione e, soprattutto, applica correttamente i principi giuridici e la normativa applicabile all’ipotesi esaminata. La Corte territoriale ha accertato: 1) che il P. effettivamente manteneva comportamenti di gestione degli affari sociali e, aggiungendo il proprio nome nella ragione sociale, creava un’apparenza di rappresentanza pure nei confronti dei terzi; 2) che la merce acquistata originariamente dalla Sites fu riacquistata dalla Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas.. 3) ed, ancora, come ha evidenziato la Corte territoriale, la prova testimoniale acquisita acclarava che la Ve.fal sas. era a conoscenza dell’operato del P. e con il suo comportamento aveva ingenerato, nel D., che il P. agisse in nome e per conto della stessa società. Da ciò, correttamente la Corte territoriale, ha ritenuto che l’azione del P. fu compiuta nell’ambito dell’oggetto sociale della società, cui andò il profitto di quell’azione, ed ad un tempo che la Ve.fal era responsabile dell’operato del P., per il suo comportamento colposo, cioè, per aver lasciato credere che il P. avesse un reale potere rappresentativo.

3.2.- Va qui osservato che il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1383 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo – non meramente omissivo – del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la; ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

4.- D.L., con ricorso incidentale condizionato, lamenta:

a) Con il primo motivo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. Specifica il ricorrente che nell’ipotesi in cui fosse accolto il primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata andrebbe, comunque, cassata perchè il giudice di appello se avesse correttamente applicato l’art. 183 c.p.c., sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che la domanda de quo sarebbe stata legittimamente introdotta in causa, nel contesto della dialettica processuale quale risposta difensiva rispetto alle eccezioni e alle difese della Ve..fal di Veralli Graziella & C. sas.

b) Con il secondo motivo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e artt. 1388, 1389 e 2909 c.p.c.. Specifica il ricorrente che nel caso in cui venisse accolto il secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui non ha rilevato l’esistenza di un giudicato interno rispetto alla qualificazione del P. quale rappresentante apparente della Ve.fal sas.

c) Con il terzo motivo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il motivo di appello incidentale condizionato volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere l’adempimento del negozio di garanzia.

4.1.- Tutti i motivi del ricorso incidentale e, dunque, lo stesso ricorso incidentale nella sua interezza, rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, considerato che le censure di cui si è detto avrebbero senso solo nell’ipotesi in cui fosse stato accolto il ricorso principale. Per altro, lo stesso ricorrente (incidentale) ha dichiarato esplicitamente di proporre ricorso incidentale condizionato.

In definitiva, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato : assorbito il ricorso incidentale. Il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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