Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16929/2011 proposto da:

CONSORZIO CONARED – CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP. A R.L.

(P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

145/A, presso l’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DI MARTINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C.E.S.A.F. S.R.L.;

– intimata –

contro

COMUNE DI VOLLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI, 30, presso

l’avvocato SANTANGELO GIOVAN BATTISTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAN LUCA LEMMO, giusta procura speciale per Notaio

Dott. GIULIANO SCARDACCIONE di NAPOLI – Rep. n. 31.556 del

2.11.2011;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1868/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALLEGRA GIUSEPPE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l’Avvocato ZULLO ANTONIO, con delega, che

si riporta la controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Nola, il Consorzio CONARED e la ICESAF s.r.l. evocavano in giudizio il Comune di Volla, Commissione Straordinarie per la Gestione Provvisoria dell’ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’annullamento da parte del Consiglio di Stato –

con sentenza n. 2082/2000, emessa su ricorso di un’impresa concorrente dell’aggiudicazione in suo favore dell’appalto dei lavori di adeguamento e riqualificazione della rete fognaria comunale, cui aveva fatto seguito la stipula, in data 22 dicembre 1999, di formale contratto di appalto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1477/2006, accoglieva la domanda, condannando l’ente pubblico al pagamento della somma di Euro 260.213,15, oltre accessori di legge, nei confronti del solo Consorzio CONARED. 2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello il Comune di Volla, che veniva accolto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1868/2010, depositata il 20 maggio 2010, con la quale il giudice del gravame riteneva di escludere la dedotta responsabilità dell’ente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., per avere il Consorzio CONARED accettato la sottoscrizione del contratto di appalto suindicato, sebbene l’art. 7, prevedesse la rinuncia, da parte dell’appaltatore, “a qualsiasi rivalsa nei confronti della stazione appaltante nel caso di decisione del Consiglio di Stato di annullamento dell’affidamento in favore del costituito Consorzio”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Consorzio CONARED nei confronti del Comune di Volla e della ICESAF s.r.l. affidato a due motivi.

4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio CONARED denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia escluso – peraltro con motivazione del tutto inadeguata – la responsabilità del Comune di Volla, conseguente all’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2082/2000, dell’aggiudicazione in suo favore dell’appalto dei lavori di adeguamento e riqualificazione della rete fognaria comunale, cui aveva fatto seguito la stipula, in data 22 dicembre 1999, di formale contratto di appalto, e ciò per avere il Consorzio CONARED accettato la sottoscrizione di detto contratto, sebbene l’art. 7, prevedesse la rinuncia, da parte dell’appaltatore, “a qualsiasi rivalsa nei confronti della stazione appaltante nel caso di decisione del Consiglio di Stato di annullamento dell’affidamento in favore del costituito Consorzio”.

La suesposta rinuncia ai danni – a parere dell’istante – non avrebbe potuto, per contro, comportare, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., anche la mancata ottemperanza, da parte dell’ente committente, all’obbligo di pagare i lavori eseguiti fino all’annullamento dell’aggiudicazione ed il trasferimento di macchinari ed impianti, attesa la palese violazione del principio di buona fede, insita nell’avere il Comune bandito illegittimamente la gara ed indotto l’appaltatore a sottoscrivere il contratto e ad iniziare i lavori, nonostante la possibilità che il ricorso delle imprese escluse al giudice amministrativo potesse venire accolto.

1.2. La doglianza è infondata.

1.2.1. E’ bensì vero, infatti, che – secondo l’insegnamento di questa Corte – l’erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e “tamquam non esset” per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, a titolo di responsabilità di tipo contrattuale, poichè consegue al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza. E ciò per avere l’Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un’aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell’interesse del privato, avente ad oggetto l’affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell’aggiudicazione (Cass. 24438/2011). E tuttavia, non può configurarsi una responsabilità precontrattuale della P.A., nel senso suindicato, ove l’invalidità del contratto derivi da norme generali aventi efficacia di diritto obiettivo, tali – cioè – da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza o incolpevole della parte adempiente (cfr. Cass. 4635/2006;

7481/2007; 11135/2009).

1.2.2. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente afferma che la pronuncia del Consiglio di Stato, di annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in suo favore, era conseguente al “mancato rispetto, da parte del Comune di Volla, della normativa in tema di formulazione del bando di gara d’appalto e successiva aggiudicazione” p. 5), ovverosia alla violazione “di norme di diritto riferibili alla procedura di valutazione delle offerte depositate dalle ditte concorrenti” (pp. 3 e 4). Ci si trova, dunque, non soltanto in presenza di violazioni di norme imperative di disciplina della procedura ad evidenza pubblica di formazione dei contratti della p.a., ma di violazioni addirittura note ed accettate dal Consorzio appaltatore, con la sottoscrizione dell’art. 7, del contratto di appalto.

1.3. La censura in esame deve essere, pertanto, rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio CONARED denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 333, 346 e 100 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione sun un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, ad avviso del ricorrente, nel ritenere che – non avendo il Consorzio CONARED riproposto in secondo grado la domanda subordinata di arricchimento senza causa del Comune di Volle, ai sensi dell’art. 2041 c.c. – tale domanda dovesse ritenersi rinunciata, a norma dell’art. 346 c.p.c..

In difetto di una “specifica ed inequivocabile rinuncia a domande ed eccezioni antecedentemente formulate” (p. 12), invero, sussisterebbe l’obbligo del giudice di appello – che disattenda la domanda proposta in via principale – di esaminare tali domande subordinate, non avendo la parte appellata espresso una formale rinuncia alle stesse.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. 10119/1996;

1161/2003; 14086/2010; 24021/2010; 19828/2013).

2.2.2. Ne discende che, non avendo – nella specie – il Consorzio appellato riproposto in appello la domanda di arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale domanda fosse stata rinunciata dall’ente, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

2.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto dal Consorzio CONARED deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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