Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 12/06/2010
Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13298-2008 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA
NUOVA N. 40 INT. 16, presso lo studio dell’avvocato RUSCITTI RITA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVAGGIO GIOVANNI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentata
e difesa dall’avvocato DI FEDE GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
ENTE POSTE ITALIANE SPA, POSTE ITALIANE SPA – UFFICIO CANICATTI’
CENTRO;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 125/06 R.G. del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
SEZIONE DISTACCATA di CANICATTI’, depositata il 03/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il sig. G.V., nella qualità di erede testamentario universale di sua moglie sig.ra C.M., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì l’Ente Poste Italiane, essendosi questo rifiutato di versargli somme detenute a vario titolo e relative a rapporti intercorrenti o con la sola defunta o con entrambi i coniugi;
che, autorizzato dal giudice, l’Ente Poste chiamò in causa la figlia dell’attore, sig.ra G.C., la quale aveva rivolto alla banca un’opposizione all’istanza di pagamento delle somme formulata dal padre;
che, a seguito di azione di impugnazione del testamento e di riduzione ereditaria per lesione di legittima introdotta dalla sig.ra G. nei confronti del padre davanti al Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, il Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì ha dispoosto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo pendente davanti a sè, attesa la pregiudizialità dell’accertamento della qualità di erede del G., oggetto della causa pendente davanti al medesimo Tribunale in sede centrale;
che avverso l’ordinanza di sospensione il sig. G.V. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui ha resistito con memoria la sig.ra G.C.;
che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’inammissibilità della richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla sig.ra G.C., va esaminato per primo, in quanto pone una questione pregiudiziale di rito, e dichiarato inammissibile, trattandosi di censura priva di rilievo dato che la sospensione può essere disposta d’ufficio;
che con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale abbia disposto la sospensione del processo anche con riferimento alla pretesa relativa alla quota (metà) di pertinenza del ricorrente di cinque buoni postali fruttiferi, di Euro 5.000,00 ciascuno, cointestati ai due coniugi e dunque, per la quota in questione, appartenenti al ricorrente iure proprio e non iure ereditatis;
che il motivo è infondato, essendo anche tale pretesa inscindibile, per ragioni di diritto sostanziale, dalle restanti pretese formulate iure ereditatis;
che, infatti, ai sensi del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, (regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle comunicazioni), applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, del medesimo D.P.R., “il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”;
che il ricorso va pertanto respinto, con condanna io del soccombente alle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010