Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 08/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 14189 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 4755-2014 proposto da:
LA ROSA DEI VENTI DI LELLI VALERIA ERNESTA, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo
2015

studio dell’avvocato ANTONIO PETILLO, rappresentata e

248

difesa dall’avvocato PIER PAOLO GUGNONI, p/e/t -delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 08/07/2015

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA (già
A.U.S.L.

DI

RAVENNA),

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE BELLOMIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

– controricorrente

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 74/2014 del TRIBUNALE di RAVENNA;
udito l’avvocato Antonio PETILLO per delega
dell’avvocato Pier Paolo Grugnoni;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/05/2015 dal Presidente Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale dott. Alberto CELESTE il quale, visto l’art.
380-ter c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, confermino la
giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze
di legge.

ALBERTO GAMBERINI, per delega in calce al controricorso;

ì ..
\.

Rilevato che con scrittura privata del 2.-Z-2015 la ricorrente La Rosa dei Venti di Lelli Valeria

.

Ernesta ha rinunciato al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto il 7-2-2014 e
che nella stessa scrittura privata detta rinuncia è stata accettata dalla Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna (già A.U.S.L. di Ravenna);

c.p.c.;

Considerato che le parti hanno concordato nella medesima scrittura anche la compensazione
integrale delle spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte

Dichiara l’estinzione del processo di cassazione e compensa interamente tra le parti le spese del
presente giudizio.

Così deciso in Roma il 26-5-2015

i

Ritenuto che quindi deve dichiararsi l’estinzione del processo per cassazione ai sensi dell’art. 391

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