Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 05/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14189 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Accertamento
Motivazione.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHI LEONE rappresentato e difeso, giusta delega a
margine
del
ricorso,
dall’Avv.
elettivamente domiciliato in Roma,
Dario
Moresco,
Via A. Bafile, 3,
presso lo studio dell’Avv. Giacinto
Gaetano Mancusi,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.41/66/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano
Sezione n.
66,
in data
Data pubblicazione: 05/06/2013
26.01.2009, depositata il 23 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
delega del difensore, nonché per l’Agenzia l’Avv.
Lorenzo D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.41/66/2009, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
Staccata di Brescia n. 66 il 26.01.2009 e DEPOSITATA il
23 febbraio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di
accertamento impugnato.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso
di accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2000, è
affidato a più mezzi, con i quali la decisione di
appello viene censurata, sia per violazione e falsa
applicazione di Legge, sia pure per insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi
della controversia.
3 – L’intimata Agenzia, ha chiesto che il ricorso venga
2
Sentiti, per il ricorrente, l’Avv. Ugo Mancusi per
dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo
grado, – che aveva accolto il ricorso del contribuente
insussistenza
dei
presupposti
impositivi,-
ritenendo e dichiarando, per un verso, che
l’accertamento era a ritenersi legittimo e, sotto altro
profilo, anche fondato, avuto riguardo al fatto che le
annotazioni contenute nella rubrica telefonica,
acquisita dalla Guardia di Finanza, in sede di verifica
presso altra azienda, e le risultanze del pvc,
costituivano elementi idonei per ritenere che la
pretesa fiscale, nel merito, fosse fondata.
La questione relativa alla legittimità dell’avviso di
accertamento, riproposta dal ricorrente in questa sede,
avuto riguardo agli effetti, connessi al relativo
eventuale accoglimento, va esaminata preliminarmente.
La stessa sembra potersi risolvere sulla base del
regime
principio secondo cui “Nel
della legge 27 luglio 2000, n. 212,
dall’art.
7
l’obbligo
di
motivazione
puo’ essere adempiuto
atti
degli
fatto risultanti da altri
che
3
elementi
di
atti o documenti, a
ultimi
questi
tributari
“per relationem”,
anche
ovverosia mediante il riferimento ad
condizione
introdotto
siano
allegati
per
all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere
destinatari)
dell’atto
(oggetto,
o
del
risultino necessarie e sufficienti
contenuto e
documento che
per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato, e la
cui
indicazione consente al contribuente – ed al giudice in
sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di
individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato
nei quali risiedono quelle parti del discorso che
formano
gli
provvedimento”
elementi della motivazione del
(Cass.
n.1906/2008,
n.15842/2006,
n.26119/2005).
4 bis Nel caso, trattandosi di avviso di accertamento
notificato il 10.11.2005, l’Ufficio avrebbe dovuto
attenersi al trascritto principio, e quindi ha errato
la CTR a disattendere, malgrado costituissero
circostanze incontroverse sia l’omessa allegazione del
pvc e degli allegati sia pure la mancata riproduzione
del relativo contenuto, la specifica eccezione di
nullità sollevata dal contribuente, sulla base della
irrilevante ed apodittica motivazione che il Vecchi era
“comunque entrato in possesso del processo verbale
della guardia di finanza di Brescia ed ha potuto
difendersi dalle accuse che lo riguardavano”.
4
l’insieme di quelle parti
CSENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411946
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5
NUGULATRUMARMA
5 – La decisione impugnata, decidendo ed argomentando
nei termini esplicitati, ha, dunque, fatto malgoverno
dei richiamati principi.
6 – Ritiene, quindi, il Collegio che vada accolto
e che, in relazione al motivo accolto, vada cassata
l’impugnata sentenza
7 – Il Giudice del rinvio che si designa in altra
sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame
e quindi, attenendosi al quadro normativo di
riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel
merito e sulle spese del giudizio di legittimità,
offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
Così deciso in Roma il 07 maggio 201
Il Pres de te Estensore
l’undicesimo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri