Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14189 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14189 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Accertamento
Motivazione.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHI LEONE rappresentato e difeso, giusta delega a
margine

del

ricorso,

dall’Avv.

elettivamente domiciliato in Roma,

Dario

Moresco,

Via A. Bafile, 3,

presso lo studio dell’Avv. Giacinto

Gaetano Mancusi,

RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.41/66/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano

Sezione n.

66,

in data

Data pubblicazione: 05/06/2013

26.01.2009, depositata il 23 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;

delega del difensore, nonché per l’Agenzia l’Avv.
Lorenzo D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.41/66/2009, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
Staccata di Brescia n. 66 il 26.01.2009 e DEPOSITATA il
23 febbraio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di
accertamento impugnato.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso
di accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2000, è
affidato a più mezzi, con i quali la decisione di
appello viene censurata, sia per violazione e falsa
applicazione di Legge, sia pure per insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi
della controversia.
3 – L’intimata Agenzia, ha chiesto che il ricorso venga
2

Sentiti, per il ricorrente, l’Avv. Ugo Mancusi per

dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo
grado, – che aveva accolto il ricorso del contribuente
insussistenza

dei

presupposti

impositivi,-

ritenendo e dichiarando, per un verso, che
l’accertamento era a ritenersi legittimo e, sotto altro
profilo, anche fondato, avuto riguardo al fatto che le
annotazioni contenute nella rubrica telefonica,
acquisita dalla Guardia di Finanza, in sede di verifica
presso altra azienda, e le risultanze del pvc,
costituivano elementi idonei per ritenere che la
pretesa fiscale, nel merito, fosse fondata.
La questione relativa alla legittimità dell’avviso di
accertamento, riproposta dal ricorrente in questa sede,
avuto riguardo agli effetti, connessi al relativo
eventuale accoglimento, va esaminata preliminarmente.
La stessa sembra potersi risolvere sulla base del
regime

principio secondo cui “Nel

della legge 27 luglio 2000, n. 212,

dall’art.

7

l’obbligo

di

motivazione

puo’ essere adempiuto

atti

degli

fatto risultanti da altri
che

3

elementi

di

atti o documenti, a

ultimi

questi

tributari

“per relationem”,

anche

ovverosia mediante il riferimento ad

condizione

introdotto

siano

allegati

per

all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere

destinatari)

dell’atto

(oggetto,
o

del

risultino necessarie e sufficienti

contenuto e
documento che

per sostenere il

contenuto del provvedimento adottato, e la

cui

indicazione consente al contribuente – ed al giudice in
sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di
individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato
nei quali risiedono quelle parti del discorso che
formano

gli

provvedimento”

elementi della motivazione del
(Cass.

n.1906/2008,

n.15842/2006,

n.26119/2005).
4 bis Nel caso, trattandosi di avviso di accertamento
notificato il 10.11.2005, l’Ufficio avrebbe dovuto
attenersi al trascritto principio, e quindi ha errato
la CTR a disattendere, malgrado costituissero
circostanze incontroverse sia l’omessa allegazione del
pvc e degli allegati sia pure la mancata riproduzione
del relativo contenuto, la specifica eccezione di
nullità sollevata dal contribuente, sulla base della
irrilevante ed apodittica motivazione che il Vecchi era
“comunque entrato in possesso del processo verbale
della guardia di finanza di Brescia ed ha potuto
difendersi dalle accuse che lo riguardavano”.
4

l’insieme di quelle parti

CSENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411946
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5

NUGULATRUMARMA
5 – La decisione impugnata, decidendo ed argomentando
nei termini esplicitati, ha, dunque, fatto malgoverno
dei richiamati principi.
6 – Ritiene, quindi, il Collegio che vada accolto

e che, in relazione al motivo accolto, vada cassata
l’impugnata sentenza
7 – Il Giudice del rinvio che si designa in altra
sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame
e quindi, attenendosi al quadro normativo di
riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel
merito e sulle spese del giudizio di legittimità,
offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
Così deciso in Roma il 07 maggio 201
Il Pres de te Estensore

l’undicesimo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri

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