Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14188 del 24/05/2021
Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24373/2015 proposto da:
L’ANCORA SCS, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA
SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 188/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 07/04/2015 R.G.N. 804/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Fatto
RITENUTO
che:
Con sentenza del 7.4.15, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 15.4.14 del tribunale della stessa sede, che aveva condannato la cooperativa ricorrente al pagamento di oltre Euro 299.000 (oltre sanzioni ed interessi) a titolo di contributi 2006-2010 su somme risultanti dalle buste paga dei dipendenti per trasferta e rimborsi chilometrici.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto dimostrato il credito contributivo sulla base delle risultanze del complesso materiale probatorio acquisito (escussione di ben 22 testi, e acquisizione delle dichiarazioni rese agli ispettori anche da persone ulteriori), ritenendo irrilevante la mancata escussione di ulteriori lavoratori pur interessati dal recupero contributivo nonchè, per altro verso, escludendo rilievo alle risultanze di documenti (prodotti in corso di causa e non rinvenuti dagli ispettori) recanti per alcuni lavoratori richieste di rimborsi chilometrici; la corte territoriale, valutato il complessivo quadro probatorio, ha ritenuto che le somme portate dalle buste paga per trasferta o rimborsi in realtà coprivano lavoro straordinario svolto nella sede aziendale, emolumento questo sottoposto a contribuzione a differenza dei precedenti, con conseguente configurabilità del debito contributivo e delle sanzioni per cui è causa.
Avverso tale sentenza ricorre la cooperativa per quattro motivi, cui resiste con controricorso l’INPS.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost., per avere il giudice di merito escusso solo alcuni dei lavoratori e per aver basato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo formato non in contraddittorio con l’azienda.
Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – vizio di motivazione e violazione di legge, per avere omesso di stralciare il debito contributivo in relazione lavoratori non escussi.
Con il terzo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione dell’art. 112, per non essersi pronunciato il giudice di merito sulla richiesta di non considerare la posizione dei testimoni non escussi.
Con il quarto motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – vizio di motivazione e violazione delle norme delle trasferte, per aver ritenuto gli emolumenti volti a compensarle di natura retributiva e non risarcitoria, come tali assoggettati a contribuzione, nonchè, per altro verso, per avere trascurato le risultanze dei documenti dei fogli di trasferta formati dai laboratori.
I motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
La corte territoriale ha valutato – in modo corretto e logicamente ineccepibile – il quadro probatorio emerso all’esito di una ampia e complessa istruttoria e, con prova induttiva – logica e legittima – ha ritenuto non necessario sentire come testimoni tutti i lavoratori asseritamente beneficiari delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici, essendo comunque emerso, sulla base di univoche risultanze documentali e testimoniali – che tutti i lavoratori, compresi quelli non escussi, svolgevano l’attività nella sede principale dell’azienda e non si spostavano in altre unità produttive. Tale conclusione ha confermato quanto già emergente dal verbale ispettivo, redatto conformemente alle regole e rilevante sul piano probatorio pur se il datore di lavoro, pur avendone la possibilità, non abbia direttamente partecipato o assistito all’attività degli ispettori.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021