Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14188 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9023-2012 proposto da:

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALFERR S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del 2017 legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8290/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2012 R.G.N. 8290/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE con sentenza in data 30/01/2012 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale stessa sede n. 103/2008, ha accolto il ricorso di ITALFERR S.p.a., ritenendo congruo l’inquadramento come Segretario Superiore di P.M. rispetto alle mansioni svolte, così come risultanti in concreto dall’istruttoria del giudizio di merito;

Che l’appellata chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale che, in accoglimento della sua domanda, aveva condannato la Società a inquadrarla nella qualifica superiore di Quadro di 8^ categoria (oggi livello B – Quadri Profilo Professional) dal 10 marzo 1998, con tutte le conseguenze di legge;

Che avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, P.M. interpone ricorso per Cassazione affidato a due motivi, al quale si oppone la Società ITALFERR con controricorso;

Che P.M. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata:

1. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e delle declaratorie d’inquadramento contenute nel c.c.n.l. del gruppo F.S. per l’anno 1990/1992, in particolare Allegato 4), per avere la sentenza ritenuto che, trattandosi di un ufficio con soli tre addetti, non potesse parlarsi di unità organizzativa di rilievo idonea ad attuare quel coordinamento di settori di lavoro e di direzione di unità operative a livello di reparto o equivalente, riferiti dal c.c.n.l. alla qualifica della cui mancata assegnazione la lavoratrice si duole in giudizio; l’omessa, insufficiente motivazione circa l’idoneità alla qualifica e incarico assegnato di fatto alla P. sulla base di una maturità professionale accertata e maturata;

2. la mancata valutazione dell’esito delle prove documentali e testimoniali, che avrebbe evidenziato l’assegnazione della ricorrente alla funzione di coordinatrice di segreteria tecnico – amministrativa; l’assenza di una comparazione tra la 7 e l’8^ categoria così come descritte dalle declaratorie del c.c.n.l.; l’assenza del giudizio di prevalenza delle mansioni di fatto svolte rispetto a quelle relative alla qualifica posseduta;

Che i motivi prospettati propongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nel giudizio di merito, tesa a suscitare una decisione più favorevole alla ricorrente, il che è inibito dall’ordinamento nell’ambito del giudizio di legittimità;

Che la loro disamina presuppone necessariamente l’interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva, richiamata a sostegno delle rispettive censure;

Che il D.Lgs. n. 40 del 2006, modificando l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nell’intento di potenziare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, stabilisce che il mancato deposito del contratto collettivo su cui il ricorso si fonda è motivo di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. n.20075/2010);

Che la ricorrente non ha prodotto il testo del contratto collettivo richiamato, disattendendo così il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e che la produzione stessa del contratto non è nemmeno indicata tra gli atti elencati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni;

Che questa Corte ha già avuto modo di statuire, in rapporto a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto dalla legge a pena d’improcedibilità – non può dirsi soddisfatto neanche “…con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”(Cass. n. 15495/2009; Cass. n. 4350/2015);

Che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4000 per compensi professionali, 200 per esborsi, oltre le spese generali al 15% e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA