Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14188 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14188 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Giurisdizione.
Accertamento Prove

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
del

in persona

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, RICORRENTE
CONTRO
DE GENNARO CARMELA rappresentata e difesa, giusta
delega in calce al controricorso, dall’Avv. Claudio
Paoletti, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Marianna Dionigi, 57 presso lo studio dell’Avv. Claudia
CONTRORICORRENTE

De Curtis
AVVERSO
la

sentenza

n.176

Regionale di Napoli

della

Data pubblicazione: 05/06/2013

Commissione

Sezione n.

28.05.2007, depositata il 30 maggio 2007;

07,

Tributaria
in data

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito

l’Avv.

Lorenzo

D’Ascia,

dell’Avvocatura

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.176,
pronunziata dalla C.T.R. di Napoli Sezione n.07, il
28.05.2007 e DEPOSITATA il 30 maggio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di prime cure, la quale aveva ritenuto fondato
l’addebito con riferimento ad un lavoratore,
dichiarando illegittima l’irrogazione delle sanzioni,
con riferimento agli altri due.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative per l’irregolare impiego di lavoratori
nel corso dell’anno 2003, censura l’impugnata decisione
per difetto di giurisdizione, nonchè per insufficiente
motivazione su fatto controverso e violazione
dell’art.2697 c.c.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che
2

generale dello Stato;

l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile

e,

comunque, rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 – La preliminare questione, posta dal primo mezzo e

Commissioni Tributarie in tema di controversie
concernenti l’irrogazione delle sanzioni per irregolare
impiego di dipendenti, deve risolversi dando
applicazione al principio, da ultimo affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Allorche’
il giudice di primo grado abbia pronunciato nel
merito, affermando,

anche

la

implicitamente,

propria giurisdizione e le parti abbiano prestato
acquiescenza,

non

contestando la relativa sentenza

sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice
della successiva

fase

impugnatoria

rilevare

d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi
di questione ormai coperta dal giudicato implicito (SS.UU. n.27531/2008, n.26019/2008, n.24483/2008).
4 bis Il secondo mezzo, con il quale si fa valere il
vizio di motivazione, va esaminato, tenendo conto del
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
“ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunziabile
dell’art.360,

in

sede di

comma

I

n.5
3

legittimità,
cpc,

nella

ai

sensi
duplice

dal connesso quesito, relativa alla giurisdizione delle

manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi

rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4 ter Nell’esame del terzo mezzo, va considerato che la
Corte Costituzionale con la sentenza n.144/2006 ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’art.3 del D.L.
n.22/2002, nella parte in cui non consentiva alla parte
di poter provare che il rapporto di lavoro avesse avuto
inizio in data successiva e, quindi, diversa da quella
del primo gennaio, stabilita normativamente, ragion per
cui la relativa doglianza sembra fondata, avendo il
Giudice di appello affermato che l’onere probatorio
incombeva sull’INPS.
5 – La decisione impugnata, decidendo ed argomentando
nei termini ha fatto malgoverno dei richiamati
principi, anzitutto, per avere omesso di considerare
che la presunzione fissata dalla legge (primo gennaio
dell’anno di riferimento) invertiva l’onere probatorio,
ponendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di
dimostrare l’esistenza di una diversa data di inizio
4

senza una approfondita disamina logica e giuridica,

del rapporto (Cass.SS.UU. n. 356/2010); di poi, per
avere riconosciuto solo alle comunicazioni ed
annotazioni, effettuate dal datore di lavoro, peraltro,
in epoca successiva all’accertamento, una rilevanza

della prova presuntiva iuris tantum offerta
dall’Agenzia (Cass. n.21778/2011) -; infine, per avere
omesso una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento(Cass. n.1756/2006).
6 – Ritiene, quindi, il Collegio che vada rigettato il
primo motivo ed accolti gli altri mezzi e che, in
relazione ai motivi accolti, va cassata l’impugnata
sentenza
7 – All’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati,
consegue la cassazione della decisione di appello; il
Giudice del rinvio che si designa in altra sezione
della CTR della Campania, procederà al riesame e
quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento
ed ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle
spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
5

probatoria decisiva, – senza considerare l’esistenza

135IENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1916
N. 131 TAR. ALL. 4. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della
Campania.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Estensore

Il Presid

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