Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14187 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14187 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Giurisdizione
Accertamento
Valutazione
giudice merito.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FM2 di BRESCIANI FRANCESCO e C. SAS con sede a
Monteforte D’Alpone, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti
Gianfranco Magalini e Luigi Manzi, elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via
F.

)11

Confalonieri,

g5

5

RICORRENTE

CONTRO

(

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 05/06/2013

la sentenza n.80/15/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia – Sezione Staccata di Verona n. 15
in data 18.06.2007, depositata il 20 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Antonino Di Blasi;
Sentiti, per la ricorrente, l’Avv. Emanuele Coglitore
per delega del difensore, nonché per l’Agenzia l’Avv.
Lorenzo D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.80/15/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia
Sezione Staccata di Verona n.15, il 18.06.2007 e
DEPOSITATA il 20 luglio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la
legittimità dell’irrogata sanzione.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative per l’irregolare impiego di lavoratori
nel corso dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione
per carenza di giurisdizione del Giudice Tributario,
per violazione e falsa applicazione degli artt.2094
2

udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore

c.c. e 3 comma III ° del D.L. n.12/2002, convertito in
Legge n.73/2002, nonché per contraddittoria e comunque
insufficiente motivazione su fatto controverso e
decisivo.

chiesto dichiararsi la carenza di giurisdizione del
.

Giudice Tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 – La preliminare questione, oggetto del primo mezzo
e prospettata da entrambe le parti, relativa alla
giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di
controversie concernenti l’irrogazione delle sanzioni
per irregolare impiego di dipendenti, deve risolversi
dando applicazione al principio, da ultimo affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui
“Allorche’ il giudice di primo grado abbia
pronunciato nel merito, affermando, anche
implicitamente, la propria giurisdizione e le parti
abbiano prestato acquiescenza, non contestando la
relativa sentenza sotto tale profilo, non e
consentito al giudice della successiva

,

fase

impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di
giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta
dal giudicato implicito – (SS.UU. n.27531/2008,
n.26019/2008, n.24483/2008).
3

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha

4 bis Il secondo ed il terzo motivo risultano
inammissibili, tenuto conto, quanto al primo, che la
decisione impugnata non contiene alcuna affermazione di
principio in contrasto con le norme che si assumono

sussistenza del contestato rapporto di lavoro, sulla
base del contenuto complessivo degli accertamenti, dai
quali si ricavavano concreti ed idonei elementi
caratterizzanti e, d’altronde, che le censure appaiono
sottese a conseguire una diversa valutazione degli
stessi elementi, già esaminati e diversamente valutati
dal Giudice di merito, e considerato, con riferimento
al secondo, che per consolidato orientamento
giurisprudenziale l’onere della indicazione specifica
dei motivi di impugnazione, imposto a pena di
inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art.366
n.4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in
procedendo o in iudicando) per cui è proposto, esìge
l’indicazione puntuale degli elementi pretermessi e
delle circostanze di fatto che potevano condurre, se
adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e
dovendo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano
al giudice di legittimità la possibilità di provvedere
al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della
4

violate, e considerato che la CTR ha dedotto la

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL Di›.3.1I1906
N. 131 TAB. ALI. – N.5
MATERIA TRIBUTANO,.
motivazione
n.849/2002;

della

decisione

n.2613/2001,

impugnata

n.9368/2006;

(Cass.

n.1014/2006;

n.22979/2004).
5 – Ritiene, quindi, il Collegio che i motivi del

decisione.
6 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
in complessivi Euro tremila per onorario, oltre spese
prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società
contribuente al pagamento, in favore della
controricorrente Agenzia, delle spese processuali, in
ragione di complessivi Euro tremila, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Il Presid

sore

ricorso vadano rigettati, con conferma dell’impugnata

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