Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14186 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20889/2011 proposto da:

COMUNE DI GROTTAMINARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso

l’avvocato GINO BAZZANI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO ZULLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.I., V.L., V.E., D.V.M.,

V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 19, presso l’avvocato SANTE CALZA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMO VITALE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1337/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ZULLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato VITALE che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, e ha concluso per il rigetto del primo motivo,

inammissibilità del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16 ottobre 2006, i germani V. I., E., M. e L. e la loro madre D.V. M. convenivano in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli il Comune di Grottaminarda chiedendo la determinazione della giusta indennità di occupazione ed espropriazione della loro proprietà, ablata per la realizzazione di un parcheggio, con provvedimento del 14.1.1998.

La Corte adita, dato atto che il giudizio risarcitorio da occupazione usurpativa, proposto dai proprietari, era stato rigettato, provvedeva a determinare il dovuto, in base ai VAM per la porzione di mq.

3.427,72, ricadente in fascia di rispetto cimiteriale, e del valore venale della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39, per la porzione di 1.790,71 mq. avente natura edificatoria; valore che veniva determinato in riferimento alla media tra la stima del CTU e le contrapposte valutazioni delle parti.

Per la cassazione della sentenza il Comune di Grottaminarda ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ai quali resistono gli espropriati con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R .n. 327 del 2001, art. 54; L. n. 2359 del 1855, art. 51; della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20. Gli opponenti, evidenzia il Comune, era incorsi nella decadenza, tenuto conto che: il decreto di espropriazione è stato emesso il 14.1.1998, la stima definitiva è stata notificata il 16.11.2005 e l’atto di citazione è stato notificato il 16.10.2006.

1.1. Il motivo è inammissibile. Va premesso che, pur non essendo la questione stata trattata dalla Corte napoletana, la stessa non è inammissibile, per la sua novità, in quanto il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione deve essere rilevato anche di ufficio dal giudice, a prescindere da ogni eccezione dell’ente pubblico espropriante, sul quale grava l’indennità e che non può rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all’erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci (mentre il diritto del privato all’indennità è disponibile. Cfr. Cass. n. 14893 del 2000;

n. 11480 del 2008). La questione può, dunque, essere esaminata, anche per la prima volta innanzi a questa Corte, alla stregua, beninteso, delle acquisizioni processuali avvenute in sede di merito, ed entro i limiti di valutazione propri del giudizio di legittimità.

1.2. Posto, poi, che, quanto meno per la parte relativa alla determinazione dell’indennità, il procedimento si è svolto ex lege n. 865 del 1971 (di tal chè il riferimento della L. n. 2359 del 1865, art. 51, non è conferente, come non lo è il richiamo del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, entrato in vigore in epoca successiva, pure, al decreto di espropriazione), all’espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata, o meno, da parte della commissione provinciale, quella definitiva di cui della menzionata L. n. 865 del 1971, art. 16. Nel primo caso, l’opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all’art. 19 della Legge cit., che inizia a decorrere dopo il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel FAL (a seguito della sua soppressione, dal momento dell’affissione del predetto avviso sull’Albo pretorio comunale) e la notifica agli espropriati della determinazione concreta dell’indennità definitiva;

mentre, ove sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito, dopo la sentenza n. 67 del 1990 della Corte Cost. chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione (Cass. n. 20527 del 2011; 14452 del 2014; 2193 del 2016).

1.3. La circostanza, secondo cui la stima definitiva sarebbe stata notificata il 16.11.2005, in sè contestata dai controricorrenti, è priva di autosufficienza: il Comune si limita ad invocare le acquisizioni della CTU, senza, tuttavia, nè trascrivere il provvedimento in questione, nè indicare quando l’atto sarebbe stato prodotto in sede di merito (pure sovrapponendo la stima “offerta” con quella definitiva, cfr. pag. 14 del ricorso in fondo) ed inoltre, senza neppure allegare che della relazione redatta dalla CPE sia stata data la prescritta pubblicità (deposito nella segreteria del comune, avviso al pubblico dell’eseguito deposito da affiggere nell’Albo del Comune e da inserire nel Fal della Provincia), laddove come si è detto, il termine di decadenza decorre solo allorchè siano compiute tutte le formalità previste per la messa a conoscenza delle parti, dell’avvenuta determinazione amministrativa dell’indennità (notifica, deposito, pubblicazione: da ultimo, Cass. 6.10.2011, n. 20527).

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 31, comma 4, L. n. 1902 del 1952, art. 3, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, della L.R. Campania n. 17 del 1982, art. 4, oltre che vizio di motivazione. La superficie di mq. 1790,71, afferma il ricorrente è stata erroneamente ritenuta edificabile in relazione al Piano di ricostruzione approvato con D.M. del 1963, senza considerare che il PRG adottato nel 1995, in relazione al quale operavano le norma di salvaguardia, prevedeva, invece, la destinazione F7 (area di parcheggio). L’errore commesso dal CTU consiste nel ritenere prevalente il Piano di Ricostruzione, senza considerare che, dalla data dell’adozione del PRG e per effetto dell’adozione delle misure di salvaguardia, non sarebbe stato possibile consentire edificazioni maggiori di 0,3 mc/mq, profilo sul quale la Corte territoriale aveva taciuto del tutto, pervenendo alla determinazione del dovuto, sulla scorta di un’incongrua media tra le stime e pure errando in punto di fatto, non essendo stato considerato, nell’operarla, il valore (pari ad Euro 11,62) attribuito da esso Comune in seno all’offerta dell’indennità. Per l’effetto, erronea è, pure, la determinazione dell’indennità di occupazione.

2.1. Le eccezioni d’inammissibilità del motivo vanno disattese, tenuto conto che: a) lo scrutinio ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, impone, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 19051 del 2010), il rigetto per manifesta infondatezza, e non la declaratoria d’inammissibilità, del ricorso carente di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito; b) nel trascrivere i punti salienti della relazione di consulenza tecnica d’Ufficio e dei rilievi ad essa mossi dal CTP sui quali si basa la doglianza proposta, il motivo contiene gli elementi idonei a porre la Corte in condizioni di comprendere i necessari elementi fattuali, laddove la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento dell’acquisita CTU e degli atti ad essa allegati, appare superflua essendo la stessa rinvenibile nel fascicolo d’ufficio.

2.2. La dedotta violazione di legge è, tuttavia, insussistente. Ed, infatti, a fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio, va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo: quello dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37. In base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. n. 7987/2011; n. 9891/2007; n. 3838/2004; n. 10570/2003; SU. n. 172 e n. 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010;

21095 e 16537/2009). 2.3. Alla stregua degli esposti principi, consegue che alla data in cui il progetto è stato approvato (Delib.

G.M. 30 ottobre 1992, cfr. pag. 2 della sentenza) alla quale occorre fare riferimento, il fondo era legalmente edificabile, essendo compreso in zona di espansione dal Piano di ricostruzione, mentre il PRG di cui si invocano le misure di salvaguardia, non solo è stato adottato in epoca successiva (il 30.9.1995) ed in costanza della procedura espropriativa (il fondo è stato occupato con Decreto 7 luglio 1993, per la realizzazione di un parcheggio attrezzato) di cui riflette la destinazione, ma non pare neppure esser stato approvato, tenuto conto che, secondo gli elementi di fatto riportati dal ricorrente, solo con l’approvazione, nel 2005, di un successivo PRG adottato nel 2001 (dopo l’emissione del decreto di espropriazione avvenuta il 14.1.1998) è stata sostituita la disciplina del Piano di ricostruzione del 1963 (pag. 18 ricorso).

2.4. La doglianza motivazionale è, invece, fondata. La valutazione del valore venale del suolo ablato è giustificata in riferimento ad un sostanziale criterio equitativo (salomonica media tra i valori acquisiti) che non trova cittadinanza nell’ordinamento e che non si fonda su plausibili ragioni logiche, tali non essendo le perplessità manifestate dalla Corte territoriale (“nulla assicura che la nomina di altro consulente tecnico d’ufficio possa portare a risultati più attendibili”) circa l’acquisizione di una stima aderente al valore del bene, al quale vanno, invero, commisurate, in base alla legge, le indennità reclamate dagli espropriati.

3. Cassata pertanto la sentenza impugnata, la controversia va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà, in applicazione dei suesposti principi, alla determinazione delle indennità spettanti ai controricorrenti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA