Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14186 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14186 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 18915-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SOCIETÀ COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A. in persona
del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato
in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio
dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUELI GIOVANNI

Data pubblicazione: 05/06/2013

AURELIO giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 49/2007 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di TRENTO, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMICI che
si riporta alla memoria e insiste nella richiesta di
riunione depositata in cancelleria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Oggetto del contendere è rappresentato dalla imponibilità ad IVA di alcune operazioni di cessioni di beni effettuate
dalla Sicplant International s.r.l. riportate da due fatture emesse nei confronti della società Coster Tecnologie speciali
spa e destinati a committenti residenti in Russia.
2. L’Agenzia delle Entrate, sostenendo che non era stato rispettata la procedura prevista ai fini della non imponibilità ad
IVA delle esportazioni triangolari dall’art.8 comma 1 lett.a) dpr n.63311972, ha emesso nei confronti della Coster
Tecnologie Speciali spa un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione del tributo IVA sulle due fatture emesse
dalla Sicplant International s.r.l.

presupposti indicati dall’art.8 cit., risultando dalle fatture emesse dal primo cedente alla cessionaria la vidimazione
dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale.
4. L’appello proposto contro tale sentenza dall’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla CTR del Trentino Alto
Adige che pure rigettava l’appello incidentale proposto dalla società contribuente.
5. Riteneva la CTR che l’esportazione della merce, comprovata e non contestata dall’Ufficio, costituiva già di per sé
elemento sostanziale per ritenere l’operazione in esenzione dall’IVA. Aggiungeva che la documentazione prodotta dalla
COSTER era sufficiente a dimostrare il rispetto degli aspetti formali dell’operazione triangolare e che le violazioni
formali contestate dall’Ufficio nel pvc non invalidavano la cessione all’esportazione, tenuto conto dei principi fissati da
Cass.n.6054/1998.
6.L’art.8 dpr n.633/1972 era stato infatti rispettato, in quanto la Coster aveva venduto la merce alla Sicplan che, a sua
volta, aveva venduto al destinatario finale di Mosca la merce, tanto risultando dalla documentazione agli atti e dal
trasporto effettuato dallo spedizioniere Ambrosetti.
7.Aggiungeva, quanto all’appello incidentale, che bene aveva fatto il primo giudice a compensare le spese del giudizio.
8.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la società
contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
9.Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.8 comma 1 lett.a)
d.p.r.n.633/1972, in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. Lamenta che il giudice di appello aveva alterato la causa

petendi della domanda ritenendo sufficiente e decisivo, ai fini dell’accoglimento della tesi proposta dalla società
contribuente, l’incontestata esportazione all’estero della merce invece tralasciando di affrontare la questione centrale,
rappresentata dal soggetto che aveva curato tale esportazioneinfatti, essa Agenzia aveva sostenuto che il trasporto della
merce e l’esportazione, per dare luogo all’applicazione dell’art.8 cit., richiedevano il compimento diretto da parte del
cedente e non del cessionario, come era invece risultato. Ragion per cui non poteva dirsi esistente l’operazione
triangolare che dava diritto alla non imponibilità ai fini IVA, inquadrandosi la vicenda all’interno di una vendita
nazionale tra soggetti residenti.
10. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente o illogica motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe travisato gli elementi
della controversia ritenendo decisivo il fatto, non contestato, dell’esportazione, senza invece considerare che l’elemento
in discussione era rappresentato dall’assenza dei presupposti per ritenere verificata una cessione triangolare nell’ipotesi
in cui il trasporto e la spedizione era stato effettuato dalla prima cessionaria e non dal cedente.
l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.8 comma 1 lett.a)
ti. I
dpr.n.633/ 1972, in relazione all’art.60 comma I n.3 c.p.c. Lamenta che a fronte di uno schema dell’esportazione diretta
11. Con il terzo motivo

3.La società contribuente ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Trento che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i

triangolare fondato sulla duplicità di cessione fra primo cedente e cessionario nazionali e fra quest’ultimo e compratore
extra UE che riceveva la merce dal cedente, al quale era riservato il trasporto e l’esportazione anche su incarico del
primo cessionario, nel caso concreto il giudice di appello aveva riconosciuto i presupposti di cui all’art.8 comma 1
lett.a) dpr n.633/1972 ancorchè fosse stato il cessionario intermedio (Sicplant) a curare l’esportazione in Russia —presso
la JSC Chimprom e la JSC Harmonia-.
11.2 Aggiunge che la Coster non aveva fornito alcuna prova del fatto che si fosse incaricata del trasporto della merce a
proprio nome, ragion per cui, essendo stato il trasporto e l’esportazione curati dalla Sicplant, le vendite andavano
considerate come nazionali tra soggetti residenti e, dunque, assoggettate

ai IVA.

accertamento, aveva inizialmente contestato l’esistenza dell’esportazione. Ragion per cui la CTR aveva a ragione
affermato l’avvenuta esportazione della merce.
12.1 Aggiungeva, quanto al secondo motivo, che la doglianza era ripetitiva rispetto alla prima censura e comunque
infondata.
12.2 Rilevava, quanto al terzo motivo, l’infondatezza della censura. La merce, infatti, era stata spedita dallo
spedizioniere a cura della Coster, ad onta di quanto affermato dall’Agenzia, tanto risultando dai documenti di trasporto
DDT.Aggiungeva che il termine “ex works” contenuto nelle fatture vistate dalla dogana indicava il passaggio di rischi
dal venditore al compratore al momento della consegna della merce al vettore di fabbrica e che tale clausola non poteva
asseverare quanto sostenuto dall’Agenzia.
13. Il primo motivo è infondato.
13.1 Ad onta di quanto affermato dall’Agenzia, non si è verificato alcun vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di
appello fondato il rigetto dell’impugnazione proposta dall’Agenzia sul duplice rilievo che l’esportazione della merce in
territorio extracomunitario era pacifica e che la documentazione agli atti confermava che la Coster aveva ceduto la
merce alla Sicplant che, a sua volta, l’aveva venduta al destinatario finale di Mosca.
13.2 Così facendo non è dato ipotizzare quell’alterazione degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione
prospettati dalla ricorrente, semmai dovendosi verificare se il ragionamento esposto dalla CTR sia o meno conforme a
legge. Il che, ovviamente, esula dalla prospettazione del vizio di cui al n.4 dell’art.360 comma 1 c.p.c.
13.3 Le superiori considerazioni, del resto, appaiono confermata dallo svolgimento in fatto della sentenza qui
impugnata che riportano puntualmente le diverse tesi sostenute dall’Agenzia delle Entrate e dalla società contribuente,
l’una rivolta a negare l’applicabilità del regime delle operazioni triangolari per avere la cedente trasferito la merce alla
Sicplant in territorio nazionale e l’altra, invece, indirizzata a sostenere che la spedizione dei beni era stata effettuata a
cura e nome della cedente.
13.4 Il secondo motivo ed il terzo motivo meritano un esame congiunto, stante la loro intima connessione.
13.5 Orbene, questa Corte ha più volte riconosciuto che <> (Cass.
n.5065/1998; Cass.n. 22233/2011).
13.6 Inoltre, si è pure chiarito che al fine di considerare un’operazione triangolare come cessione intracomunitaria non
imponibile, l’espressione letterale “a cura” del cedente, contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, o quella corrispondente “per suo conto”, contenuta nell’art. 15, comma 1, della direttiva 77/388/CEE (sesta
direttiva), vanno interpretate in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali
si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente – e cioè al di fuori di un preventivo regolamento
contrattuale con il cedente – decidere di esportare i beni in un altro “Stato membro” e, quindi, non nel senso che la

rappresentanza di quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente)
che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà
degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’esteroCass.n.13951/2011;Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010 -.
13.7 Ora, questa Corte in tema di operazioni intracomunitarie, ha ritenuto che ad assicurare il risultato della non
imponibilità è sufficiente che la consegna a cessionario nazionale sia stata, per comune volontà, originariamente
prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti residenti nell’altro “Stato membro” e che tale previsione
risulti contenuta ed esplicitata in tutta la documentazione relativa alle operazioni in questione.
13.8 Tale indirizzo, che trae spunto dalla pronuncia n. 4098/2000 in materia di esportazioni intracomunitarie D.L. n.
331 del 1993, ex art. 58, è stato recepito in materia di esportazioni extracomunitarie – con specifico riferimento
all’interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), e L. n. 413 del 1991, art. 13, comma 1, – da Cass.
nn . 6114/2009, 21956/2010, 24964/2010 e 2590/2010 e 13951/2011.
13.9 A conforto di tale precisazione ultima si è anche aggiunto-Cass. n. 24964/2010- che lo stesso art.13 L. n. 413 del
1991, “interpretativo” del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. A), “prevede d’altro canto che gli spedizionieri o i
trasportatori possano emettere la fattura nei confronti del cedente o di altri soggetti e quindi, come è stato sottolineato in
Cass. 5065/98, dello stesso cessionario”.
13.10 In definitiva, ciò che è essenziale per configurare una triangolazione esente da IVA non è dunque che vi sia la
prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l’operazione, fin dalla sua
origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a
cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari
contraenti – Cass. 4098/2000 e Cass. n. 24964/2010-.
13.11 Fermo in ogni caso l’onere di fornire la prova dell’avvenuta esportazione, incombente sul primo cedente, il quale
deve dimostrare, in base al dettato del citato art. 8, comma 1, lett. A) l’avvenuta uscita della merce dal territorio
doganale della Comunita’ (cfr. Cass. n. 6351 del 2002, 12608 del 2006).
13.12 Orbene, sulla base di queste premesse, la censura esposta dall’Agenzia è destituita di giuridico fondamento,
avendo l’Agenzia fin dall’inizio del procedimento mai posto in discussione che l’operazione posta in esse da Coster e
Sicplant fosse diretta all’esportazione finale dei beni presso l’acquirente russo, ma solo a mettere in discussione che
l’esportazione fosse stata curata dal cedente, sul presupposto- come si è visto non condiviso dalla giurisprudenza di
questa Corte- per cui l’esportazione doveva necessariamente ed esclusivamente essere posta in essere dal cedente e mai
dal cessionario.

spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in

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13.13 Se si segue la prospettiva testé esposta appare del pari irrilevante prendere partito in ordine agli effetti della
clausola ex works contenuta nel contratto di spedizione, la stessa nulla aggiungendo rispetto alla pacifica originaria
destinazione della merce italiana al mercato russo attraverso la cessione operata dalla Coster alla Sicplant.
Sulla base di tali argomentazioni, la censura va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società contribuente
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 20.000,00 per

Così deciso il 6 maggio 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.

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