Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14185 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMP COSTR PETRICCA PIETRO (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 32, presso lo studio dell’avvocato

GRAVIO CESIDIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.I., A.G., M.A.M.,

R.C., D.P.G., C.A.M., D.

A.F.A., D.B.G., L.F.,

P.S., G.L., G.C., T.

G., I.F.M.Z., R.F.;

– intimati –

avverse la sentenza n. 60/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. VJNCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24-12-1997 G.C., A.G., C.A.M., D.F.A. A., D.B.G., D.P.G., L. G., I.F.M., L.F., M.A.M., P.S., R.C., R.F., T.I. e T.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano P.P., titolare dell’omonima impresa di costruzioni e, premesso che quest’ultimo aveva venduto a ciascuno di loro con distinti atti notarili la piena proprietà di singole porzioni del fabbricato sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), esponevano che il suddetto venditore era rimasto inadempiente all’obbligo assunto nei contratti di compravendita di cancellare le due ipoteche iscritte su tali porzioni immobiliari relative a due contratti di anticipazione fondiaria stipulati con il Banco di Napoli; chiedevano quindi la condanna del convenuto alla cancellazione delle suddette ipoteche ed al risarcimento dei danni subiti.

Nella contumacia del convenuto il Tribunale adito con sentenza del 28- 12-2000 accoglieva le domande attrici.

Proposto gravame da parte del P. cui resistevano tutti gli intimati ad eccezione del P. la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 14-2-2005 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità della citazione del giudizio di appello, in quanto tale atto, pure indirizzato a detta Corte di Appello, conteneva l’invito all’appellato a comparire davanti ad un giudice diverso, ovvero la Corte di Appello di Roma, determinando così una assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un unico articolato motivo; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 164 e 342 c.p.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo l’atto di citazione in appello, in realtà completo di tutti I requisiti di legge.

Premesso che nelle richieste finali di tale atto la Corte di Appello dell’Aquila era stata espressamente indicata quale organo competente a decidere su di un appello di una sentenza del Tribunale di Avezzano, il P. assume che l’invito a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Roma configurava un errore materiale ben compreso dagli appellati, che invero si erano costituiti tempestivamente dinanzi al giudice adito; non vi era quindi quella assoluta incertezza dell’autorità giudicante che avrebbe determinato una insanabile nullità dell’atto di appello, risultato invero idoneo alla instaurazione del contraddicono e ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; relativamente alla parte contumace P.S., poi, ben avrebbe potuto il giudice di appello, una volta ritenuta fondata l’eccezione avversaria, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.

Il ricorrente enuncia poi il contenuto dei motivi posti a sostegno dell’atto di appello. La censura è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello sollevata dagli appellati in quanto, come già esposto, pur essendo stato indirizzato tale atto alla Corte di Appello dell’Aquila, esso conteneva l’invito a comparire davanti ad un giudice diverso, ovvero la Corte di Appello di Roma, con la conseguente assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito e la nullità dell’atto di citazione in appello ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non sanata dalla costituzione in giudizio degli appellati.

Orbene deve ritenersi che in realtà l’errata indicazione del giudice dinanzi al quale gli appellati erano stati invitati a comparire non dava luogo ad una incertezza assoluta in ordine al giudice effettivamente adito, posto che all’intestazione dell’atto di appello suddetto, recante l’indicazione della Corte di Appello dell’Aquila, faceva riscontro l’indicazione specifica sia del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata (ovvero il Tribunale di Avezzano) sia di quello al quale si rivolgevano le richieste conclusive (cioè la stessa Corte di Appello dell’Aquila); pertanto gli intimati con un minimo di diligenza sarebbero stati in grado di avvedersi che l’atto di appello suddetto era caratterizzato da un mero errore materiale relativo all’indicazione del giudice dinanzi al quale essi erano invitati a comparire, che come tale non comportava fa sua nullità avuto riguardo all’esame complessivo dell’atto stesso.

In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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